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Ultimo aggiornamento
20/09/2023

Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici

PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO - AMBITO DI APPLICAZIONE - MISURE DI PREVENZIONE GENERALI (Dimostrazione del rispetto dei valori limite; Superamento dei valori limite) - VALORI LIMITE (Grandezze; Effetti non termici; Effetti termici; Deroghe ai valori limite; Deroghe ministeriali) - VALUTAZIONE DEI RISCHI E VERIFICA DEL SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE (Precisazione delle misure adottate; Luoghi accessibili al pubblico già oggetto di valutazione; Accesso al documento elaborato da datori di lavoro privati; Accesso al documento elaborato da datori di lavoro pubblici; Aggiornamento della valutazione dei rischi) - INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI - MISURE SPECIFICHE ALLA LUCE DEGLI ESITI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI (Superamento dei VA; Superamento dei VLE; Misure specifiche in caso di superamento di VLE relativi agli effetti sanitari; Personalizzazione delle misure di sicurezza; Segnaletica) - SORVEGLIANZA SANITARIA (Lavoratori che segnalano effetti indesiderati; Superamento dei VLE) - SANZIONI (Sanzioni a carico del datore di lavoro; Sanzioni a carico del datore di lavoro e/o del dirigente; Sanzioni a carico del medico competente) - RAPPORTO CON LA DISCIPLINA SUGLI AGENTI FISICI.
A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Studio Groenlandia
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Premessa e normativa di riferimento

In questo articolo viene illustrata la disciplina in materia di protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici, la quale è contenuta nel Titolo VIII, Capo IV, artt. 206-212 del D. Leg.vo 09/04/2008, n. 81 (Testo unico della sicurezza sul lavoro) e nell’allegato XXXVI al medesimo Decreto R.

Tali disposizioni derivano dal recepimento, dapprima della Direttiva 2004/40/CE, e poi della Direttiva 2013/35/UE (che ha abrogato e sostituito la precedente), avvenuto quest’ultimo ad opera del D. Leg.vo 01/08/2016, n. 159, che ha modificato il D. Leg.vo 81/2008 per adeguarlo a tale evoluzione della normativa europea.

Per quanto concerne invece gli aspetti legati alla prevenzione degli effetti dei campi elettromagnetici sulla popolazione in genere (inquinamento elettromagnetico) si rinvia alla risorsa Campi elettromagnetici: limiti di emissione e linee guida per la misurazione.

Per l'istituzione e il funzionamento del “Catasto nazionale delle sorgenti di campo elettromagnetico” e dei Catasti regionali ai fini del rilevamento dei livelli di campo presenti nell'ambiente si rinvia infine alla risorsa I catasti delle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

 

Entrata in vigore

L’art. 306 del D. Leg.vo 81/2008 aveva previsto l’entrata in vigore del Capo IV del Titolo VIII, artt. 206-212 del D. Leg.vo 81/2008 a decorrere dalla data prevista per il recepimento della Direttiva 2004/40/CE, fissata inizialmente al 30/04/2008. Tale data è stata prorogata al 30/04/2012 dalla Direttiva 2008/46/CE e al 31/10/2013 dalla Direttiva 2012/11/UE. Peraltro, prima della scadenza di tale ultimo termine, la Direttiva 2004/40/CE è stata abrogata dalla Direttiva 2013/35/UE, che a sua volta aveva come termine di recepimento il 01/07/2016, data in cui sono pertanto entrate in vigore le suddette disposizioni del D. Leg.vo 81/2008.

 

 

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Ambito di applicazione

L’esposizione a campi elettromagnetici può ingenerare “effetti biofisici diretti”, quali:

1) effetti termici, quali il riscaldamento dei tessuti a causa dell'assorbimento di energia dai campi elettromagnetici nei tessuti medesimi;

2) effetti non termici, quali la stimolazione di muscoli, nervi e organi sensoriali. Tali effetti possono essere di detrimento per la salute mentale e fisica dei lavoratori esposti. Inoltre, la stimolazione degli organi sensoriali può comportare sintomi transitori quali vertigini e fosfeni. Inoltre, tali effetti possono generare disturbi temporanei e influenzare le capacità cognitive o altre funzioni cerebrali o muscolari e possono, pertanto, influire negativamente sulla capacità di un lavoratore di operare in modo sicuro;

3) correnti negli arti.

