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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.G.R. Toscana 04/03/2014, n. 13/R
D. P.G.R. Toscana 04/03/2014, n. 13/R
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PreamboloVisto l’articolo 117, comma sesto, della Costituzione; Visto l’articolo 42 dello Statuto; Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000, alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000) e in particolare l’articolo 5; Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 12 settembre 2012; Visto il parere della competente struttura della Giunta regionale di cui all’articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale Toscana 3 febbraio 2014, n. 4; Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 29 ottobre 2013; |
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Art. 1 - Norme tecniche e procedure per l’effettuazione del censimento dei terreni abbandonati o incolti (articolo 5, comma 8, lettera a), b), c) d) e j) l.r. 80/2012)1. Ai fini dell’individuazione dei terreni abbandonati o incolti, per uso produttivo si intende la coltivazione agraria e il pascolamento zootecnico nel territorio rurale così come definito dalla legge regionale in materia di governo del territorio. 2. Non costituiscono terreni abbandonati o incolti: a) le superfici definite bosco o aree assimilate a bosco dalla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 R (Legge forestale della Toscana); b) i terreni la cui messa a coltura agraria pregiudichi la stabilità del suolo o la regimazione delle acque o comprometta la conservazione dell’ambiente; c) le dipendenze e pertinenze di case effettivamente adibite ad abitazione rurale o civile; d) le cave; e) i beni civici; f) i terreni necessari per attività industriali, commerciali, turistiche e ricreative, i terreni adibiti a specifiche destinazioni economicamente rilevanti e le a |
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Art. 2 - Presentazione della domanda di assegnazione e criteri per la redazione del piano di sviluppo (articolo 5, comma 8, lettera e) l.r. 80/2012)1. Coloro che intendono coltivare i terreni abbandonati o incolti inseriti nella banca della terra presentano all’Ente, con le modalità e le tempistiche definite con provvedimento del direttore dell’Ente, una domanda di assegnazione corredata dal piano di sviluppo per la coltivazione dei terreni abbandonati o incolti, di seguito piano, che contiene: |
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Art. 3 - Criteri per l’approvazione del piano di sviluppo e per la selezione dei richiedenti (articolo 5, comma 8, lettere e) e f) l.r. 80/2012)1. L’Ente verifica il piano per valutare il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 2. 2. In caso di esito positivo della verifica l’Ente approva il piano; in caso di esito negativo l’Ente provvede a darne comunicazione al potenziale assegnatario che nei quindici giorni successivi può adeguare il piano alle osservazioni dell’Ente. Decorso tale termine in assenza di adeguamento da parte del potenziale assegnatario decade la domanda di assegnazione. 3 |
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Art. 4 - Criteri di determinazione del canone dovuto ai proprietari dei terreni assegnati (articolo 5, comma 8, lettera g ) l.r. 80/20121. Ai proprietari dei terreni assegnati o ai titolari di altri diritti reali è dovuto un canone annuo compreso tra l’1,5 per cento ed il 4,0 per cento del valore agricolo medio (VAM) determinato annualmente dalle commissioni provinciali espropri in base al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 R (Testo unico delle di |
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Art. 5 - Criteri e modalità di controllo (articolo 5, comma 8, lettere h) l.r. 80/2012)1. L’Ente effettua il controllo sull’attuazione del piano. 2. Qualora l’assegnatario non provveda all’avvio della rimessa a coltura entro centottanta giorni dall’assegnazione oppure non provveda alla utilizzazione dei terreni secondo il piano approvato dall’Ente, il comune, anche a seguito d |
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Art. 6 - Interventi effettuati direttamente dai comuni (articolo 5, comma 9 l.r. 80/2012)1. Il comune che, in attuazione dell’articolo 5, comma 9, della l.r. 80/2012, intende realizzare interventi sui terreni abbandonati o incolti pres |
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Art. 7 - Potere sostitutivo (articolo 5, comma 3 l.r. 80/2012)1. Nel caso di esercizio del potere sostitutivo di cui all’articolo 5, comma 3, della l.r. 80/2 |
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Art. 8 - Norma transitoria1. In fase di prima applicazione del presente regolamento, i comuni possono identificare prioritaria |
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