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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. Aut. Energia e Gas 08/05/2014, n. 205/2014/R/eel
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Deliberaz. Aut. Energia e Gas 08/05/2014, n. 205/2014/R/eel
- Delib. Aut. Energia e Gas 02/12/2015, n. 582/2015/R/eel
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Testo del provvedimentoL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO Nella riunione del 8 maggio 2014 VISTI: - la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (di seguito: Direttiva 2009/28/CE); - la direttiva 2012/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (di seguito: Direttiva 2012/27/CE); - la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95); - il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come successivamente modificato e integrato (di seguito: D.Lgs. 79/99); - la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09); - il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito: D.Lgs. 28/11); - l'articolo 4 della legge 6 agosto 2013, n. 96; - il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 28 dicembre 2012 (di seguito: decreto 28 dicembre 2012); - il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico 19 febbraio 2007, come modificato dal decreto 26 ottobre 2007 e coordinato con il decreto 7 aprile 2008 e con il decreto 6 agosto 2009 (nel seguito: "decreto edifici"); - l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 28 marzo 2008 ARG/elt 42/08, come successivamente modificato e integrato (nel seguito: delibera ARG/elt 42/08); - la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09 e s.m.i.; - la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2009, ARG/com 202/09 (nel seguito: delibera ARG/com 202/09); - la deliberazione dell'Autorità 8 luglio 2010, ARG/com 104/10 e s.m.i. e l'Allegato A, recante "Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali" e s.m.i. (di seguito: Codice di condotta commerciale); - la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: deliberazione 199/11), recante "Disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015 e disposizioni in materia di condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione" e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: TIT), l'Allegato B (di seguito: TIME) e l'Allegato C (di seguito: TIC), come successivamente modificati e integrati; - la deliberazione dell'Autorità 16 maggio 2013, 204/2013/R/EEL (di seguito: deliberazione 204/2013/R/eel); - la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2013, 607/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 607/2013/R/eel); - il documento per la consultazione 13 febbraio 2014, 52/2014/R/eel (di seguito: documento 52/2014/R/eel); - il documento per la consultazione 20 febbraio 2014, 69/2014/R/com. CONSIDERATO CHE: - con deliberazione 204/2013, l'Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per le utenze domestiche in bassa tensione, nonché di revisione dell'articolazione delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali del sistema elettrico, finalizzato agli obiettivi generali di allineamento delle tariffe ai costi, utilizzo razionale delle risorse e promozione delle iniziative di efficienza energetica e di sviluppo delle fonti rinnovabili; - la medesima deliberazione 204/2013 prevede, altresì, che, nell'ambito del medesimo procedimento, possano essere attivate misure specifiche già a partire dall'anno 2014, in modo da dare graduale attuazione agli obiettivi delineati, nelle more della definizione della regolamentazione tariffaria per il prossimo periodo di regolazione; - ai sensi di quanto disposto dalla Direttiva 2009/28/CE e dal D.Lgs. 28/11 di recepimento della stessa in Italia, la diffusione delle pompe di calore a livello residenziale e terziario potrebbe consentire di cogliere al contempo obiettivi significativi di efficienza energetica e di utilizzo di fonti rinnovabili; - l'efficienza energetica complessiva di una soluzione di riscaldamento domestico basata sull'utilizzo di una pompa di calore può ritenersi garantita solo laddove questa non venga utilizzata ad integrazione di altri sistemi ma costituisca l'unico sistema di riscaldamento presente nell'abitazione di residenza abituale; - stanti le caratteristiche climatiche del territorio italiano, le pres |
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Articolo 1 - Definizioni1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui al TIT, nonché le ulteriori definizioni formulate come segue: a. Cliente aderente è un cliente finale titolare di un'utenza domestica in bassa tensione in possesso dei requisiti previsti per l'adesione alla sperimentazione tariffaria e la cui richiesta è stata accolta; b. Codice di condotta commerciale è l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 8 luglio 2010, ARG/com 104/10, come successivamente modificato e integrato; |
