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Sent. C. Cass. civ. 08/04/1981, n. 1990

9599017 9599017
Edilizia e immobili - Locazione - Giudizio promosso dal locatore - Domanda del conduttore volta all'ottenimento di una indennità per i miglioramenti o alla compensazione tra il valore di essi ed i deterioramenti - Accertamenti del giudice.

Nel giudizio promosso dal locatore per il risarcimento del danno causato dal conduttore all'appartamento locato, nel quale il convenuto richieda, a sua volta, che gli sia riconosciuta un'indennità per i miglioramenti apportati all'immobile o, comunque, la compensazione tra il valore di essi ed i rilevati deterioramenti (ai sensi dell'art 1592, comma 2, cod. civ.), qualora risulti provata l'esistenza di opere eseguite dal conduttore, è obbligo del giudice del merito considerare tale situazione - e cioè la possibilita di utilizzazione delle opere da parte del locatore, la loro qualificazione come addizioni o miglioramenti, la loro adeguatezza a conferire al conduttore il diritto all'indennità - e tenerne conto ai fini della determinazione del danno; costituisce pertanto omesso esame di un punto decisivo della controversia l'obliterazione da parte del giudice del merito delle richieste del convenuto.

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