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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Puglia 10/11/2023, n. 26
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- L.R. 28/03/2024, n. 13
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Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione1. La presente legge disciplina i tirocini quale misura formativa di politica attiva finalizzata a favorire l’arricchimento delle conoscenze e l’acquisizione di competenze professionali, nonché l’inserimento o il reinserimento lavorativo. Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in situazione che non si configura come un rapporto di lavoro. 2. Rientrano nell’ambito di applicazione della presente legge i tirocini comunque denominati e, in particolare, quelli formativi e di orientamento o di inserimento e reinserimento lavorativo, compresi inoltre quelli finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione in favore di persone già prese in carico dai servizi sociali e sanit |
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Art. 2 - Destinatari1. I tirocini sono rivolti a persone che abbiano assolto al diritto-dovere all’istruzione e alla formazione di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 (Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53) e che appartengano a una delle categorie di seguito riportate: |
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Art. 3 - Durata e impegno orario1. La durata del tirocinio è definita all’interno del Progetto formativo individuale (PFI) e deve essere congrua in relazione agli obiettivi formativi da conseguire, nel rispetto, in ogni caso, dei limiti minimi e massimi stabiliti nella presente disposizione. 2. I percorsi di tirocinio non possono avere una durata inferiore a due mesi. Se il soggetto ospitante svolge una attività stagionale la durata minima è ridotta a un mese. 3. I tirocini hanno una durata non superiore a sei mesi, comprensiva di proroghe e rinnovo. La durata massima, comprensiva di proroghe e rinnovo, è elevabile fino a dodici mesi qualora l’integrazione del PFI, ai sensi dei commi 7 e 8, sia stata preventivamente verificata e validata da parte del Centro per l’impiego territorialmente competente, oppure da parte di un ente bilaterale costituito, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), dalle articolazioni territoriali delle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 4. Nel caso di tirocini a favore dei soggetti di cui all’artico |
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Art. 4 - Soggetti promotori1. L’attivazione di tirocini può essere promossa dai soggetti di seguito indicati: a) Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro (ARPAL) e i Centri per l’impiego competenti per territorio; b) università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici e istituti di alta formazione artistica e musicale; c) istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale; d) fondazioni di Istruzione tecnica superiore (ITS); |
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Art. 5 - Soggetti ospitanti, limiti numerici e premialità1. Per soggetto ospitante si intende qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, di natura pubblica o privata, presso il quale viene realizzato il tirocinio, che abbia la sede legale o una sede operativa nel territorio regionale e sia in possesso dei seguenti requisiti: a) essere in regola con le norme in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro); b) garantire l’applicazione del CCNL di riferimento sottoscritto dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; c) essere in regola con la normativa a tutela del diritto al lavoro dei disabili di cui alla l. 68/1999; d) non essere sottoposti a procedure concorsuali, salvo sia diversamente previsto da accordi sindacali; e) non avere in corso, all’interno della medesima unità operativa, trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga o altri trattamenti di integrazione salariale straordinari ero |
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Art. 6 - Condizioni di attivazione del tirocinio1. L’attivazione del tirocinio extracurriculare non è consentita: a) per ricoprire in autonomia ruoli o posizioni essenziali per il funzionamento dell’organizzazione aziendale del soggetto ospitante; b) per far fronte ai periodi di più intensa attività aziendale o stagionale, laddove ordinariamente si ricorrerebbe all’assunzione, anche a termine, di lavoratori subordina |
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Art. 7 - Modalità di attivazione del tirocinio1. I tirocini sono attivati sulla base di un’apposita convenzione che definisce gli obblighi a carico del soggetto promotore e del soggetto ospitante e di uno specifico PFI, che definisce gli obiettivi formativi e individua le modalità, anche a distanza o miste, di attuazione del percorso formativo. Lo svolgimento di tirocini in modalità a distanza o mista è subordinato ad autorizzazione rilasciata dalla Giunta regionale con deliberazione da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su conforme parere della Commissione regionale per le politiche del lavoro di cui all’articolo 16 della l.r. 29/2018. 2. La convenzione è stipulata tra soggetto promotore e soggetto ospitante sulla base dei modelli definiti e resi disponibili in formato editabile sul sito istituzionale dell’ente dalla struttura regionale competente in materia di politiche del lavoro. Con la convenzione sono definiti: a) gli obblighi del soggetto promotore, del soggetto ospitante e del tirocinante; b) le modalità di attivazione del tirocinio; c) il monitoraggio della sua attuazione; |
