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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Giustizia UE 25/05/2023, n. C-575/21
Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Direttiva 2011/92/UE - Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati - Articolo 2, paragrafo 1, e articolo 4, paragrafo 2 - Progetti rientranti nell’allegato II - Progetti di riassetto urbano - Esame sulla base di soglie o criteri - Articolo 4, paragrafo 3 - Criteri di selezione pertinenti di cui all’allegato III - Articolo 11 - Accesso alla giustizia.1) L’articolo 2, paragrafo 1, l’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 3, l’allegato II, punto 10, lettera b), e l’allegato III della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che subordina la realizzazione di una valutazione dell’impatto ambientale di «progetti di riassetto urbano», da un lato, al superamento delle soglie di occupazione di una superficie di almeno 15 ettari e di superficie lorda pavimentata superiore a 150 000 m² e, dall’altro, al fatto che si tratti di un progetto urbanistico finalizzato alla costruzione di un complesso multifunzionale, il quale comprende quanto meno edifici residenziali e per uffici, progetto che includa le strade e le infrastrutture di urbanizzazione previste a tal fine e disponga di un bacino di utenza che si estende al di là dell’area interessata dal progetto. 2) L’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2011/92/UE, come modificata dalla direttiva 2014/52/UE, deve essere interpretato nel senso che nell’ambito di un esame caso per caso se un progetto possa avere un impatto ambientale significativo e debba quindi essere sottoposto a una valutazione del suo impatto ambientale, l’autorità competente deve esaminare il progetto di cui trattasi alla luce di tutti i criteri di selezione riportati nell’allegato III della direttiva 2011/92, come modificata, al fine di determinare i criteri pertinenti nel caso di specie e deve poi applicare tali criteri pertinenti alla situazione del caso specifico. 3) L’articolo 11 della direttiva 2011/92/UE, come modificata dalla direttiva 2014/52/UE, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che l’esame caso per caso previsto all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2011/92, come modificata, sia effettuato per la prima volta da un giudice dotato della competenza a concedere un’autorizzazione, quale prevista dall’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2011/92, come modificata. Tuttavia, un singolo che fa parte del «pubblico interessato», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2011/92, come modificata, e che soddisfa i criteri previsti dal diritto nazionale quanto all’«interesse sufficiente» o, se del caso, alla «violazione di un diritto», di cui a tale articolo 11, deve disporre della possibilità di contestare, dinanzi ad un altro organo giurisdizionale o, a seconda dei casi, un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge, la legittimità sostanziale o procedurale della decisione che sia adottata da un siffatto giudice e che constati che non occorre procedere a una valutazione dell’impatto ambientale. 4) La direttiva 2011/92/UE, come modificata dalla direttiva 2014/52/UE, deve essere interpretata nel senso che essa osta al rilascio, prima o durante la realizzazione di una necessaria valutazione dell’impatto ambientale o prima della conclusione di un esame caso per caso dell’impatto ambientale diretto a determinare se una siffatta valutazione sia necessaria, di permessi di costruire per progetti individuali di lavori che rientrano nell’ambito di progetti di riassetto urbano più ampi. |
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