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Sent. C. Giustizia UE 21/12/2023, n. C-66/22

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Rinvio pregiudiziale - Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi - Direttiva 2014/24/UE - Articolo 57, paragrafo 4, primo comma, lettera d) - Aggiudicazione di appalti pubblici nel settore dei trasporti - Direttiva 2014/25/UE - Articolo 80, paragrafo 1 - Motivi di esclusione facoltativi - Obbligo di trasposizione - Conclusione da parte di un operatore economico di accordi intesi a falsare la concorrenza - Competenza dell’amministrazione aggiudicatrice - Incidenza di una decisione precedente di una autorità della concorrenza - Principio di proporzionalità - Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Diritto a un ricorso effettivo - Principio di buona amministrazione - Obbligo di motivazione.

1) L’articolo 57, paragrafo 4, primo comma, lettera d), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che limita la possibilità di escludere un’offerta di un offerente a causa della sussistenza di indizi seri di condotte di quest’ultimo idonee a falsare le norme in materia di concorrenza alla procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico nell’ambito della quale si è verificato tale tipo di condotte.

2) L’articolo 57, paragrafo 4, primo comma, lettera d), della direttiva 2014/24/UE deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che affida alla sola autorità nazionale garante della concorrenza il potere di decidere l’esclusione di operatori economici dalle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici a causa di una violazione delle norme in materia di concorrenza.

3) L’articolo 57, paragrafo 4, primo comma, lettera d), della direttiva 2014/24/UE, letto alla luce del principio generale di buona amministrazione, deve essere interpretato nel senso che la decisione dell’amministrazione aggiudicatrice sull’affidabilità di un operatore economico, adottata in applicazione del motivo di esclusione previsto da tale disposizione, deve essere motivata.

Dalla redazione