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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Puglia 19/07/2024, n. 25
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Art. 1 - Disposizioni per garantire il principio di pari opportunità e di parità di trattamento in riferimento all’orientamento sessuale, all’identità di genere e alle variazioni nelle caratteristiche di sesso1. Con la presente legge la Regione promuove e realizza politiche, programmi e azioni finalizzati a tutelare l’orientamento sessuale, l’identità di genere e le variazioni nelle caratteristiche di sesso delle persone, in attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione italiana, delle leggi nazionali, dei principi dell’Unione europea, nonché dell’articolo 1, commi 1, 2, 3 e 4 e dell’articolo 3 dello Statuto regionale. 2. In particolare, per realizzare le finalità indicate al comma 1, la Regione garantisce, nell’ambito delle proprie competenze, nell’azione legislativa, di programmazione e amministrativa: a) pari opportunità e parità di trattamento; b) accesso ai servizi e agli interventi ricompresi nelle materie di competenza regionale senza alcuna discriminazione; c) integrazione tra le politiche educative, scolastiche e formative, sociali e sanitarie, ai fini di prevenire e contrastare le discriminazioni, le molestie e le violenze, favorendo inoltre in ogni contesto lo sviluppo della cultura della non discriminazione. 3. In attuazione dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216 (Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro), nonché nel rispetto del considerando 3 della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, la Regione e gli enti locali pugliesi, nell’ambito delle rispettive competenze, realizzano interventi per prevenire e contrastare le discriminazioni e le molestie in ragione dell’orientamento sessuale, dell’identità di genere o di variazioni nelle caratteristiche di sesso della persona. In particolare, la Regione attraverso i servizi per il lavoro garantisce opportune misure al fine di supportare le persone di cui al periodo precedente, anche individuando e costruendo percorsi di formazione e inserimento lavorativo che valorizzano qualità e professionalità individuali e indirizzando le persone agli strumenti per la promozione e l’avvio di nuove imprese. 4. La Regione e gli enti locali promuovono pari opportunità e parità di trattamento di ogni orientamento sessuale, identità di genere o variazioni nelle caratteristiche di sesso nei codici di comportamento e nelle attività di formazione e aggiornamento del personale degli uffici e degli enti, anche con l’apporto dei Comitati unici di garanzia (CUG) di cui alla legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro). 5. La Regione realizza attività di sensibilizzazione delle imprese operanti sul territorio regionale affinché si dotino delle certificazioni di conformità agli standard di responsabilità sociale. 6. La Regione, nei limiti delle proprie competenze in materia di istruzione e nell’ambito della formazione professionale, al fine di garantire pari opportunità, valorizzare le differenze, prevenire e contrastare le discriminazioni di ogni genere in particolare quelle legate all’orientamento sessuale, all’identità e al ruolo di genere, prevenire atti di bullismo e cyberbullismo sostiene percorsi che sono coerenti con le priorità nazionali e regionali del sistema educativo di istruzione e formazione, che possono integrarsi con il Piano triennale dell’offerta |
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Allegato - Omissis
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29/11/2024
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