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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Friuli Venezia Giulia 19/11/2002, n. 30
L.R. Friuli Venezia Giulia 19/11/2002, n. 30
Con le modifiche introdotte da:
- L.R. 30/04/2003, n. 12
- L.R. 05/12/2003, n. 18
- L.R. 24/05/2004, n. 15
- L.R. 27/11/2006, n. 24
- L.R. 23/04/2007, n. 9
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CAPO I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - (Oggetto e finalità)1. La Regione, con la presente legge, disciplina le funzioni e l'organizzazione delle attività a essa attribuite in materia di energia dal decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110(Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incent |
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Art. 2 - (Funzioni della Regione)1. La Regione, al fine di conseguire le finalità indicate all'articolo 1: a) emana atti normativi e di indirizzo, elabora gli strumenti della programmazione energetica, prevedendo l'adozione coordinata di programmi settoriali per la sua attuazione; b) individua gli |
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Art. 3 - (Funzioni delle Province)1. Le Province, in conformità con gli indirizzi della programmazione regionale in campo energetico e nel rispetto della normativa di settore, provvedono: |
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Art. 4 - (Funzioni dei Comuni)1. I Comuni, in conformità con gli indirizzi della programmazione regionale in campo energetico e nel rispetto della normativa di settore, svolgono le seguenti attività: a) certificazione energetica degli edifici e adozione di provvedimenti atti a favorire su scala comunale il risparmio energetico e l'utilizzazione delle fonti rinn |
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Art. 5 - (Accordi fra Stato e Regione)1. La Regione può concludere accordi con lo Stato al fine di coordinare l'eser |
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CAPO II - Programmazione energetica, partecipazione, interventi finanziari e disposizioni diverse in materia di energia |
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Art. 6 - (Piano energetico regionale)1. Il piano energetico regionale, di seguito denominato PER, è lo strumento di riferimento con il quale la Regione, nel rispetto degli indirizzi nazionali e comunitari e delle norme vigenti, individua gli obiettivi principali e le direttrici di sviluppo e potenziamento del sistema energetico regionale per la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia, definendo criteri, parametri, limiti, linee di indirizzo e di coordinamento, anche per individuare gli interventi oggetto di incentivazioni regionali. Il PER, coordinato con gli altri strumenti di pianificazione regionale, è periodicamente aggiornato. 2. Sono obiettivi e scelte del PER, nel rigoroso rispetto |
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Art. 7 - (Modalità procedimentali per l'intesa tra Stato e Regione)1. Per la parte regionale l'intesa di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislati |
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Art. 8 - (Conferenza regionale per l'energia)1. Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale alla programmazi |
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Art. 9 - (Azioni regionali a favore del sistema produttivo)1. Per contribuire alla riduzione dei costi dell'energia la Regione favorisce la stipulazione di accordi con gli operatori del settore, italiani e stranieri, per fornire, con condizioni eque, anche con importazioni dall'estero, energia al sistema produttivo regionale. 2. La Regione promuove la stipulazione di accordi con l'ente competente e con i proprietari della rete o di tratti di rete al fine di realizzare, razionalizzare e ampliare la capacità di trasmission |
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Art. 10 - (Finanziamenti agevolati tramite il Mediocredito)1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 9, comma 7, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Mediocredito del Friuli Venezia Giulia s.p.a. contributi in conto interessi in forma attualizzata, su volumi di credito con rimborso fino a dieci anni, per assicurare disponibilità finanziaria a condizioni convenute, da utilizzare per l'attivazione di finanziament |
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Art. 11 - (Disposizioni particolari per la distribuzione e la vendita di gas naturale)1. Nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 110/2002 la Regione emana |
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Art. 12 - (Progetti pilota)1. Nelle more di approvazione del PER la Giunta regionale è autorizzata a promuovere progetti pilota nel settore d |
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Art. 13 - (Realizzazione di elettrodotti di interesse sovraregionale e regionale) |
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Art. 13 bis - (Criteri tecnici e ambientali e Piani delle reti)1. La tutela della salute della popolazione dagli effetti dell'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, la razionalizzazione, la funzionalità l'ottimizzazione della rete regionale degli elettrodotti, nonché la tutela e il risanamento del paesaggio e dell'ambiente, sono assicurate attraverso procedure concertate di programmazione delle linee elettriche e degli impianti aventi tensione nominale inferiore o uguale a 150 chilovolt. 2. Per l |
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CAPO III - Disposizioni transitorie e finali |
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Art. 14 - (Disposizioni transitorie)1. Con regolamenti regionali è disciplinato l'esercizio delle funzioni amministrative di cui agli articoli 2, 3 e 4. 2. N6 |
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Art. 15 - (Abrogazioni)1. Sono abrogate: |
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Art. 16 - (Norme finanziarie)1. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 4, è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 3.3.7.1.69 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 891 (2.1.142.1.10.28) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 7 - Servizio per le questioni istituzionali, giuridiche, amministrative - con la denominazione "Spese per la redazione del piano energetico regionale (PER)" e con lo stanziamento di 50.000 euro per l'anno 2002. Al relativo onere si p |
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