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Articolo 2 - Sperimentazione tariffaria2.1 Nell'ambito del procedimento 204/2013, viene avviata una sperimentazione tariffaria su scala nazionale finalizzata a rimuovere gli ostacoli all'efficienza energetica derivanti dall'esistente struttura |
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Articolo 3 - Condizioni di ammissibilità dei clienti alla sperimentazione3.1 L'accesso alla sperimentazione è consentito ai clienti titolari di utenze domestiche in bassa tensione, che rispettino i seguenti requisiti: a) rientrino tra le tipologie di utenze definite all'articolo 2, comma 2, lettera a) e, limitatamente alle utenze relative a pompe di calore per il riscaldamento di ambienti nelle abitazioni, lettera d) del TIT; |
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Articolo 4 - Modalità di adesione dei venditori4.1 Ogni venditore del mercato libero valuta se offrire ai propri clienti la possibilità di aderire alla sperimentazione, mentre invece ciò costituisce preciso obbligo per tutti i venditori del servizio di maggior tutela. Ogni venditore aderente definisce proprie modalità per la presentazione delle richieste. 4.2 Il venditore del mercat |
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Articolo 5 - Procedura di gestione delle richieste dei clienti per l'adesione alla sperimentazione tariffaria5.1 Entro il 20 maggio 2014, tramite il sito internet dell'Autorità, viene reso noto ai venditori il testo di una comunicazione inerente la sperimentazione che, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 9, della deliberazione ARG/com 202/09, dovrà essere obbligatoriamente inserita nei primi due documenti di fatturazione emessi a ciascun cliente finale domestico. L'obbligo di inserimento della comunicazione di cui al presente comma si applica anche nel caso di nuove attivazioni e di voltura avvenute fino al 30 settembre 2015. 5.2 Il venditore aderente che riceve la richiesta di cui all'articolo 3, comma 2, procede, entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione, a verificare la completezza e correttezza formale di quanto ricevuto dal cliente |
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Articolo 6 - Condizioni applicate ai clienti aderenti6.1 Ai fini della determinazione delle condizioni economiche applicate ai clienti aderenti, vale quanto segue: a. in relazione ai servizi di rete, ai punti di prelievo nella titolarità di clienti aderenti si applica la tariffa D1, di cui all'articolo 30, del TIT; b. in relazione agli oneri generali di sistema, si applicano le medesime aliquote espresse in centesimi di euro/kWh pari a quelle previste per i clienti finali parti di contratti, di cui al comma 2.2, lettera d), del TIT, nonc |
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Articolo 7 - Monitoraggio dei consumi di energia elettrica dei clienti aderenti7.1 Per ogni cliente aderente, a decorrere dalla data di applicazione della tariffa D1, l'impresa distributrice rileva i consumi con frequenza oraria. 7.2 La rilevazione oraria avviene esclusivamente a fini del monitoraggio, di cui al presente articolo. Non subiscono variazioni le modalità di trattamento ai fini del TIS dei punti di prelievo nella titolarità di clienti aderenti. 7.3 Ai fini della messa a disposizione dei dati agli utenti del trasporto e a Terna da parte dei distributori valgono le disposizioni dell'Autorità previste per la generalità dei clienti finali domestici. |
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Articolo 8 - Variazioni contrattuali e rinuncia8.1 Il cliente aderente può richiedere in qualsiasi momento di rinunciare alla tariffa D1. In tal caso, all'utenza nella titolarità del cliente viene applicata, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la rinuncia, la tariffa spettante ai sensi del TIT. Il cliente che rinuncia alla tariffa D1 non può aderire nuovamente alla sperimentazione con riferimento al medesimo P |
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Articolo 9 - Verifiche e controlli9.1 Quanto dichiarato dai clienti aderenti può essere oggetto di verifiche e controlli effettuati a cura dell'impresa distributrice, |
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Articolo 10 - Disposizioni finali10.1 L'Autorità svolge un monitoraggio continuativo sull'evoluzione delle adesioni alla sperimentazione tariffaria, anche al fine di valutare gli eventuali impatti della stessa sui gettiti delle componenti tariffarie. |
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