Sent. C. Giustizia UE 09/11/2023, n. C-271/22 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Giustizia UE 09/11/2023, n. C-271/22

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Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Organizzazione dell’orario di lavoro - Direttiva 2003/88/CE - Articolo 7 - Diritto alle ferie annuali retribuite - Riporto dei diritti alle ferie annuali retribuite in caso di malattia di lunga durata - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 31, paragrafo 2.

1) L’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e l’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, devono essere interpretati nel senso che un lavoratore può far valere il diritto alle ferie annuali retribuite, sancito dalla prima di tali disposizioni e concretizzato dalla seconda, nei confronti del suo datore di lavoro, essendo irrilevante al riguardo la circostanza che quest’ultimo sia un’impresa privata, titolare di una concessione di servizio pubblico.

2) L’articolo 7 della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale e/o a una prassi nazionale che, in assenza di una disposizione nazionale che preveda un limite temporale espresso al riporto di diritti alle ferie annuali retribuite maturati e non esercitati a causa di un’assenza dal lavoro per malattia di lunga durata, consenta di accogliere domande di ferie annuali retribuite presentate da un lavoratore entro quindici mesi dalla fine del periodo di riferimento che dà diritto a tali ferie e circoscritte a due periodi di riferimento consecutivi.

Dalla redazione