Essa può anche ingenerare “effetti indiretti” quali:

1) interferenza con attrezzature e dispositivi medici elettronici, compresi stimolatori cardiaci e altri impianti o dispositivi medici portati sul corpo;

2) rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici all'interno di campi magnetici statici;

3) innesco di dispositivi elettro-esplosivi (detonatori);

4) incendi ed esplosioni dovuti all'accensione di materiali infiammabili a causa di scintille prodotte da campi indotti, correnti di contatto o scariche elettriche;

5) correnti di contatto.

Effetti sanitari e sensoriali sono costituiti da:

- riscaldamento termico o stimolazione del tessuto nervoso o muscolare;

- disturbi transitori delle percezioni sensoriali e modifiche minori nelle funzioni cerebrali (vedi art. 207, D. Leg.vo 81/2008).

Il D. Leg.vo 81/2008 detta specifiche disposizioni a protezione della salute dei lavoratori esposti a campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz con particolare riguardo agli effetti biofisici diretti e agli effetti indiretti noti provocati dai campi elettromagnetici (art. 206, comma 1, D. Leg.vo 81/2008). Lo stesso Decreto non si occupa invece di eventuali effetti a lungo termine e dei rischi risultanti dal contatto con i conduttori in tensione (art. 206, comma 3, D. Leg.vo 81/2008).

Per il personale che lavora presso impianti militari operativi o che partecipa ad attività militari, sono dettate particolari norme di tutela tecnico-militare (art. 206, comma 4, D. Leg.vo 81/2008).

 

 

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Misure di prevenzione generali

I lavoratori non devono essere esposti a valori superiori ai VLE relativi agli effetti sanitari e ai VLE relativi agli effetti sensoriali e pertanto il datore di lavoro assicura che l'esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici non superi:

- i VLE relativi agli effetti sanitari;

- i VLE relativi agli effetti sensoriali, di cui all'allegato XXXVI, parte II R per gli effetti non termici;

- i VLE relativi agli effetti sensoriali, di cui all'allegato XXXVI, parte III R per gli effetti termici (art. 208, D. Leg.vo 81/2008).

 

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Dimostrazione del rispetto dei valori limite

Il rispetto dei VLE relativi agli effetti sanitari e dei VLE relativi agli effetti sensoriali deve essere dimostrato ricorrendo alle procedure di valutazione dell'esposizione (art. 208, D. Leg.vo 81/2008).

 

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Superamento dei valori limite

Qualora l'esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici superi uno qualsiasi dei VLE, il datore di lavoro adotta misure immediate in conformità dell'art. 210, comma 7, D. Leg.vo 81/2008 (art. 208, D. Leg.vo 81/2008).

 

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Valori limite
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Grandezze

Le seguenti grandezze fisiche sono utilizzate per descrivere l'esposizione ai campi elettromagnetici:

- l'intensità di campo elettrico (E) è una quantità vettoriale che corrisponde alla forza esercitata su una particella carica indipendentemente dal suo movimento nello spazio. E' espressa in volt per metro (Vm-1). E' necessario distinguere il campo elettrico ambientale rispetto al campo elettrico presente all'interno del corpo (in situ) a seguito dell'esposizione al campo elettrico ambientale;

- la corrente attraverso gli arti (IL) è la corrente che attraversa gli arti di una persona esposta a campi elettromagnetici nell'intervallo di frequenze comprese tra 10 MHz e 110 MHz a seguito del contatto con un oggetto in un campo elettromagnetico o del flusso di correnti capacitive indotte nel corpo esposto. E' espressa in ampere (A);

- la corrente di contatto (IC) è una corrente che compare quando una persona entra in contatto con un oggetto conduttore a diverso potenziale elettrico all'interno di un campo elettromagnetico. E' espressa in ampere (A). Una corrente di contatto stabile nel tempo si verifica quando la persona è in contatto continuo con un oggetto all'interno di un campo elettromagnetico. Nel momento in cui si stabilisce tale contatto, può verificarsi una scarica di scintille con correnti transitorie associate;

