Sent. C. Giustizia UE 29/07/2024, n. C-624/22 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Giustizia UE 29/07/2024, n. C-624/22

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Rinvio pregiudiziale - Promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili - Direttiva 2009/28/CE - Articoli 17 e 18 - Direttiva 2018/2001/CE - Articoli 25, 29 e 30 - Criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra - Verifica della conformità a tali criteri - Biocarburanti utilizzati per il trasporto - Produzione di carburanti con il processo di cotrattamento - Prove di conformità a detti criteri di sostenibilità - Metodo dell’equilibrio di massa - Metodi di valutazione del tenore di oli vegetali idrotrattati (HVO) nei carburanti prodotti con tale processo - Normativa di uno Stato membro che richiede un’analisi fisica con il metodo del radiocarbonio (14 C) - Articolo 34 TFUE - Libera circolazione delle merci.

1) Gli articoli 17 e 18 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, nonché gli articoli 29 e 30 della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, devono essere interpretati nel senso che il sistema di monitoraggio basato sull’equilibrio di massa nonché i sistemi volontari nazionali o internazionali previsti da tali articoli hanno lo scopo di valutare e dimostrare la sostenibilità delle materie prime e dei biocarburanti nonché delle loro miscele, e non di disciplinare la valutazione della quota di energia da fonti rinnovabili contenuta nei carburanti prodotti con il processo di cotrattamento.

2) L’articolo 34 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro che, ai fini del calcolo di una tassa di incentivazione dell’incorporazione di biocarburanti, impone di effettuare un’analisi fisica con il metodo del radiocarbonio (14 C) del tenore di biocarburanti (HVO) di carburanti prodotti con il processo di cotrattamento, al momento dell’arrivo di questi ultimi nel primo deposito fiscale di tale Stato membro, quando detti carburanti sono prodotti in un impianto, situato in un altro Stato membro, che ricorre a un sistema volontario di monitoraggio basato sull’equilibrio di massa riconosciuto dalla Commissione europea come completo, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 4, della direttiva 2009/28 e ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 4, della direttiva 2018/2001, mentre i carburanti prodotti con tale processo nel primo Stato membro non sono sottoposti a una siffatta analisi quando sono immessi in consumo direttamente all’uscita dall’impianto e le autorità di tale primo Stato membro accettano, per determinare all’uscita dall’impianto in regime di sospensione fiscale o dallo stabilimento fiscale nazionale il tenore di biocarburanti che può essere riconosciuto ai fini di tale tassa, di valutare sulla base di una media d’incorporazione mensile dello stabilimento o dell’impianto in regime di sospensione fiscale di cui trattasi il tenore di biocarburanti delle esportazioni o delle immissioni in consumo in settori diversi dai trasporti.

Dalla redazione