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Deliberaz. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 17/01/2008, n. 1

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1. Appalto misto nel quale i lavori rappresentano l’oggetto principale dello stesso e sono di rilievo economico prevalente rispetto alle forniture - Configurabilità dell'appalto pubblico di lavori. 2. Cottimo fiduciario - Condizioni.

Costituisce appalto pubblico di lavori, ai sensi dell’art. 14, commi 2, lett. a) e 3, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, un appalto misto nel quale i lavori rappresentano l’oggetto principale dello stesso e sono di rilievo economico prevalente rispetto alle forniture.

Il frazionamento di un intervento ai fini dell’affidamento mediante cottimo fiduciario non è conforme al disposto dell’art. 29, comma 4, del D.Lgs. n. 12 aprile 2006, n.163 ai sensi del quale nessun progetto d'opera, né alcun progetto volto ad ottenere un certo quantitativo di forniture o di servizi può essere frazionato al fine di escluderlo dall'osservanza delle norme che troverebbero applicazione se il frazionamento non vi fosse stato.

Non è conforme al disposto dell’art. 125, comma 8, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 l’affidamento diretto di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e fino 200.000 euro, richiedendo la norma che l'affidamento mediante cottimo fiduciario avvenga nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici.

Dalla redazione