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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lazio 14/08/2019, n. 18
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Art. 1 - (Finalità e oggetto)1. La presente legge, in conformità agli articoli 4 e 117, terzo comma, della Costituzione, alla normativa europea, ai principi fondamentali della legislazione statale in materia di tutela e sicurezza del lavoro e, in particolare, alla legge 29 ottobre 2016, n. 199 (Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfr |
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Art. 3 - (Elenchi di prenotazione telematici)1. Presso i CPI sono istituiti gli elenchi di prenotazione telematici, per il settore agricolo, di seguito denominati elenchi, al fine di: a) agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro; |
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Art. 4 - (Indici di congruità)1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale individua, di concerto con tutte le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, gli indici di congruità nel settore agricolo, tenuto conto dei criteri di cui all’artic |
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Art. 5 - (Centri polifunzionali)1. La Regione riconosce i Centri polifunzionali, quali presidi aggregativi interculturali e di legalità, finalizzati all’erogazione di servizi per l’inclusione sociale dei lavoratori agricoli e la crescita delle comunità agricole. 2. Per la finalità di cui al comma 1, la Regione promuove la costituzione di Centri polifunzionali su iniziativa degli enti locali e/o degli enti del Terzo settore di cui all’articolo 4 del d.lgs. 117/2017 ed assicura, senza nuovi o maggiori oneri a carico della |
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Art. 6 - (Osservatorio regionale sul lavoro in agricoltura)1. Presso l’assessorato competente in materia di lavoro è istituito, senza oneri a carico del bilancio regionale, l’Osservatorio regionale sul lavoro in agricoltura, di seguito denominato Osservatorio. 2. L’Osservatorio è costituito con decreto del Presidente della Regione entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è composto: a) dall’Assessore regionale competente in materia di lavoro o da un suo delegato, che lo presiede; b) dall’Assessore regionale competente in materia di agricoltura o da un suo delegato; c) dal Presidente della commissione consiliare competente in materia di politiche del lavoro o da un suo delegato, scelto tra i componenti dell |
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Art. 7 - (Programma operativo triennale degli interventi)1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 1, comma 1, la Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale e previo parere delle commissioni consiliari competenti, approva il programma operativo triennale degli interventi, di seguito denominato programma, con il quale individua gli interventi che la Regione realizza direttamente e quelli che attua attraverso gli enti locali e/o con il coinvolgimento degli enti del Terzo settore di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b). 2. Gli interventi di cui al comma 1 sono finalizzati, in particolare, a: a) garantire un corretto incrocio tra domanda ed offerta di lavoro; |
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Art. 8 - (Condizioni di accesso ai benefici economici da parte delle imprese agricole e revoca)1. Per le imprese agricole costituiscono condizione per l’accesso ai benefici economici, comunque denominati, erogati dalla Regione: a) l’assunzione o la riassunzione di soggetti iscritti negli elenchi; b) il ri |
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Art. 9 - (Campagne di informazione e azioni di sensibilizzazione)1. La Regione promuove ed organizza campagne informative sulle problematiche relative all'economia sommersa e sulla normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dell’agricoltura. |
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Art. 10 - (Elenco delle imprese agricole virtuose e premialità)1. Fermo restando quanto stabilito all’articolo 5 ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo dell |
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Art. 11 - (Attività di informazione e coordinamento)1. Con appositi protocolli d’intesa, la Regione promuove forme di coordinamento e di scambio di informazioni con gli organi che svolgono compiti di vigilanza e controllo sul rispetto della normativa in materia di lavoro e sicurezza nei luoghi di lavoro, d |
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Art. 12 - (Regolamento di attuazione)1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, adotta il regolamento di attuazione ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b) dello Statuto, in cui definisce in particolare: |
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Art. 13 - (Relazione)1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza annuale, la Giunta reg |
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Art. 14 - (Disposizioni finali)1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta una proposta |
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Art. 15 - (Modifiche al comma 3 dell’articolo 26 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, relativo a percorsi di politica attiva per l'occupazione e l'occupabilità presso gli uffici giudiziari)1. Al comma 3 dell’articolo 26 della l.r. 7/2018, le par |
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Art. 16 - (Disposizioni finanziarie)1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, con esclusione di quelli relativi alla piattaforma informatica di cui all’articolo 3, comma 3, e di quelli relativi all’attuazione del comma 1 dell’ articolo 15, si provvede mediante l’istituzione, nel programma 01 “Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro” della missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, titolo 1 “Spese correnti”, del “Fondo per contrastare il fenomeno del lavoro irregolare e dello sfruttamento dei lavoratori in agricoltura”, alla cui autorizzazione d |
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Art. 17 - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. |
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