Sent. C. Giustizia UE 17/10/2024, n. C-28/23 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Giustizia UE 17/10/2024, n. C-28/23

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Rinvio pregiudiziale - Aggiudicazione di appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi - Direttiva 2004/18/CE - Nozione di «appalti pubblici di lavori» - Insieme contrattuale che comprende un contratto di sovvenzione e un contratto preliminare di acquisto - Interesse economico diretto per l’amministrazione aggiudicatrice - Opera rispondente alle esigenze specificate dall’amministrazione aggiudicatrice - Sovvenzione e contratto preliminare di acquisto costituenti un aiuto di Stato compatibile con il mercato interno - Direttiva 89/665/CEE - Direttiva 2014/24/UE - Conseguenze dell’accertamento dell’inefficacia di un appalto pubblico - Nullità assoluta ex tunc.

1) L’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, dev’essere interpretato nel senso che costituisce un appalto pubblico di lavori, ai sensi di tale disposizione, un insieme contrattuale che vincola uno Stato membro a un operatore economico comprendente un contratto di sovvenzione e un contratto preliminare di acquisto, stipulati allo scopo della costruzione di uno stadio di calcio, dal momento che detto insieme contrattuale crea obblighi reciproci tra tale Stato e tale operatore economico, che includono l’obbligo di costruire tale stadio in conformità alle condizioni specificate da detto Stato e un’opzione unilaterale a beneficio di detto operatore economico corrispondente all’obbligo per lo stesso Stato di acquistare tale stadio, e concede allo stesso operatore economico un aiuto di Stato riconosciuto dalla Commissione europea compatibile con il mercato interno.

2) La direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, devono essere interpretate nel senso che non ostano all’applicazione, a titolo di un’eccezione di nullità sollevata dall’amministrazione aggiudicatrice, di una normativa nazionale ai sensi della quale un contratto concluso in violazione della normativa in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici è viziato da nullità assoluta ex tunc, a condizione che, nel caso di un appalto pubblico rientrante nell’ambito di applicazione materiale della direttiva 2014/24, la normativa che prevede una siffatta nullità rispetti il diritto dell’Unione, ivi compresi i principi generali di tale diritto.

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