- la carica elettrica (Q) è la grandezza impiegata per le scariche elettriche ed è espressa in coulomb (C);

- l'intensità di campo magnetico (H) è una grandezza vettoriale che, insieme all'induzione magnetica, specifica un campo magnetico in qualunque punto dello spazio. E' espressa in ampere per metro (Am-1);

- l'induzione magnetica (B) è una grandezza vettoriale che determina una forza che agisce sulle cariche in movimento. E' espressa in tesla (T). Nello spazio libero e nei materiali biologici l'induzione magnetica e l'intensità del campo magnetico sono intercambiabili in base alla seguente equivalenza: intensità di campo magnetico (H) pari a 1 Am-1= induzione magnetica (B) pari a 4π 10-7 T (circa 1,25 microtesla);

- densità di potenza (S). Questa grandezza si impiega nel caso delle frequenze molto alte, per le quali la profondità di penetrazione nel corpo è piccola. Si tratta della potenza radiante incidente perpendicolarmente a una superficie, divisa per l'area della superficie in questione; è espressa in watt per metro quadrato (Wm-2);

- assorbimento specifico di energia (SA). E' l'energia assorbita per unità di massa di tessuto biologico e si esprime in joule per chilogrammo (Jkg-1). Nel D. Leg.vo 81/2008 questa grandezza è utilizzata per la definizione dei limiti per gli effetti sensoriali derivanti da esposizioni a microonde pulsate;

- tasso di assorbimento specifico di energia (SAR). Si tratta del valore mediato, su tutto il corpo o su alcune parti di esso, del tasso di assorbimento di energia per unità di massa di tessuto corporeo, ed è espresso in watt per chilogrammo (Wkg-1). Il SAR riferito a tutto il corpo (a corpo intero) è una grandezza ampiamente accettata per porre in rapporto gli effetti termici nocivi (sanitari) all'esposizione alle radiofrequenze (RF). Oltre al valore del SAR medio a corpo intero, sono necessari anche valori del SAR locale per valutare e limitare la deposizione eccessiva di energia in parti piccole del corpo conseguenti a particolari condizioni di esposizione, quali ad esempio il caso di un individuo esposto a RF di frequenze di pochi MHz (ad esempio provenienti da riscaldatori dielettrici), e di individui esposti nel campo vicino di un'antenna.

Tra le grandezze sopra citate, possono essere misurate direttamente l'induzione magnetica (B), la corrente di contatto (IC), la corrente attraverso gli arti (IL), l'intensità di campo elettrico (E), l'intensità di campo magnetico (H) e la densità di potenza (S) (così la Parte I dell’allegato XXXVI al D. Leg.vo 81/2008 R).

 

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Effetti non termici

Di seguito si riportano le tabelle di legge relative ai valori limite di esposizione e di azione con riguardo agli effetti non termici dei campi elettromagnetici. Per l’esplicazione delle stesse e di alcuni dei valori ivi indicati si rinvia all’allegato XXXVI, Parte II R, al D. Leg.vo 81/2008.

 

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Valori limite di esposizione (VLE)

Allegato XXXVI, Parte II, TABELLA A1

VLE per l'induzione magnetica esterna (B0) per frequenze comprese tra 0 e 1 Hz

VLE relativi agli effetti sensoriali [T]

Condizioni di lavoro normali

2

Esposizione localizzata degli arti

8

VLE relativi agli effetti sanitari [T]

Condizioni di lavoro controllate

8

 

Allegato XXXVI, Parte II, TABELLA A2

VLE relativi agli effetti sanitari per l'intensità di campo elettrico interno

a frequenze comprese tra 1 Hz e 10 MHz

Intervallo di frequenza

VLE relativi agli effetti sanitari [Vm-1] (valore di picco)

1 Hz ≤ f < 3 kHz

1,1

3 kHz ≤ f ≤ 10 MHz

3,8 ×10-4 f

 

