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Sent. C. Cass. pen. 24/09/2010, n. 34586

1248425 1248425
1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Cava - Attività di apertura e coltivazione - Permesso di costruire - Non necessario - Condizioni
1. L’attività di apertura e coltivazione di cava non richiede il preventivo rilascio del permesso di costruire, non essendo subordinata al preventivo controllo edilizio dell’autorità comunale. L’attività medesima, però, deve svolgersi nel rispetto della pianificazione territoriale comunale, configurandosi, in caso di svolgimento della stessa in zona non consentita, la violazione dell’art. 44, lett. a) del T.U. 01/380.

1. Conf. Cass. 29 dicembre 2005 n. 47281 e S.U. 31 ottobre 2001 n. 45101.
D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, art. 44, lett. a) R

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