La questione sottoposta all’esame dell’Autorità concerne la posizione della ditta Costruzioni Giomo S.r.l., mandataria di una costituenda ATI di tipo orizzontale, aggiudicataria provvisoria nella gara in oggetto, rispetto alla quale la stazione appaltante ha accertato una situazione di irregolarità contributiva nei confronti dell’INPS e dell’INAIL successivamente sanata.
Il Comune di Trieste chiede, pertanto, se l’irregolarità contributiva sussistente al momento della partecipazione, poi sanata, costituisca legittima causa di esclusione.
Il D.L. 21-6-2013 n. 69R conv. in L. 98/2013 all’art. 31 comma 8 stabilisce che “ Ai fini della verifica per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), in caso di mancanza dei requisiti per il rilascio di tale documento gli Enti preposti al rilascio, prima dell'emissione del DURC o dell'annullamento del documento già rilasciato, invitano l'interessato, mediante posta elettronica certificata o con lo stesso mezzo per il tramite del consulente del lavoro ovvero degli altri soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni, indicando analiticamente le cause della irregolarità”.
La disposizione replica quella già prevista dal D.M. 24-10-2007 che all’art. 7 comma 3 stabiliva che “In mancanza dei requisiti di cui all'art. 5 gli Istituti, le Casse edili e gli Enti bilaterali, prima dell'emissione del DURC o dell'annullamento del documento già rilasciato ai sensi dell'art. 3, invitano l'interessato a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni”.