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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lazio 04/08/2009, n. 19
L. R. Lazio 04/08/2009, n. 19
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Art. 1 - Finalità ed oggetto1. La Regione sostiene le attività di divulgazione, di comunicazione in ambito agricolo, agroalimentare e forestale, al fine di promuovere: a) lo sviluppo armonico, sostenibile ed integrato delle aree agricole regionali; |
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Art. 2 - Destinatari degli interventi di divulgazione e comunicazione1. Sono destinatari degli interventi di divulgazione e comunicazione gli imprenditori e gli operatori agricoli, i consumatori, gli enti pubblici e le p |
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Art. 3 - Interventi di divulgazione e comunicazione1. Gli interventi di divulgazione e comunicazione possono essere a carattere polivalente o specialistico e sono relativi a: a) attività di animazione, servizi di consulenza, di assistenza e di aggiornamento professionale nei confronti degli imprenditori, degli operatori e degli |
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Art. 4 - Soggetti attuatori1. Attuano gli interventi di divulgazione e comunicazione, sulla base di specifici progetti dagli stessi presentati, i seguenti soggetti: |
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Art. 5 - Consultazione1. La Regione promuove il confronto con i soggetti coinvolti nell'individuazione e nella realizzazione degli interventi di cui alla presente legge attr |
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Art. 6 - Analisi e monitoraggio1. Al fine di assicurare l'effettiva rispondenza degli interventi di divulgazione e comunicazione alle esigenze del territorio nonché per valutare l'efficacia e l'efficienza degli stessi in merito al raggiungimento degli obiettivi individuati nel piano di cui all'artic |
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Art. 7 - Rete informativa e divulgativa agricola1. È istituita, presso la direzione regionale competente in materia di agricoltura, la Rete informativa e divulgativa agricola (RIDA) quale rete di ri |
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Art. 8 - Piano degli interventi di divulgazione e comunicazione1. La Regione, in conformità agli obiettivi della programmazione comunitaria, nazionale e regionale in materia, adotta il piano degli interventi di divulgazione e comunicazione, di durata annuale, nel quale, in base ai fabbisogni emersi dall'analisi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), sono definiti in particolare: a) gli obiettivi che la Regione intende r |
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Art. 9 - Selezione dei progetti1. La selezione dei progetti avviene secondo procedure trasparenti e non discriminatorie a condizione che gli stessi prevedano: a) la costituzione, da parte dei soggetti attuatori, di minimo un centro informativo che presta |
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Art. 10 - Finanziamenti1. Il finanziamento degli interventi di divulgazione e comunicazione è concesso, per gli interventi di tipo polivalente, nella misura massima dell'80 per cento della spesa ammissibile, nonché, per gli interventi di tipo specialistico, nella misura massima del 95 per cento della spesa |
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Art. 11 - Controlli1. La struttura regionale competente svolge il controllo sullo stato di attuazione dei progetti e sull'utilizzazione dei finanziamenti con le modalità previste dal piano di cui all'articolo 8 ed, in particolare, eff |
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Art. 12 - Rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato - Clausola di sospensione1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria vigente relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto in particolare di quanto previsto ai commi 1 e 2. 2. I contributi di cui al comma 1, esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, para |
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Art. 13 - Abrogazioni1. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni: a) legge regionale 12 dicembre 1987, n. 56 (Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo); |
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Art. 14 - Disposizioni transitorie.1. In sede di prima applicazione della presente legge, il piano di cui all'articolo 8 è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore |
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Art. 15 - Disposizione finanziaria1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito dell'UPB B15, di un apposito capitolo denominato "Interventi di divulgazione e comunicazione in ambito agricolo, agroalimentare e forestale", con uno stanziamento pari a 500 mila euro |
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