Allegato XXXVI, Parte II, TABELLA A3

VLE relativi agli effetti sensoriali per il campo elettrico interno

a frequenze comprese tra 1 Hz e 400 Hz

Intervallo di frequenza

VLE relativi agli effetti sensoriali [Vm-1] (valore di picco)

1 Hz ≤ f < 10 Hz

0,7/f

10 Hz ≤ f < 25 Hz

0,07

25 Hz ≤ f ≤ 400 Hz

0,0028 f

 

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Valori di azione (VA)

Allegato XXXVI, Parte II, TABELLA B1

VA per i campi elettrici ambientali a frequenze comprese tra 1 Hz e 10 MHz

Intervallo di frequenza

VA (E) inferiori per l'intensità del campo elettrico [Vm-1] (valori RMS)

VA (E) superiori per l'intensità del campo elettrico [Vm-1] (valori RMS)

1 ≤ f < 25 Hz

2,0 × 104

2,0 × 104

25 ≤ f < 50 Hz

5,0 × 105 /f

2,0 × 104

50 Hz ≤ f < 1,64 kHz

5,0 × 105 /f

1,0 × 106 /f

1,64 ≤ f < 3 kHz

5,0 × 105 /f

6,1 × 102

3 kHz ≤ f ≤ 10 MHz

1,7 × 102

6,1 × 102

 

Allegato XXXVI, Parte II, TABELLA B2

VA per i campi magnetici ambientali a frequenze comprese tra 1 Hz e 10 MHz

Intervallo di frequenza

VA (B) inferiori per l'induzione magnetica [µT] (valori RMS)

VA (B) superiori per l'induzione magnetica [µT] (valori RMS)

VA (B) per l'induzione magnetica per esposizione localizzata degli arti [µT] (valori RMS)

1 ≤ f < 8 Hz

2,0 × 105 /f2

3,0 × 105 /f

9,0 × 105 /f

8 ≤ f < 25 Hz

2,5 × 104 /f

3,0 × 105 /f

9,0 × 105 /f

25 ≤ f < 300 Hz

1,0 × 103

3,0 × 105 /f

9,0 × 105 /f

300 Hz ≤ f < 3 kHz

3,0 × 105 /f

3,0 × 105 /f

9,0 × 105 /f

3 kHz ≤ f ≤ 10 MHz

1,0 × 102

1,0 × 102

3,0 × 102

 

Allegato XXXVI, Parte II, TABELLA B3

VA per la corrente di contatto IC

Frequenza VA

(IC) corrente di contatto stabile nel tempo [mA] (RMS)

Fino a 2,5 kHz

1,0

2,5 ≤ f < 100 kHz

0,4 f

100 kHz ≤ f ≤ 10000 kHz

40

 

Allegato XXXVI, Parte II, TABELLA B4

VA per l'induzione magnetica di campi magnetici statici

Rischi

VA (B0) [mT]

Interferenza con dispositivi impiantabili attivi, ad esempio stimolatori cardiaci

0,5

Rischio di attrazione e propulsivo nel campo periferico di sorgenti ad alta intensità (> 100 mT)

3

 

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Effetti termici

Di seguito si riportano le tabelle di legge relative ai valori limite di esposizione e di azione con riguardo agli effetti termici dei campi elettromagnetici. Per l’esplicazione delle stesse e di alcuni dei valori ivi indicati si rinvia all’allegato XXXVI, Parte III R, al D. Leg.vo 81/2008.

 

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Valori limite di esposizione (VLE)

Allegato XXXVI, Parte III, TABELLA A1

VLE relativi agli effetti sanitari per esposizione a campi elettromagnetici

a frequenze comprese tra 100 kHz e 6 GHz

VLE relativi agli effetti sanitari

Valori di SAR mediati per ogni periodo di sei minuti [Wkg-1]

VLE relativo allo stress termico sistemico, espresso come SAR medio a corpo intero

0,4

VLE relativo allo stress termico localizzato nella testa e nel tronco, espresso come SAR locale (nella testa e nel tronco)

10

VLE relativo allo stress termico localizzato, negli arti, espresso come SAR locale (negli arti)

20

 

