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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam. R. Piemonte 09/06/2021, n. 5/R
Regolam. R. Piemonte 09/06/2021, n. 5/R
Regolam. R. Piemonte 09/06/2021, n. 5/R
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Art. 2 - (Rapporto di prevalenza e connessione tra attività agricola e attività di fattoria didattica)1. Le attività di fattoria didattica di cui all’articolo 19 della l.r. 1/2019 sono a |
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Art. 4 - (Elenco regionale delle fattorie didattiche)1. L’elenco regionale delle fattorie didattiche di cui all’articolo 19, comma 5 della l.r. 1/2019 favorisce la conoscenza e la promozione sul territorio locale delle attività svolte dalle aziend |
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Art. 5 - (Immobili per l’attività di fattoria didattica)1. Gli immobili utilizzati per l’attività di fattoria didattica sono conformi alle normative vigenti in materia urbanistico-edilizia, igienico-sanitarie, di sicurezza e prevenzione incendi, ove necessario. 2. Eventuali interventi di adeguamento devono |
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Art. 6 - (Marchio grafico di riconoscimento delle fattorie didattiche)1. Le fattorie didattiche iscritte nell’elenco di cui all’articolo 4 si avvalgono di un marchio grafico di riconoscimento, predisposto sulla base di un modello grafico predefinito dalla struttura regionale competente. 2. Il marchio grafico è collocato all’esterno dell’azienda agricola, è utilizzato nella pubblicistica e reca la dicitura "fattoria didattica". |
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Art. 7 - (Scopi, requisiti e caratteristiche delle fattorie didattiche)1. Le fattorie didattiche sono aziende agricole opportunamente attrezzate e preparate per accogliere scolaresche, gruppi, famiglie e tutti coloro che intendono approfondire la propria conoscenza del mondo rurale. 2. Le fattorie didattiche offrono l’opportunità di conosc |
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Art. 8 - (Programmazione dell’offerta didattica)1. Gli imprenditori agricoli che svolgono l’attività di fattoria didattica si dotano e rendono disponibile ai fruitori, un programma di offerta didattica che elenca i percorsi, le attività, l’eventuale preparazione e somministrazione di alimenti e bevande corredato con la spiegazione, le finalità, la durata ed i costi praticati. 2. Il programma di cui al comma 1 è finalizzato: a) alla conoscenza del territorio rurale, dell’agricoltura e dei suoi prodotti ed in generale del legame esistente fra l’agricoltura, il cibo e il patrimonio storico-culturale, paesaggistico e ambientale; b) all'educazione verso |
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Art. 9 - (Requisiti di sicurezza ed igienico sanitari)1. Le fattorie didattiche, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, garantiscono le seguenti condizioni: a) si dotano di apposita valigetta professionale di primo soccorso; b) stipulano idonea assicurazione di responsabilità civile per la copertura di tutti i rischi connessi alle visite e alle attività educative, compresi quelli derivanti dall’eventuale somministrazi |
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Art. 10 - (Accoglienza e didattica)1. Le fattorie didattiche nelle aree aziendali aperte devono: a) progettare e realizzare idonei percorsi didattici; b) predisporre e delimitare spazi adeguati per la f |
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Art. 11 - (Obblighi di comunicazione e di informazione)1. Le fattorie didattiche si impegnano a fornire ai fruitori del servizio le comunicazioni e le informazioni relative ai contenuti dei programmi didatt |
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Art. 12 - (Formazione)1. L’iscrizione all’elenco regionale delle fattorie didattiche è subordinato alla frequenza da parte dell’imprenditore agricolo, ovvero di un soggetto di cui al comma 4 o comma 5 del precedente articolo 8 del corso formativo di “Operatore di fattoria didattica” di cui allo standard presente nel Repertorio regionale delle qualifica |
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Art. 13 - (Interventi di sostegno, promozione e sviluppo delle fattorie didattiche)1. La Regione, nell’ambito degli strumenti di programmazione adottati in base alla normativa europea, statale e regionale sullo sviluppo rurale, realizza politiche di |
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Art. 15 - (Disposizioni transitorie e finali)1. Le fattorie didattiche già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento e quelle di nuova iscrizione sono cancellate dall’elenco di cui all’articolo 4 con provvedimento della struttura regionale competente nei seguenti casi: a) previa esplicita richiesta da parte del soggetto titolare dell’attività; |
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