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Sent. C. Giustizia UE 04/07/2024, n. C-450/22

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Rinvio pregiudiziale - Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori - Direttiva 93/13/CEE - Contratti di mutuo ipotecario - Clausole che limitano la variazione dei tassi di interesse - Clausole dette "di tasso minimo" - Azione collettiva inibitoria dell’utilizzo di tali clausole e diretta alla restituzione delle somme pagate a tale titolo, che coinvolge un numero rilevante di professionisti e di consumatori - Chiarezza e comprensibilità di dette clausole - Nozione di "consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto".

1) L’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che consentono a un giudice nazionale di procedere al controllo della trasparenza di una clausola contrattuale nell’ambito di un’azione collettiva diretta contro numerosi professionisti dello stesso settore economico e riguardante un numero molto elevato di contratti, purché tali contratti contengano la medesima clausola o clausole simili.

2) L’articolo 4, paragrafo 2, e l’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che consentono a un giudice nazionale, investito di un’azione collettiva diretta contro numerosi professionisti del medesimo settore economico e avente ad oggetto un numero molto elevato di contratti, di procedere al controllo della trasparenza di una clausola contrattuale basandosi sulla percezione del consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, quando tali contratti si rivolgono a categorie specifiche di consumatori e tale clausola è stata utilizzata per un periodo molto lungo. Tuttavia, se, durante tale periodo, la percezione globale del consumatore medio riguardo a detta clausola è stata modificata dall’intervento di un evento oggettivo o di un fatto notorio, la direttiva 93/13 non osta a che il giudice nazionale proceda a tale controllo tenendo conto dell’evoluzione della percezione di tale consumatore, fermo restando che la percezione pertinente è quella esistente al momento della conclusione di un contratto di mutuo ipotecario.

Dalla redazione