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Art. 8 - Obblighi delle parti1. Il soggetto promotore svolge un’azione di presidio e monitoraggio ed è il garante della qualità e regolarità del tirocinio in relazione alle finalità definite dal progetto. 2. In particolare, è compito del soggetto promotore: a) favorire l’attivazione del tirocinio, supportando il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio e gestione delle procedure amministrative, anche per il tramite del tutor designato; b) fornire una informativa sia in fase preventiva che in fase attuativa della disciplina che regolamenta l’istituto e a cui il soggetto ospitante e il tirocinante devono attenersi; c) predisporre il PFI e provvedere alla stesura del dossier individuale del tirocinante; d) verificare il possesso da parte del soggetto ospitante dei requisiti previsti dall’articolo 5, comma 1 e le dimensioni aziendali necessarie per determinare il numero di tirocinanti ospitabili ai sensi dell’articolo 5, commi 4 e 5; |
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Art. 9 - Tutorato1. Il soggetto promotore e il soggetto ospitante procedono, rispettivamente, alla designazione del tutor responsabile didattico-organizzativo e del tutor aziendale con compiti di accompagnamento e supervisione continua e costante del tirocinante. 2. Il tutor del soggetto promotore e il tutor del soggetto ospitante collaborano per definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all’apprendimento, per garantire il migliore svolgimento delle attività e il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo, attraverso modalità di verifica in itinere e a conclusione dell’intero processo, nonché per garantire il processo di attestazione dell’attività svolta e delle competenze acquisite dal tirocinante. 3. Il tutor designato dal soggetto promotore ha il compito di accompagnare il tirocinante durante l’esperienza formativa ed è il garante del raggiungimento degli obiettivi formativi. A tal fine spetta al tutor responsabile didattico-organizzativo: |
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Art. 10 - Indennità di partecipazione1. Il tirocinante che abbia partecipato ad almeno il 70 per cento del monte ore mensile previsto dal progetto formativo ha diritto a percepire una indennità, al lordo delle ritenute di legge, stabilita nella misura minima mensile di euro seicento per i primi sei mesi e di euro settecento oltre i sei mesi. Qualora l’impegno orario settimanale previsto nel PFI sia inferiore al 70 per cento dell’orario settimanale previsto dal contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante di cui all’articolo 3, comma 9, l’importo dell’indennità di partecipazione può essere proporzionalmente ridotto fino alla misura minima non inferiore a euro trecento mensili. 2. Per i tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione di cui all’articolo 1, comma 2, della presente legge, l’indennità di cui al comma 1, che costituisce un sostegn |
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Art. 11 - Dossier individuale e attestazione dell’attività svolta1. Il dossier individuale, nel rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari, raccoglie informazioni e documenti utili per monitorare in itinere l’esperienza di tirocinio. È formato e compilato dal tutor del soggetto promotore, in collaborazione con il tutor del soggetto ospitante, e a conclusione del tirocinio è conservato agli atti del soggetto promotore. 2. Al termine del tirocinio, sulla base del PFI e |
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Art. 12 - Monitoraggio e controlli1. La Struttura regionale competente in materia di politiche del lavoro, anche avvalendosi dell’ARPAL e dei Centri per l’impiego, assicura le attività di informazione, la verifica dei requisiti di accesso dei tirocinanti, il monitoraggio in itinere del percorso e la valutazione degli inserimenti lavorativi post tirocinio. 2. Ciascun soggetto promotore, con cadenza semestrale, redige e trasmette alla Struttura regionale competente in materia di politiche del lavoro un rapporto di analisi dei tirocini promossi e dei risultati conseguiti, anche in termini di inserimento o reinserimento lavorativo. Il rapporto è pubblicato sul sito internet del soggetto promotore, ne |
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Art. 13 - Sanzioni applicabili nei confronti del soggetto promotore1. Al soggetto promotore è fatto divieto di attivare ulteriori tirocini nei dodici mesi successivi alla notifica del provvedimento di interdizione adottato dalla Struttura regionale competente in materia di politiche del lavoro al ricorrere di una delle seguenti violazioni: a) assenza di una o entrambe le coperture assicurative previste dall’articolo 7, comma 9, che la convenzione di tirocinio abbia espressamente posto a suo carico; |
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Art. 14 - Sanzioni applicabili nei confronti del soggetto ospitante1. Al soggetto ospitante è fatto divieto di attivare ulteriori tirocini nei successivi dodici mesi alla notifica del provvedimento di interdizione adottato dalla Struttura regionale competente in materia di politiche del lavoro al ricorrere di una delle seguenti violazioni: a) mancata assicurazione del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL nonché per la responsabilità civile verso terzi, che la convenzione di tirocinio abbia espressamente posto a suo carico; b) riqualificazione del tirocinio in rapporto di lavoro subordinato operata dagli organi di vigilanza dell’Ispettorato nazionale del lavoro, nonché dall’Autorità giudiziaria; c) attivazione del tirocinio con un soggetto promotore non titolato diverso da quelli indicati all’articolo 4, commi 1 e 3; d) svolgimento di un tirocinio in |
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Art. 15 - Disposizioni transitorie e abrogazioni1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, le seguenti disposizioni: a) la legge regionale 5 agosto 2013, n. 23 (Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del lavoro); |
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Art. 16 - Clausola di invarianza1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La presente legge è pubblicata sul |
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