Allegato XXXVI, Parte III, TABELLA A2

VLE relativo agli effetti sensoriali per esposizione a campi elettromagnetici

a frequenze comprese tra 0,3 e 6 GHz

Intervallo di frequenza

Assorbimento specifico locale di energia nella testa (SA) [mJkg-1]

0,3 ≤ f ≤ 6 GHz

10

 

Allegato XXXVI, Parte III, TABELLA A3

VLE relativo agli effetti sanitari per esposizione a campi elettromagnetici

di frequenze comprese tra 6 GHz e 300 GHz

Intervallo di frequenza

Densità di potenza [Wm-2]

6 GHz ≤ f ≤ 300 GHz

50

 

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Valori di azione (VA)

Allegato XXXVI, Parte III, TABELLA B1

VA per i campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ambientali

a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz

Intervallo di frequenza

VA (E) per l'intensità del campo elettrico [V/m] (RMS)

VA (B) per l'induzione magnetica [µT] (RMS)

VA (S) per la densità di potenza [W/m²]

100 kHz ≤ f < 1 MHz

6,1 × 102

2,0 × 106 /f

-

1 ≤ f < 10 MHz

6,1 × 108 /f

2,0 × 106 /f

-

10 ≤ f < 400 MHz

61

0,2

-

400 MHz ≤ f < 2 GHz

3 × 10-3 f½

1,0 × 10-5

-

2 ≤ f < 6 GHz

1,4 × 102

4,5 × 10-1

-

6 ≤ f ≤ 300 GHz

1,4 × 102

4,5 × 10-1

50

 

Allegato XXXVI, Parte III, TABELLA B2

VA per le correnti di contatto stazionarie e le correnti indotte attraverso gli arti

Intervallo di frequenza

VA (IC) per la corrente di contatto stabile nel tempo [mA] (RMS)

VA (IL) per la corrente indotta in qualsiasi arto [mA] (RMS)

100 kHz ≤ f < 10 MHz

40

-

10 MHz ≤ f ≤ 110 MHz

40

100

 

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Deroghe ai valori limite

 

 

Limite suscettibile

di superamento

Condizioni

1

VA inferiori per i campi elettrici (valori di cui all'allegato XXXVI parte II, tabella B1, seconda colonna R)

1) non devono essere superati i VLE relativi agli effetti sanitari di cui all'allegato XXXVI, parte II, tabella A2 R;

2) devono essere evitate eccessive scariche elettriche e correnti di contatto di cui all'allegato XXXVI, parte II, tabella B3 R) attraverso le misure specifiche di protezione di cui all’art. 210, comma 5, D. Leg.vo 81/2008;

3) devono essere state fornite ai lavoratori e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza informazioni sulle situazioni di rischio di cui all'art. 210-bis, D. Leg.vo 81/2008, comma 1, lett. b);

4) il superamento deve essere giustificato dalla pratica o dal processo produttivo.

2

VA inferiori per i campi magnetici (valori di cui all'allegato XXXVI, parte II, tabella B2 R)

1) il superamento deve essere solamente temporaneo in relazione al processo produttivo;

2) non devono essere superati i VLE relativi agli effetti sanitari di cui all'allegato XXXVI, parte II, tabella A2 R;

3) devono essere adottate misure in conformità all'art. 210, comma 8, D. Leg.vo 81/2008, in caso di sintomi transitori di cui alla lettera a) del medesimo comma (percezioni ed effetti sensoriali nel funzionamento del sistema nervoso centrale, nella testa, indotti da campi magnetici variabili nel tempo);

4) devono essere state fornite ai lavoratori e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza informazioni sulle situazioni di rischio);

5) il superamento deve essere giustificato dalla pratica o dal processo produttivo, anche a livello della testa e del tronco, durante il turno di lavoro (art. 208, D. Leg.vo 81/2008).

