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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam. R. Lazio 05/10/2020, n. 24
Regolam. R. Lazio 05/10/2020, n. 24
Regolam. R. Lazio 05/10/2020, n. 24
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 - (Oggetto)1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto e in attuazione dell’articolo 12 della legge regionale 14 agosto 2019, n. 18 (Disposizioni per contrastare il fenomeno del lavoro irregolare e dello sfruttamento dei lavoratori in agricoltura), definisce: a) le modalit&a |
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CAPO II - ELENCHI DI PRENOTAZIONE TELEMATICI PER IL SETTORE AGRICOLO |
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Art. 2 - (Modalità di iscrizione agli elenchi di prenotazione telematici e aggiornamenti)1. Ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 18/2019, possono iscriversi agli elenchi di prenotazione telematici istituiti presso i Centri per l’Impiego (CPI) del territorio regionale, i lavoratori in cerca di occupazione nel settore dell’agricoltura e i datori di lavoro, ovvero gli imprenditori agricoli, ivi comprese le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi, di cui all’articolo 2135 del codice civile, come modificato dall’articolo 1 del decreto legislativo 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57) e successive modif |
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Art. 3 - (Gestione e trattamento dei dati)1. La gestione dei dati relativi alle iscrizioni, nonché le cancellazioni e le variazioni dei dati contenuti negli elenchi di prenotazione sono effettuate dai CPI competenti, su istanza dei soggetti iscritti, oppure d’ufficio a seguito dell’attività di monitoraggio di cui all’articolo 4. I CPI provvedono, inoltre, all’aggiornamento degli elenchi ai sensi dell’articolo 2, comma 6. |
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Art. 4 - (Controllo e monitoraggio)1. I CPI svolgono le funzioni di controllo e monitoraggio della correttezza e veridicità dei dati inseriti negli el |
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Art. 5 - (Cancellazione dall’elenco di prenotazione)1. La cancellazione dall’elenco di prenotazione è disposta dal responsabile del CPI, previa autorizzazione ai sensi del comma 2, in caso di sussistenza di una delle seguenti cause: a) rinuncia del soggetto iscritto; b) perdita dei requisiti per l’iscrizione all’elenco di cui all’articolo 2; c) violazione degli obblighi previsti dal presente regolament |
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CAPO III - CENTRI POLIFUNZIONALI |
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Art. 6 - (Organizzazione e funzionamento)1. I Centri polifunzionali sono presidi aggregativi interculturali e di legalità istituiti nel territorio regionale dagli enti locali e/o dagli enti del Terzo settore di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e successive modifiche, volti all’erogazione di servizi per l’inclusione sociale dei lavoratori agricoli e la crescita delle comunità agricole. 2. I Centri polifunzionali svolgono i compiti di cui all’articolo 5, comma 4, della legge regionale 18/2019, nel rispetto delle competenze attribuite ai CPI dalla normativa vigente nonché delle funzioni svolte dalla rete del la |
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Art. 7 - (Compiti e attività)1. I Centri polifunzionali, oltre ai compiti individuati all’articolo 5 della legge regionale 18/2019, possono svolgere i seguenti compiti e attività: a) mediazione interculturale e orientamento ai servizi del territorio per favorire l’inclusione sociale ed economica; b) percorsi formativi tematici volti all’incremento delle competenze professionali dei lavoratori e delle lavoratrici del se |
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Art. 8 - (Obblighi di monitoraggio e comunicazione)1. I Centri polifunzionali garantiscono un costante monitoraggio sulla regolarità dei compiti e attività svolti e sull’efficacia dei progetti personalizzati di cui all’articolo 7. |
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Art. 9 - (Revoca dei finanziamenti)1. Ferme restando le specifiche ipotesi di revoca contenute nella deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'artic |
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CAPO IV - OSSERVATORIO REGIONALE SUL LAVORO IN AGRICOLTURA |
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Art. 10 - (Disposizioni generali)1. Ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 18/2019, è istituito presso l'Assessorato regionale competente in materia di lavoro l’Osservatorio regionale sul lavoro in agricoltura, di seguito denominato Osservatorio, composto: a) dall’Assessore regionale competente in materia di lavoro o da un suo delegato, che lo presiede; b) dall’Assessore regionale competente in materia di agricoltura o da un suo delegato; c) dal Presidente della co |
