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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Emilia Romagna 24/01/2022, n. 1
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L. R. Emilia Romagna 24/01/2022, n. 1
- L.R. 03/08/2022, n. 11
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Art. 1 - Finalità1. La Regione Emilia-Romagna, nel rispetto dei principi della le |
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TITOLO I - DEFINIZIONI E FUNZIONI |
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Art. 2 - Definizioni1. Ai fini della presente legge, si intendono per: a) “agricoltura sociale”: le attività previste all’articolo 2, comma 1, della legge n. 141 del 2015 esercitate, in forma singola o associata, dagli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile e dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) nel rispetto dei limiti fissati dall’articolo 2, comma 4, della citata legge statale, dirette a integrare nell’attività agricola l’er |
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Art. 3 - Funzioni della Regione1. La Regione promuove la conoscenza e lo sviluppo in tutto il territorio regionale dell’agricoltura sociale, delle fattorie sociali e dei servizi da esse offerti, anche di caratt |
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TITOLO II - ELENCO REGIONALE DELLE FATTORIE SOCIALI E DISCIPLINA DELL’ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ |
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Art. 4 - Elenco regionale delle fattorie sociali e reti1. Al fine di consentire l’integrazione delle attività di agricoltura sociale e dei servizi e di rendere pubblici i nominativi degli operatori dell’agricoltura sociale riconosciuti a livello regionale, è istituito, l’Elenco regionale delle fattorie sociali. L’Elenco è pubblicato sul portale dedicato della Regione. 2. La Giunta regionale, co |
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Art. 5 - Identificazione delle fattorie sociali1. Le fattorie sociali iscritte nell’Elenco di cui all’articolo 4 si avvalgono di loghi distintivi, predisposti sulla base di un modello definito d |
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Art. 6 - Immobili per l’esercizio dell’agricoltura sociale1. Per le attività di agricoltura sociale possono essere utilizzati gli edifici a destinazione abitativa dell’azienda agricola e le strutture ed i fabbricati o le porzioni di fabbricati rurali dell’imprenditore strumentali rispetto all’esercizio dell’attività agricola. |
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Art. 7 - Segnalazioni di inizio attività1. Coloro che, iscritti all’Elenco di cui all’articolo 4 della presente legge, intendono esercitare attività di agricoltura sociale presentano al Comune nel cui territorio sono ubicati i fabbricati da utilizzare per le relative a |
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Art. 8 - Norme igienico-sanitarie per la somministrazione di pasti e bevande1. La somministrazione, salvo che per le imprese agrituristiche, di pasti e bevande nell’ambito dell’esercizio dell’attività di agricoltura sociale può avvenire esclusivamente |
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Art. 9 - Misure di sostegno1. Le misure di sostegno della Regione, dirette e indirette, sono costituite da: a) interventi formativi per la qualificazione dei servizi offerti nell’ambito delle fattorie sociali; b) azioni d’informazione, animazione e comunicazione sull’agricoltura |
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TITOLO III - DISPOSIZIONI SANZIONATORIE E FINALI |
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Art. 10 - Vigilanza1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge e delle disposizioni attuative della Giunta regionale compete ai Comuni. |
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Art. 11 - Disposizioni sanzionatorie1. I soggetti che esercitano attività di agricoltura sociale senza l’iscrizione nell’Elenco di cui all’articolo 4 o senza aver presentato la necessaria SCIA sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00. In tal caso, oltre alla sanzione pecuniaria, |
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Art. 12 - Fondi delle fattorie sociali sottratti all’attività venatoria1. Per esigenze di tutela e salvaguardia dell’incolumità degli ospiti delle fattorie sociali, i titolari dell’impresa agricola possono richiedere |
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Art. 13 - Comunicazione e diffusione dei dati contenuti nell’Elenco degli operatori di fattoria sociale1. I dati relativi ai soggetti iscritti nell’Elenco previsto all’articolo 4 sono i seguenti: i nominativi o la denominazione o ragione sociale, la sede, gli indirizzi anche telematici forniti dagli intere |
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Art. 14 - Clausola valutativa1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tale fine, la Giunta regionale, con cadenza biennale, presenta alla Commissione assembleare competente per materia u |
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Art. 15 - Norma finanziaria1. Per gli anni 2022-2023, agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati in euro 50.000,00 per l'esercizio 2022 e in euro 25.000,00 per l'esercizio 2023, la Regione farà fronte mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell’ambito di missioni e programmi specifici |
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Art. 16 - Disposizioni transitorie e finali1. Le imprese agrituristiche e le fattorie didattiche iscritte all’Elenco di cui all’articolo 30 della legge regionale 31 marzo 2009, n. 4 (Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole) e le imprese agricole che, prima dell’entrata in vigore della presente legge, esercitavano attività di agricoltura sociale e che intendono iscriversi nell’Elenco di cui all |
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