Sent. C. Giustizia UE 20/04/2023, n. C-580/21 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Giustizia UE 20/04/2023, n. C-580/21

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Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Direttiva 2009/28/CE - Promozione dell’energia da fonti rinnovabili - Articolo 16, paragrafo 2, lettera c) - Accesso alle reti di trasmissione e di distribuzione - Accesso prioritario all’elettricità prodotta da fonti rinnovabili - Produzione da fonti energetiche sia rinnovabili sia convenzionali.

1) L’articolo 16, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, deve essere interpretato nel senso che la priorità di accesso alla rete elettrica di cui beneficiano gli impianti di produzione di elettricità che utilizzano fonti energetiche rinnovabili deve essere accordata non solo agli impianti che producono elettricità esclusivamente da fonti energetiche rinnovabili, ma anche a quelli che producono elettricità da fonti energetiche sia rinnovabili sia convenzionali.

2) L’articolo 16, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2009/28/CE deve essere interpretato nel senso che un impianto che produce elettricità da fonti energetiche sia rinnovabili sia convenzionali beneficia di una priorità di accesso alla rete soltanto per la quota di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili. Spetta agli Stati membri stabilire le modalità di applicazione di tale priorità di accesso, fissando criteri trasparenti e non discriminatori che, pur tenendo conto dei requisiti relativi al mantenimento dell’affidabilità e della sicurezza della rete, consentano di stabilire un ordine di priorità in funzione dell’entità della quota di fonti energetiche rinnovabili utilizzate da ciascun impianto di produzione di elettricità.

Dalla redazione