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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Valle D'Aosta 31/03/2003, n. 7
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- L.R. 04/08/2006, n. 21
- L.R. 05/12/2005, n. 31
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Capo I - Princìpi generali |
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Art. 1 - Finalità1. La Regione disciplina le politiche attive del lavoro, la formazione professionale, la riorganizzazione dei servizi per l'impiego, nonché le modalità di esercizio delle funzioni alla stessa conferite ai sensi del decreto legislativo 10 aprile 2001, |
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Art. 2 - Pari opportunità1. La Regione raccorda e conforma la propria azione in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione e di servizi per l'impiego al principio |
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Art. 3 - Politiche regionali del lavoro1. Le politiche attive regionali del lavoro sono orientate al perseguimento delle seguenti finalità: a) promuovere iniziative volte ad incrementare l'occupazione e l'occupabilità dei giovani e dei disoccupati; b) perseguire l'adattabilità delle forze di lavoro, anche mediante incentivi alle imprese, la promozione dell'apprendistato, i tirocini formativi e d'orientamento, le borse di lavoro, i lavori socialmente utili o di pubblica utilità; c) incentivare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, con parti |
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Capo II - Atti di programmazione |
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Art. 4 - Piano triennale1. In coerenza con le indicazioni del Patto per lo sviluppo della Valle d'Aosta, sottoscritto il 17 maggio 2000, e in armonia con l'intervento del Fondo sociale europeo, la Regione definisce un piano triennale degli interventi di politica del lavoro, delle azioni di formazione professionale, di orientamento e sviluppo delle azioni per favorire l'impiego e l'occupazione di seguito denominato Piano triennale. N2 2. Il Piano triennale indica: a) gli obiettivi, le |
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Art. 6 - Consiglio per le politiche del lavoro1. È istituito il Consiglio per le politiche del lavoro quale sede permanente di concertazione e partecipazione delle forze sociali alla programmazione e all'attuazione degli interventi e delle azioni previsti dal Piano triennale. 2. Il Consiglio per le politiche del lavoro svolge altresì le seguenti funzioni: a) esprime i pareri previsti dalla presente legge, nonché quelli eventualmente richiesti dal Consiglio regionale o dalla Giunta regionale; b) formula proposte alla Giunta regionale sui problemi del mercato del lavoro, dell'occupazione, della formazione professionale in relazione alle politiche di sviluppo economico e sociale e dei servizi per l'impiego; c) valuta la congruità delle attività della struttura regionale competente in materia di programmazione e gestione delle politiche del lavoro e della formazione professionale con gli obiettivi del Piano triennale; |
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Art. 7 - Comitato tecnico-scientifico per le politiche del lavoro1. Al fine di assicurare il contributo scientifico di esperti alla progettazione, alla proposta, alla valutazione e alla verifica delle attività di pr |
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Capo III - Disposizioni in materia di formazione professionale |
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Art. 8 - Sistema regionale di formazione professionale1. La Regione definisce il sistema della formazione professionale assicurando il raccordo con il sistema dell'istruzione e del mercato del lavoro, con le politiche attive del lavoro e con |
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Art. 9 - Formazione iniziale1. La formazione iniziale è rivolta ai giovani che hanno adempiuto l'obbligo scolastico o che ne sono prosciolti, nonché a quelli che hanno abbandonato i cicli di istruzione supe |
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Art. 10 - Formazione continua per lo sviluppo e il cambiamento professionale1. La formazione continua per lo sviluppo e il cambiamento professionale è rivolta ai lavoratori in costanza di rapporto di lavoro, anche ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388: Disposizioni p |
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Art. 11 - Formazione per il lavoro autonomo, cooperativo e per la creazione di impresa1. La formazione professionale può essere finalizzata al lavoro autonomo, singolo o associato, al lavoro nelle cooperative e alla creazione di impresa |
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Art. 12 - Formazione per l'inserimento o il reinserimento lavorativo1. La formazione professionale rivolta ai disoccupati e ai soggetti socialmente svantaggiati mira a far conseguire strumenti professionali, cognitivi e |
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Art. 13 - Formazione per i rapporti di apprendistato1. La formazione professionale rivolta ai giovani assunti con contratto di apprendistato si svolge nel rispetto delle norme di legge e di contratto col |
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Art. 14 - Formazione per i disabili1. La formazione professionale rivolta ai disabili mira al raggiungimento delle finalità previste dalla legge |
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Art. 15 - Formazione professionale integrata superiore1. La formazione professionale integrata superiore è rivolta ai giovani e agli adulti, occupati e non occupati, in possesso di un diploma d'istruzione superiore, o |
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Art. 16 - Formazione permanente1. La formazione permanente è rivolta ai soggetti che hanno assolto l'obbligo formativo, indipendentemente dalla loro professionalità o titolo di stu |
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Art. 17 - Formazione professionale e università1. La formazione professionale rivolta a coloro che sono in possesso di un titolo di studio rilasciato da una università mira a far conseguire elevate |
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Art. 18 - Attuazione delle iniziative formative1. Le iniziative formative e orientative previste dal Piano triennale, dal Programma annuale e dai programmi operativi del Fondo sociale europeo, sono |