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Art. 11 - (Modalità di designazione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali e datoriali e dei rappresentanti degli enti del Terzo settore)1. Le designazioni degli otto rappresentanti di cui alla lettera e), del comma 1, dell’articolo 10, avvengono a seguito di formale richiesta dell’assessore competente in m |
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CAPO V - MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUITI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI INDIVIDUATI NEL PROGRAMMA OPERATIVO TRIENNALE DEGLI INTERVENTI |
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Art. 12 - (Disposizioni generali)1. Ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 18/2019, la Giunta regionale approva il programma operativo triennale degli interventi, di seguito programma triennale, tramite il quale in |
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Art. 13 - (Modalità per la concessione dei contributi e premialità)1. Le modalità di concessione dei contributi per la realizzazione degli interventi individuati nel programma triennale sono individuate nei singoli avvisi pubblici predisposti dalle direzioni regionali competenti in materia di lavoro e di agricoltura, nonché in coordinamento con altre strutture organizzative regionali competenti nelle ulteriori materie eventualmente coinvolte. 2. Agli avvisi per la concessione di contributi di cui al presente Capo è data la più ampia diffusione informativa, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione degli avvisi medesimi e di ogni informazione riguardante il loro contenuto essenziale, quali le modalità e i termini di presentazione delle domande, gli ambiti di intervento e i settori di attività per i quali è possibile presentare domanda di contributo. 3. Costituisce condizione per l’erogazione dei contributi da parte delle imprese e dei lavoratori agricoli, l’iscrizione all’applicazione denominata “Fairlabor”. 4. Ferme restando le disposizioni concernenti le condizioni di accesso ai benef |
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CAPO VI - CAMPAGNE D’INFORMAZIONE E AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE |
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Art. 14 - (Criteri generali)1. Le campagne di informazione e le azioni di sensibilizzazione di cui all’articolo 9 della legge regionale 18/2019 concorrono a perseguire le finalità di contras |
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Art. 15 - (Promozione e organizzazione)1. La Regione promuove ed organizza campagne di informazione e azioni di sensibilizzazione in conformità alle disposizioni normative della legge regionale 18/2019 e del presente Capo, anche attraverso i CPI e i Centri polifunzionali di cui al Capo III, al fine di: a) offrire informazioni sull’elenchi di prenotazio |
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CAPO VII - ELENCO DELLE IMPRESE AGRICOLE VIRTUOSE |
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Art. 16 - (Requisiti e modalità di iscrizione nell’elenco dell’imprese agricole virtuose)1. All’elenco delle imprese agricole virtuose operanti nel territorio regionale, d’ora in avanti elenco, istituito dall’articolo 10 della legge regionale 18/2019 al fine di favorire l’introduzione di principi etici nei rapporti di lavoro, di comportamenti virtuosi e socialmente responsabili, nonché per accrescere la competitività delle stesse imprese, possono iscriversi le imprese agricole, ivi comprese le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi, di cui all’articolo 2135 del codice civile, come modificato dall’articolo 1 del decreto legislativo 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57) e successive modifiche, nonché le società agricole in possesso dei seguenti requisiti: a) avere sede legale o operativa nel territorio regionale, con un fatturato inferiore ai due milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza; b) essere regolarmente iscritte presso il registro delle imprese presso la Camera di Commercio e Arti |
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Art. 17 - (Costituzione e aggiornamento dell’elenco)1. L’elenco è costituito con atto congiunto delle direzioni regionali competenti in materia di lavoro e agricoltura ed è pubblicato sul sito istituzionale della Regione. 2. L’iscrizione all’elenco ha durata annuale e può essere |
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Art. 18 - (Cancellazione dall’elenco)1. Le direzioni regionali competenti in materia di lavoro e agricoltura effettuano il monitoraggio ed il controllo del rispetto da parte delle imprese iscritte nell’elenco dei requisiti e dei criteri previsti dal presente Capo. 2. Sono cause di cancellazione dall’elenco: a) il mancato rinnovo dell’iscrizione ai sensi dell’articolo 17, comma 2 o l’istanza di cancellazione del soggetto iscritto; |
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Art. 19 - (Entrata in vigore)1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
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