Sent. C. Giustizia UE 26/09/2024, n. C-768/21 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Giustizia UE 26/09/2024, n. C-768/21

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Rinvio pregiudiziale - Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 - Articolo 57, paragrafo 1, lettere a) e f) - Compiti dell’autorità di controllo - Articolo 58, paragrafo 2 - Misure correttive - Sanzione amministrativa pecuniaria - Margine di discrezionalità dell’autorità di controllo - Limiti.

Il combinato disposto dell’articolo 57, paragrafo 1, lettere a) e f), dell’articolo 58, paragrafo 2, e dell’articolo 77, paragrafo 1, del regolamento 679/2016  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), deve essere interpretato nel senso che in caso di constatazione di una violazione di dati personali, l’autorità di controllo non è tenuta ad adottare una misura correttiva, in particolare una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi di tale articolo 58, paragrafo 2, qualora un siffatto intervento non sia appropriato, necessario o proporzionato al fine di porre rimedio all’inadeguatezza constatata e garantire il pieno rispetto di tale regolamento.

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