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Art. 19 - Sistema dei crediti e delle certificazioni1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce: |
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Art. 20 - Convenzioni1. L'attuazione delle iniziative formative o orientative è regolata da apposite convenzioni stipulate, a seguito di bando di gara a evidenza pubblica, se necessario, tra l'Amministrazione regionale e gli organismi erogatori di servizi formativi, seco |
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Capo IV - Servizi per l'impiego |
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Art. 21 - Organizzazione delle funzioni amministrative in materia di politiche del lavoro, formazione professionale e servizi per l'impiego |
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Art. 22 - Struttura regionale competente in materia di programmazione e gestione delle politiche del lavoro e della formazione professionale1. La struttura regionale competente in materia di programmazione e gestione delle politiche del lavoro e della formazione professionale: a) elabora la proposta del Piano triennale e di aggiornamento annuale, nonché la proposta di Programma annuale; |
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Art. 23 - Struttura regionale competente in materia di servizi territoriali per l'impiego1. La struttura regionale competente in materia di servizi territoriali per l'impiego svolge le seguenti funzioni: a) indirizza e coordina l'attività dei servizi per l'impiego costituiti sul territorio regionale e vigila sulla ste |
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Art. 24 - Ufficio del consigliere di parità |
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Art. 25 - Osservatorio economico e del mercato del lavoro1. È attivato l'Osservatorio economico e del mercato del lavoro. N17 2. L'Osservatorio economico e del mercato del lavoro: |
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Art. 26 - Centro di orientamento1. È costituito il Centro di orientamento. N18 2. Il Centro di orientamento fornisce alle persone gli strumenti per operare le scelte formative e professionali adeguate alle loro capacità e aspirazioni, nonché alle opportunità offerte dal merca |
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Art. 27 - Centro per il diritto al lavoro dei disabili e degli svantaggiati1. Allo scopo di attuare il diritto al lavoro dei disabili e degli svantaggiati, è istituito il Centro per il diritto al lavoro dei disabili e degli svantaggiati. N19 2. Il |
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Art. 28 - Comitato per il diritto al lavoro dei disabili e degli svantaggiati1. Nell'àmbito del Consiglio per le politiche del lavoro è istituito il Comitato per il diritto al lavoro dei disabili e degli svantaggiati. 2. Fanno parte del Comitato tre esperti nel settore sociale e medico legale design |
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Art. 29 - Sistema informativo lavoro1. È organizzato il sistema informativo regionale di osservazione e monitoraggio permanente sul mercato del lavoro. Esso opera in connessione con il S |
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Art. 30 - Centri per l'impiego1. Nell'àmbito del territorio regionale sono istituiti, al fine di gestire i servizi territoriali per l'impiego, i Centri per l'impiego. 2. Il bacino d'utenza dei Centri per l'impiego è determinato dalla Giunta regionale, anche sulla base delle Sezioni circoscrizionali per l'impiego e il collocamento agricolo (S.C.I.C.A.), esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. 3. I Centri per l'impiego sono inseriti funzionalmente nella struttu |
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Art. 30-bis - Reddito di cittadinanza. Patto per il lavoro e patto di formazione |
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Capo V - Disposizioni in materia di personale |
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Art. 31 - Trasferimento del personale1. Il personale di cui all'articolo 8, comma 2, del D.Lgs. n. 183/2001 è inquadrato nel ruolo unico del personale della Regione e inserito nell'organi |
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Art. 32 - Dotazione organica1. La Regione provvede a rideterminare la dotazione organica complessiva, in relazione all'effettivo trasferimento del personale di cui all'articolo 31 |
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Art. 33 - Modalità di inquadramento1. Al personale di cui all'articolo 31 sono attribuiti categorie, posizioni e profili regionali corrispondenti alle aree funzionali, posizioni economiche e profili del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dell'allegato A alla presente legge. L'inquadramento è disposto con il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità maturata presso l'ente di provenienza. 1-bis. Il personale d |
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Capo VI - Disposizioni finanziarie, transitorie e finali |
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Art. 34 - Fondo regionale della Valle d'Aosta per l'occupazione delle persone disabili1. La Regione istituisce, ai sensi dell'articolo 14 della l. 68/1999, il Fondo regionale della Valle d'Aosta per l'occupazione delle persone disabili. 2. Il Fondo è alimentato dai versamenti previsti dagli articoli 5 e 15 della L. 68/1999 e da eventuali fin |
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Art. 35 - Disposizioni finanziarie1. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge trova copertura: a) con i trasferimenti statali previsti all'articolo 9 del D.Lgs. n. 183/2001; b) con appositi stanziamenti nello stato di previsione della spes |
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Art. 37 - Disposizione finale1. Le strutture regionali costituite ai sensi dell'articolo 3, comma 2, sono operative entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto d |
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Allegato A (Articolo 33, commi 1 e 2)
Tabella di corrispondenza dei profili, aree funzionali e posizioni economiche del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con i profili categorie e posizioni dell'amministrazione regionale della Valle d'Aosta
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