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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Marche 17/02/1992, n. 13
L.R. Marche 17/02/1992, n. 13
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[Premessa] |
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Art. 1. - Finalità1. Con la presente legge, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 117 della Costituzione, la Regione dà attuazione alla legge 9 gennaio 1991, n. 10,R disciplinando la propria azione in armonia con la politic |
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Art. 2. - Destinazione dei finanziamenti1. La giunta regionale provvede alla ripartizione dei fondi assegnati alla Regione, in relazione a ci |
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CAPO I - Contributi in conto capitale a sostegno dell'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia nell'edilizia |
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Art. 3. - Interventi ammessi a contributo1. La Regione concede contributi in conto capitale a sostegno dell'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia secondo quanto previsto dall'articolo 8 della legge 10/1991 |
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Art. 4. - Criteri quantitativi di ripartizione del contributo1. La giunta regionale, nell'ambito degli stanziamenti assegnati dal CIPE ai sensi dell'articolo 9 della legge 10/1991, così come destinati allo scopo secondo quanto previsto dall'articolo 2, concede i contributi formulando un piano di finanziamento degli interventi in base ai seguenti |
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Art. 5. - Misura del contributo1. Per gli interventi di cui al presente capo sono concessi contributi in conto capitale nella misura |
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CAPO II - Contributo per il contenimento dei consumi energetici nei settori industriale, artigianale e terziario |
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Art. 6. - Interventi ammessi a contributo1. La Regione, al fine di contenere i consumi di energia primaria nei settori industriale, artigianal |
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Art. 7. - Criteri quantitativi e priorità per la ripartizione dei contributi1. La giunta regionale, nell'ambito degli stanziamenti assegnati, così come destinati allo scopo secondo quanto previsto dall'articolo 2, concede i contributi formulando un piano di finanziamento degli interventi di cui all'articolo 6, in base ai seguenti criteri: a) il 15% delle somme globalmente disponibili è destinato agli interventi nel settore dell'industria agro-alimentare; |
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Art. 8. - Misura del contributo1. Per gli interventi di cui al presente capo sono concessi contributi in conto capitale in misura pa |
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CAPO III - Incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili nel settore agricolo |
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Art. 9. - Interventi ammessi a contributo1. La Regione concede contributi in conto capitale per la produzione di energia da fonti rinnovabili nel settore agricolo secondo quanto previsto dall'articolo 13 della legge 10/1991 e in conformità ai criteri di ammissibilit&a |
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Art. 10. - Priorità per la concessione del contributo1. La giunta regionale, nell'ambito degli stanziamenti assegnati, così come destinati allo scopo secondo quanto previsto dall'articolo 2, concede contributi formulando un piano di finanziamento degli interventi di cui all'articolo 8. |
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Art. 11. - Misura del contributo1. Per gli interventi di cui al precedente capo sono concessi contributi in conto capitale nella misu |
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CAPO IV - Procedure |
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Art. 12. - Modalità di presentazione delle domande1. Le domande di ammissione ai contributi di cui alla presente legge sono inoltrate al presidente della giunta regionale entro il 10 gennaio di ogni anno. 2. La giunta regionale, sulla base delle ulteriori risorse finanziarie di provenienza statale, può disporre la riapertura o la modifica dei termini di presentazione delle domande; 3. Le domande sono formulate utilizzando gli |
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Art. 13. - Istruttoria e formulazione delle graduatorie1. La giunta regionale formula i piani finanziari di cui agli articoli 4, 7 e 10 predisponendo apposite graduatorie degli interventi suscettibili di concorrere a contributo e provvede alla concessione dei contributi entro centoventi giorni dalla pubblicazione della deliberazione del CIPE di ripartizione dei fondi ai sensi del comma 4 dell'articolo 9 della legge 10/1991. 2. Oltre alle domande di contributo non formulate secondo quanto richiesto dall'articolo 12, sono escluse dal |
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Art. 14. - Locazione finanziaria1. I contributi di cui agli articoli 3, 6 e 9 sono concessi anche per iniziative oggetto di locazione |
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Art. 15. - Cumulo di contributi e casi di revoca1. I contributi di cui agli articoli 3, 6 e 9 sono cumulabili con incentivazioni previste da altre leggi a carico del bilancio dello Stato e/o della Regione, fino al 75% dell'investimento complessivo. 2. La revoca del contributo è disposta dal dirigente del servizio artigianato e industr |
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CAPO V. - Disposizioni varie e finali |
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Art. 16. - Controlli ed obblighi1. Il dirigente del servizio artigianato e industria dispone l'accertamento dell'effettivo conseguimento del risparmio energetico attraverso idonei strumenti di verifica con metodi a campione e/o se |
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Art. 17. - Convenzioni con enti1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge, del piano energetico regionale, nonché per le necessità connesse all'attuazione delle disposizioni della legge 10/1991, la giunta regionale è autorizzata a stipulate apposite convenzioni con l'ENEL, l'ENI, l'ENEA, il CNR, le università degli studi marchigiane e con altri soggetti operanti nei div |
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Art. 18. - Osservatorio energetico regionale1. La Regione nell'ambito delle finalità previste dall'articolo 1, si dota di strutture e meccanismi adeguati ad una efficace gestione delle problematiche regionali. 2. è istituito a tal fine un osservatorio energetico regionale con i seguenti compiti: a) costituzione di una rete per la rilevazione dei dati di consumo dei vari settori per la formazione di una adeguata banca-dati a livello regionale; |
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Art. 19. - Comitato regionale per l'energia1. Per coadiuvare il servizio competente nell'attuazione della presente legge ed in particolare per la valutazione tecnica degli interventi previsti dal piano energetico regionale, è istituito il comitato regionale per l'energia. |
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Art. 20. - Disposizioni finanziarie1. Le somme assegnate alla Regione a titolo di ripartizione delle disponibilità di cui al comma 4 dell'articolo 38 della legge 10/1991R sono iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate dei bilanci degli ann |
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Art. 21. - Disposizioni transitorie1. In sede di prima applicazione della presente legge le domande di ammissione ai contributi di cui all'articolo 12 sono presentate entro i quindici gio |
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Art. 22. - Dichiarazione d'urgenza1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello del |
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