N1

Modifiche introdotte dalla L.R. del 10/04/2007 n.8

N1

La frase “I valori del parametro ηes riportati nella tabella per i rifiuti solidi, organici e inorganici, e per le biomasse si applicano nei soli casi di co-combustione, definita come la combustione contemporanea di combustibili da fonti rinnovabili, come definite dall’articolo 2, comma 15, del decreto legislativo n. 79/99, e di combustibili da altre fonti di energia” è stata soppressa dalla Delib.Aut.En.Elett. del 02/10/2008 n.145.

N1

Con Avviso di rettifica pubblicato in B.U del 12/11/2010 n.49 nella sezione 1.2 Procedure per la valutazione della ricevibilità della domanda al paragrafo “Documentazione essenziale specifica”, l’ultimo trattino viene rettificato come segue:

N1

La Delib. G.R. 19.8.2003, n. 1561 pubblicata in B.U. 28.8.2003, n. 64 ha rettificato l'Allegato A ripubblicandolo integralmente.

N2

A titolo esemplificativo i sub-criteri della relazione metodologica possono essere:

2.1 Metodo ed organizzazione del lavoro previsto per l’attuazione delle singole fasi di realizzazione del servizio;

N1

A titolo esemplificativo, i sub-criteri della relazione tecnica possono essere:

1.1 Qualità estetica

1.2 Inserimento ambientale nel contesto specifico

1.3 Organizzazione funzionale

N1

Modifiche introdotte dalla L.R. del 04/12/78 n.58

N5

Comma sostituito dalla L.R. del 08/03/1971 n.5

N4

Comma abrogato dalla L.R. del 08/03/1971 n.5, con effetto dal 1º gennaio 1971. Il comma 3 così recitava: "Le somme versate ai sensi del presente articolo sono destinati, con decreto dell'Assessore per le finanze, ad ulteriori programmi di edilizia."

N3

Articolo abrogato dalla L.R. del 25/07/1969 n.23. L'articolo 4 così recitava: " É istituito il Registro regionale della Strada per la elencazione, descrizione, classificazione o rilevamento delle strade nella Regione siciliana. L'impianto o l'aggiornamento sono affidati all'Ufficio di cui all'articolo precedente.