Circ. Min. Lavoro e Pol. Soc. 21/10/2013, n. 40 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Circ. Min. Lavoro e Pol. Soc. 21/10/2013, n. 40

D.M. 13 marzo 2013 – certificazione di crediti e rilascio del DURC – primi chiarimenti.
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[Premessa]



Il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il decreto 13 marzo 2013

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Oggetto e ambito di applicazione

In base alle disposizioni del D.M. 13 marzo 2013 R, gli Istituti prev

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Modalità di rilascio del DURC

Secondo l’art. 2 del D.M., in presenza della certificazione in questione, gli Istituti e le Casse edili devono emettere il DURC «con l’indicazione che il rilascio è avvenuto ai sensi del comma 5 dell’art. 13-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 R, (…) precisando l’importo del relativo debito contributivo e gli estremi della certificazione esibita per il rilascio del DURC medesimo».

Trattasi pertanto di una particolare disposizione che consente il rilascio di un DURC attestante la regolarità pur in presenza di mancati versamenti di contributi e/o premi e/o relativi accessori, a condizione della sussistenza di crediti certificati di importo almeno pari alle somme non versate agli Istituti e/o Casse.

Tale specifico Documento è rilasciato «su richiesta del soggetto titolare dei crediti certificati». Ciò significa che, qualora il DURC debba essere richiesto d’ufficio da parte di una P.A. (v. ML Circ. n. 12/2012), il soggetto interessato, nella fase di avvio del singolo procedimento all’interno del quale è prevista tale acquisizione d’ufficio, dovrà dichiarare di vantare crediti nei confronti della pubblica amministrazione per i quali ha ottenuto la certificazion

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Modalità di utilizzo del DURC «ex art. 13-bis, comma 5, D.L. n. 52/2012»

Il DURC in questione «può essere utilizzato per le finalità previste dalle vigenti disposizioni di legge», ivi compresa pertanto la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all’art. 38, comma 1 lett. i), del D. Leg.vo n. 163/2006 R.

Nell’ipotesi di utilizzo del DURC per ottenere il pagamento da parte di pubbliche amministrazioni degli stati di avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture, si applica esclusivamente la procedura di intervento sostitutivo di cui all’art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 R, rispetto alla quale si rinvia ai chiarimenti già forniti da questa Amministrazione con circ. n. 3/2012.

Giova evidenziare, inoltre, che

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