D.L. Semplificazioni 2021: procedura negoziata senza bando in caso di urgenza | Bollettino di Legislazione Tecnica
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04/06/2021

D.L. Semplificazioni 2021: procedura negoziata senza bando in caso di urgenza

In tema di appalti pubblici, il D.L. Semplificazioni 2021 prevede che, quando per ragioni di estrema urgenza l’applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione del PNRR, le stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura negoziata senza bando.

La bozza del Decreto Semplificazioni 2021 approvata dal Consiglio dei ministri del 28/05/2021 prevede che le stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura negoziata senza bando (artt. 63 e 125 del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50) nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l’applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nonché al Piano nazionale per gli investimenti complementari al medesimo PNRR e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione Europea.

Inoltre, in relazione alle procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione Europea, in deroga a quanto previsto dai commi 1, 1-bis e 1-ter dell’art. 59, D. Leg.vo 50/2016, è ammesso l’affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all’art. 23, comma 5, del D. Leg.vo 50/2016. Sul progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara, è sempre convocata la conferenza di servizi e l’affidamento avviene mediante:
- acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta,
- ovvero, in alternativa, mediante offerte aventi a oggetto la realizzazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e il prezzo.
In entrambi i casi, l’offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l’esecuzione dei lavori.
In ogni caso, alla conferenza di servizi indetta ai fini dell’approvazione del progetto definitivo partecipa anche l’affidatario dell’appalto, che provvede, ove necessario, ad adeguare il progetto alle eventuali prescrizioni susseguenti ai pareri resi in sede di conferenza di servizi.
A tal fine, entro 5 giorni dall’aggiudicazione ovvero dalla presentazione del progetto definitivo da parte dell’affidatario, qualora lo stesso non sia stato acquisito in sede di gara, il RUP avvia le procedure per l’acquisizione dei pareri e degli atti di assenso necessari per l’approvazione del progetto.

Dalla redazione