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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Economia e Fin. 15/07/2016
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- D. Min. Economia e Fin. 31/08/2023
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PremessaIL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l’art. 1, comma 778, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale stabilisce che, a decorrere dall’anno 2016, entro il limite di spesa massimo di 10 milioni di euro annui, i soggetti che vantano crediti per spese, diritti e onorari di avvocato, sorti ai sensi degli articoli 82 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in qualsiasi data maturati e non ancora saldati, per i quali non è stata proposta opposizione ai sensi dell’art. 170 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono ammessi alla compensazione con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l’imposta sul valore aggiunto (IVA), nonché al pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei predetti crediti entro il limite massimo pari all’ammontare dei crediti stessi, |
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Art. 1. - Oggetto1. Il presente decreto disciplina le modalità con le quali, ai sensi dell’art. |
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Art. 2. - Definizioni |
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Art. 3. - Requisiti1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 4, i crediti sono utilizzabili per le finalità di cui all’art. 1, comma 778, della legge, quando soddisfano i requisiti di cui ai commi da 2 a 4. 2. I crediti devono essere liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento a norma dell’art. 82 del testo unico. |
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Art. 4. - Selezione dei crediti ammessi alla procedura di compensazione1. La piattaforma elettronica di certificazione seleziona le fatture elettroniche ovvero cartacee registrate per le quali è stata esercitata l’opzione e resa la dichiarazione di cui all’art. 3, comma 5, per l’ammissione alla procedura di compensazione. La selezione avviene fino a concorrenza delle risorse annualmente stanziate dall’art. 1, comma 779, della le |
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Art. 5. - Procedura di compensazione1. I crediti selezionati in base all’art. 4 sono utilizzabili in compensazione a partire dal quinto giorno successivo alla trasmissione dei dati all’Agenzia delle entrate, esclusivamente attraverso il modello F24 telematico. 2. I crediti possono essere utilizzati in compensazione esclusivamente per il pagamento dei debiti fiscali del creditore e dei contributi previdenziali, compresi nel sistema del v |
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Art. 6. - Controlli1. I controlli riguardanti le dichiarazioni di cui all’art. 3, comma 5, sono effet |
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Art. 7. - Disposizioni finali ed entrata in vigore1. I fondi stanziati ai sensi dell’art. 1, comma 779, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dell’art. 1, comma 861 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono trasferiti sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate |
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