Sent. C. Giustizia UE 21/01/2025, n. C-188/23 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Giustizia UE 21/01/2025, n. C-188/23

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Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Spedizione di rifiuti - Direttiva 2006/12/CE - Direttiva 2008/98/CE - Nozione di «rifiuti» - Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento - Articolo 1, paragrafo 4 - Regolamento (CE) n. 1013/2006 - Rifiuti soggetti alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte - Spedizioni di rifiuti all’interno dell’Unione europea - Articolo 1, paragrafo 3, lettera b) - Validità - Interpretazione conforme alla Convenzione di Basilea - Rifiuti prodotti a bordo di una nave a seguito di avaria in alto mare - Nozione di «sbarco dei rifiuti» - Sbarco parziale dei rifiuti in un porto sicuro.

L’articolo 1, paragrafo 3, lettera b), del regolamento 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, dev’essere interpretato nel senso che l’esclusione dall’ambito di applicazione di tale regolamento prevista da tale disposizione, riguardante i rifiuti prodotti a bordo di una nave a seguito di avaria avvenuta in alto mare finché non siano sbarcati per essere recuperati o smaltiti, non si applica più ai rifiuti rimasti a bordo di tale nave per essere spediti, insieme alla nave, a fini di recupero o smaltimento, dopo che una parte di tali rifiuti è stata sbarcata in un porto sicuro a fini di recupero o smaltimento; tale interpretazione è conforme all’articolo 1, paragrafo 4, della Convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, firmata a Basilea il 22 marzo 1989, approvata, a nome della Comunità economica europea, con la decisione 93/98/CEE del Consiglio, del 1° febbraio 1993.

Dalla redazione