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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Cass. civ. 19/01/2000, n. 568
1. Pubblica Amministrazione - Servizi pubblici - In genere. 2. Comune - Funzioni del Comune - Servizi pubblici - Acquedotti e fognature - Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Giurisdizione in materia tributaria - In genere. 3. Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Parti comuni dell'edificio - Frontalini ed altri elementi decorativi - Spese relative - Ripartizione proporzionale tra tutti i condomini - Necessità.1. In tema di corrispettivo dovuto per la fruizione di un pubblico servizio, la posizione del privato è di interesse legittimo, come tale tutelabile dinanzi al giudice amministrativo, solo rispetto al provvedimento generale di determinazione della tariffa, mentre quando, si controverte in ordine all'esistenza o meno del potere dell'ente di pretendere una prestazione pecuniaria di un determinato ammontare, viene in contestazione una posizione soggettiva p |
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SENTENZALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA |
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSOI condomini Andrea Stanganini e Armanda Cristofani convenivano dinanzi al Tribunale di Milano il Condominio di via Reggimento Savoia Cavalleria n. 10 in Milano, impugnando la delibera assembleare del 5 ottobre 1989, con la quale la spesa di rifacimento dei balconi della facciata dello stabile era stata ripartita tra tutti i condomini, in ragione dei millesimi di proprietà. Sostenevano che la spesa, in quanto afferente a beni accessori dei singoli appartamenti, andava invece ripartita tra i soli proprietari dei balconi, ed in ogni caso contestavano l'insufficienza della maggioranza deliberante, avendo tale Sala votato per la moglie condomina, benché privo di delega scritta. Si costituiva il Condominio, affermando la validità della delibera, essendo sufficienti anche le deleghe orali e, |
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MOTIVI DELLA DECISIONEDenunciando l'errata applicazione degli artt. 1703 e segg. c.c. i ricorrenti sostengono che la corte di appello, ritenendo applicabile al caso de quo le regole del mandato e i principi elaborati in tema difa1susprocurator, avrebbe dichiarato la carenza in capo ai coniugi Stanganini dell'interesse a far valere la inefficacia di due deleghe, l'una conferita per iscritto dai condomini credi Balbo alla condomina Simoncini, la quale non avrebbe presenziato all'assemblea, l'altra conferita verbalmente dalla medesima Simoncini al Sala, perché rappresentasse se stessa e gli eredi Balbo. Nel caso di specie, però, i ricorrenti ritengono non applicabile il principio della validità del mandato conferito oralmente in quanto il regolamento contrattuale condominiale impone la procura scritta (art. 16) e detto obbligo non viola i limiti imposti dall'art. 1138, ultimo comma, c.c. Pertanto nella specie la corte di appello avrebbe dovuto rilevare la violazione di una norma condominiale, al cui accertamento hanno interesse tutti i condomini. Inoltre, per gli eredi Baldo si trattava di delega orale, conferita dal delegato ad un terzo e, quindi, comunque nulla. Il motivo non può trovare accoglimento. Sta di fatto che la corte di appello ha fondato la propria decisione applicando il corretto principio secondo cui, di norma, le irregolarità del mandato possono essere fatte valere solo dal m |
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P.Q.M.Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alla rifusione, in favore del controricorrente, |
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