3

VLE per gli effetti sensoriali (valori di cui all'allegato XXXVI, parte II, tabella A3 e parte III, tabella A2 R) durante il turno di lavoro

1) il superamento deve essere solamente temporaneo in relazione al processo produttivo;

2) non devono essere superati i corrispondenti VLE relativi agli effetti sanitari (valori di cui all'allegato XXXVI, parte II, tabelle A1 e A2 e parte III, tabelle A1 e A3 R);

3) nel caso di superamento dei VLE relativi agli effetti sensoriali (valori di cui all'allegato XXXVI, parte II, tabella A1 R), devono essere state prese misure specifiche di protezione quali il controllo dei movimenti;

4) devono essere adottate misure in conformità all'art. 210, comma 8, D. Leg.vo 81/2008, in caso di sintomi transitori, di cui alla lettera b) del medesimo comma (effetti indotti da campi magnetici statici, quali vertigini e nausea);

5) devono essere state fornite ai lavoratori informazioni sulle situazioni di rischio;

6) il superamento deve essere giustificato dalla pratica o dal processo produttivo N1.

4

VLE relativi agli effetti sensoriali (valori di cui  all'allegato XXXVI, parte II, tabelle A1, e parte III, tabella A2 R), durante il turno di lavoro

1) il superamento deve essere solamente temporaneo in relazione al processo produttivo;

2) non devono essere superati i corrispondenti VLE relativi agli effetti sanitari (valori di cui all'allegato XXXVI, parte II, tabelle A1 e A2 e parte III, tabelle A1 e A3 R);

3) nel caso di superamento dei VLE relativi agli effetti sensoriali (valori di cui all'allegato XXXVI, parte II, tabella A1 R), devono essere state prese misure specifiche di protezione quali il controllo dei movimenti;

4) devono essere adottate misure in conformità all'art. 210, comma 8, D. Leg.vo 81/2008, in caso di sintomi transitori, di cui alla lettera b) del medesimo comma (effetti indotti da campi magnetici statici, quali vertigini e nausea);

5) devono essere state fornite ai lavoratori informazioni sulle situazioni di rischio;

6) il superamento deve essere giustificato dalla pratica o dal processo produttivo N1.

 

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Comunicazioni all’organo di vigilanza

Nei casi suesposti, il datore di lavoro comunica all'organo di vigilanza territorialmente competente il superamento dei valori ivi indicati, mediante una relazione tecnico-protezionistica contenente:

a) le motivazioni per cui ai fini della pratica o del processo produttivo è necessario il superamento temporaneo dei VA inferiori o dei VLE relativi agli effetti sensoriali;

b) il livello di esposizione dei lavoratori e l'entità del superamento;

c) il numero di lavoratori interessati;

d) le tecniche di valutazione utilizzate;

e) le specifiche misure di protezione adottate in conformità all'art. 210, D. Leg.vo 81/2008;

f) le azioni adottate in caso di sintomi transitori;

g) le informazioni fornite ai lavoratori e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sulle situazioni di rischio di cui all'art. 210-bis, D. Leg.vo 81/2008, comma 1, lett. b) (art. 208, D. Leg.vo 81/2008).

 

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Deroghe ministeriali

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può autorizzare, su richiesta del datore di lavoro e in presenza di specifiche circostanze documentate e soltanto per il periodo in cui rimangono tali, deroghe al rispetto dei VLE (art. 212, D. Leg.vo 81/2008).

 

 

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Valutazione dei rischi specifici e verifica del superamento dei valori limite

Nell'ambito della valutazione dei rischi, il datore di lavoro valuta tutti i rischi per i lavoratori derivanti da campi elettromagnetici sul luogo di lavoro prestando particolare attenzione ai seguenti elementi:

a) la frequenza, il livello, la durata e il tipo di esposizione, inclusa la distribuzione sul corpo del lavoratore e sul volume del luogo di lavoro;

b) i valori limite di esposizione e i valori di azione;

c) effetti biofisici diretti;

d) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio; eventuali effetti sulla salute e la sicurezza dei lavoratori esposti a rischi particolari, con particolare riferimento a soggetti portatori di dispositivi medici impiantati, attivi o passivi, o dispositivi medici portati sul corpo e le lavoratrici in stato di gravidanza;

e) qualsiasi effetto indiretto di cui all'art. 207, D. Leg.vo 81/2008, comma 1, lett. c);

f) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici;

g) la disponibilità di azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici;

h) informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria;

i) informazioni fornite dal fabbricante delle attrezzature;

l) altre informazioni pertinenti relative a salute e sicurezza;

m) sorgenti multiple di esposizione;

n) esposizione simultanea a campi di frequenze diverse (art. 209, D. Leg.vo 81/2008).

