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Sent. C. Cass. civ. 20/05/2015, n. 10261

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Edilizia e immobili - Locazioni commerciali - Indennità per la perdita dell'avviamento - Attività a contatto diretto col pubblico.

In ipotesi di attività di natura commerciale, ai fini del ditto all'indennità di avviamento, l'espressione "contatto diretto col pubblico dei consumatori" di cui all'art. 35, L. 392/1978 deve intendersi come svolgimento di una attività che contempli la frequentazione dei locali da parte della generalità dei destinatari finali del prodotto, escludendo da tale ipotesi quei locali adibiti ad esposizione in cui il pubblico non possa accedere; o vi acceda solo se accompagnato, dopo essere entrato in altro modo in contatto con l'organizzazione commerciale del conduttore.

Dalla redazione