È dubbia nel caso di specie l’interpretazione del bando di gara che, da un lato, richiede ai concorrenti di versare il contributo dovuto all’Autorità secondo le nuove modalità di pagamento, fissate dalla stessa Autorità con deliberazione del 15 febbraio 2010 e in vigore dal 1 maggio 2010 e, dall’altro, sanziona con l’esclusione soltanto la mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento e non anche l’inosservanza delle predette forme.
Ai fini della soluzione della questione, va preliminarmente ricostruita la disciplina normativa che regola il pagamento in esame. Si rileva in proposito che la corresponsione del predetto contributo è dovuta ai fini dell’ammissione alla gara e ciò in ossequio all’art. 1, comma 67, legge n. 266/2005R, che ha stabilito "l'obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori economici quale condizione di ammissibilità dell'offerta". L'omesso versamento costituisce quindi causa di esclusione (o di non ammissione) prevista direttamente dalla legge e, come tale, ribadita dall’Autorità nella deliberazione del 15.2.2010, che disciplina nel dettaglio l’ammontare del contributo e le relative modalità di riscossione. Di contro, la predetta norma legislativa non dispone, a pena di esclusione, alcun onere formale o procedurale circa i tempi e le modalità di prova dell’avvenuto pagamento, né l’imposizione, a pena di esclusione, di oneri formali si rinviene nella citata deliberazione dell’Autorità. Quest’ultima, infatti, nel dare attuazione all’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ha disposto all’art. 4, comma 2, che “i soggetti di cui all'art. 1, lettera b), del presente provvedimento - gli operatori economici - sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilit&