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D. Min. Lavoro e Pol. Soc. 25/05/2016, n. 183

Regolamento recante regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del SINP, nonché le regole per il trattamento dei dati, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
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[Premessa]

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

E

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE


Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 R, e successive modificazioni, recante attuazione dell’articolo 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123 R, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di seguito indicato come decreto legislativo n. 81 del 2008 R;

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Art. 1. - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) “SINP”, il sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 81 del 2008 R;

b) “Enti”, le amministrazioni che costituiscono il SINP: il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della salute, il Ministero dell’interno, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

c) “SPC”, il sistema pubblico di connettività di cui agli articoli 73 e seguenti del decreto legislativo n. 82 del 2005;

d) “servizi informatici”, le procedure applicative messe a disposizione dalle amministrazioni per consentire la trasmissione informatica dei dati di cui all’articolo 3, secondo le modalità stabilite all’articolo 4, del presente decreto, in confo

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Art. 2. - Finalità ed ambito di applicazione

1. Il SINP si basa sulla cooperazione applicativa tra gli enti indicati all’articolo 1, comma 1, lettera b).

2. Il presente decreto definisce:

a) il funzionamento del SINP;

b) i fornitori e i fruitori di dati e di informazioni;

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Art. 3. - Dati contenuti nel SINP

1. Il SINP contiene unicamente i dati individuati nell’allegato A) e periodicamente conferiti dagli enti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b).

2. Per l’attuazione delle previsioni di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del 2008 R le forze armate, le forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco partecipano al sistema informativo relativamente alle attività operative e addestrative con i dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali del personale appartenente ai rispettivi ruoli organici. I predetti dati, preventivamente anonimizzati e aggregati, sono comunicati al SINP per il tramite dell’INAIL con cadenza annuale, per fini statistici. Per le forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, i dati sono forniti dal Ministero della difesa. Per la Polizia di Stato e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco i dati sono forniti dal Ministero dell’interno e, per la Guardia di finanza, dal Ministero dell’economia e delle finanze, per la Polizia penitenziaria dal Ministero della giustizia, per il Corpo forestale dello Stato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

3. Le informazioni che derivano dalla elaborazione dei dati contenuti nel SINP, in conformità con quanto disposto dall’articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 81 del 2008 R per le finalità di orientamento, programmazione, pianificazione e valutazione dell’efficacia di azioni di prevenzione degli infortuni e delle malattie correlate al lavoro e di indirizzo delle relative attività di vigilanza, in termini di progressivo miglioramento dei livelli di efficacia degli

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Art. 4. - Modalità di trasmissione

1. I dati di cui all’articolo 3 devono essere trasmessi esclusivamente per il tramite dei servizi informatici resi disponibili dagli enti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b).

2. La trasmissione telematica dei dati di cui all’articolo 3 avviene mediante servizi di cooperazione applicativa nell’ambito del SPC, previsto e disciplinato dagli a

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Art. 5. - Tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del SINP

1. Per l’attività di sviluppo, raccordo e coordinamento del SINP viene istituito, un tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del SINP composto da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui uno con funzioni di coordinatore del tavolo, da un rappresentante del Ministero della salute, da un rappresentante del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da un rappresentante del Ministero dell’interno, da un rappresentante del Ministero della difesa, da un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze, da due rappresentanti dell’INAIL e da sette rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Per le ipotesi di cui al comma 2, lettera c), sono invitati in relazione a specifiche esigenze di approfondimento, rappresentanti dei ministeri competenti.

2. Il tavolo tecnico, nel rispetto degli indirizzi e delle regole forniti dalla Commissione di coo

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Art. 6. - Regole per il trattamento dei dati

1. L’INAIL, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008 R garantisce la gestione tecnica ed informatica del SINP e, a tale fine, è titolare del trattamento dei dati, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 196 del 2003 R.

2. Ciascun ente di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b) riveste la qualità di autonomo titolare in riferimento ai dati personali comunicati e/o utilizza

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Art. 7. - Misure di sicurezza e responsabilità

1. La riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati trattati nell’ambito del SINP, ai sensi degli articoli 31, 33 e 34 del decreto legislativo n. 196 del 2003 R e relativo disciplinare tecnico, viene garantita da INAIL tramite le procedure di sicurezza relative al software e ai servizi telematici in conformità alle regole tecniche e di sicurezza nell’ambito del SPC.

2. Gli enti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b) garantiscono la conformità delle proprie infrastrutture alle regole tecniche dettate dal SPC e la conformità dei servizi ai requisiti di sicurezza per la cooperazione applicativa definiti negli appositi accordi di servizio. Tali accordi devono individuare idonee garanzie per il trattamento dei dati personali, prevedendo, in particolare, la registrazione e tracciatura dei dati relativi alle operazioni compiute sulle porte di dominio.

3. La trasmissione dei dati in cooperazione applicativa è garantita mediante l’utilizzo di un protocollo sicuro e dal ricorso alla autenticazione bilaterale fra sistemi, basata

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Art. 8. - Partecipazione delle parti sociali

1. La partecipazione delle parti sociali, ai sensi dell’articolo 8, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008

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Allegato A - SINP

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Allegato B

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato C - Formati di trasmissione dati del sistema informativo SINP

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato D - Servizi di cooperazione applicativa

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato E - Scheda Output Fruitori

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato F - Enti fornitori

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