1. Il Collegio rileva in punto di fatto che con bando di gara 18.7.2014 il Comune appellato aveva indetto una gara con procedura aperta e criterio di aggiudicazione al prezzo più basso per l’affidamento del servizio di facchinaggio tecnico e trasporto per un periodo di 18 mesi.
Alla gara avevano partecipato due concorrenti, l’odierna appellante e l’appellata Cooperativa F. A., Soc. Coop. a r.l. e quest’ultima era risultata la migliore offerente con il prezzo più basso.
Tale offerta risultava anomala con specifico riferimento alle tariffe orarie degli operatori da impiegare nello svolgimento del servizio, tariffe che componevano le prime tre voci dell'offerta economica (costi orari bracciante e costi orari autocarro con autista fino e superiori a 35 quintali); conseguentemente, ai sensi dell'art. 86, comma 3, d.lgs. n. 163-2006, venivano richieste le giustificazioni dell’offerta ai sensi dei successivi artt. 87 e 88 del medesimo decreto.
L’appellata Coop. A. rispondeva alla richiesta di giustificazioni con nota in data 8.9.2014 e la stazione appaltante, in data 15.09.2014 chiedeva ulteriori precisazioni alla Coop. A., che rispondeva con nota in data 22.9.2014.
A seguito delle giustificazioni fornite, la Coop. A. veniva convocata in audizione e, in data 30.9.2014, si svolgeva l'audizione per la valutazione in contraddittorio delle giustificazioni.