 

Casi in cui non è necessario misurare/calcolare i livelli dei campi elettromagnetici

La valutazione, la misurazione e il calcolo dei livelli dei campi elettromagnetici non devono necessariamente essere effettuati ove siano utilizzate dai lavoratori, conformemente alla loro destinazione d'uso, attrezzature destinate al pubblico, conformi a norme di prodotto dell'Unione europea che stabiliscano livelli di sicurezza più rigorosi, e non sia utilizzata nessun'altra attrezzatura (art. 209, D. Leg.vo 81/2008).

 

Casi in cui è necessario misurare/calcolare i livelli dei campi elettromagnetici

Al di fuori del caso predetto, il datore di lavoro misura o calcola i livelli dei campi elettromagnetici.

La valutazione, la misurazione e il calcolo devono essere effettuati tenendo conto:

- delle guide pratiche della Commissione europea, delle pertinenti norme tecniche europee e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), delle specifiche buone prassi individuate o emanate dalla Commissione consultiva permanente e delle informazioni reperibili presso banche dati dell'INAIL o delle Regioni;

- delle informazioni sull'uso e sulla sicurezza rilasciate dai fabbricanti o dai distributori delle attrezzature, ovvero dei livelli di emissione indicati in conformità alla legislazione europea, ove applicabili alle condizioni di esposizione sul luogo di lavoro o sul luogo di installazione (art. 209, D. Leg.vo 81/2008).

Qualora non sia possibile stabilire con certezza il rispetto dei VLE sulla base di informazioni facilmente accessibili, la valutazione dell'esposizione è effettuata sulla base di misurazioni o calcoli. In tal caso si deve tenere conto delle incertezze riguardanti la misurazione o il calcolo, quali errori numerici, modellizzazione delle sorgenti, geometria del modello anatomico e proprietà elettriche dei tessuti e dei materiali, determinate secondo la buona prassi metrologica (art. 209, D. Leg.vo 81/2008).

 

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Precisazione delle misure adottate

Il datore di lavoro precisa, nel documento di valutazione del rischio, le misure adottate miranti ad eliminare o ridurre i rischi (art. 209, D. Leg.vo 81/2008).

Inoltre sulla base della valutazione dei rischi il datore di lavoro elabora e applica un programma d'azione che comprenda misure tecniche e organizzative volte a prevenire qualsiasi rischio per lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio e qualsiasi rischio dovuto a effetti indiretti di cui all'art. 207, D. Leg.vo 81/2008 (art. 210, D. Leg.vo 81/2008).

 

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Luoghi accessibili al pubblico già oggetto di valutazione

La valutazione, la misurazione e il calcolo non devono necessariamente essere effettuati in luoghi di lavoro accessibili al pubblico, ove si sia già proceduto ad una valutazione conformemente alle disposizioni relative alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz e risultino rispettate per i lavoratori le restrizioni previste dalla raccomandazione del Consiglio del 12/07/1999, e siano esclusi rischi relativi alla sicurezza (art. 209, D. Leg.vo 81/2008).

 

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Accesso al documento elaborato da datori di lavoro privati

Il datore di lavoro privato:

- può consentire l'accesso al documento di valutazione di valutazione dei rischi da esposizione a campi elettromagnetici in tutti i casi in cui vi sia interesse e in conformità alle disposizioni vigenti

- può negare l'accesso qualora tale accesso pregiudichi la tutela dei propri interessi commerciali, compresi quelli relativi alla proprietà intellettuale e in conformità alle disposizioni vigenti.

La legge fa tuttavia salvi gli artt. 50, 184, 210 e 210-bis del D. Leg.vo 81/2008, il che vuol dire, tra l'altro, che la possibilità di limitare l'accesso al documento non fa venire meno gli obblighi di corretta e completa informazione e formazione al riguardo ai rischi di esposizione ai campi elettromagnetici durante il lavoro e che l'accesso al documento non può essere negato al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

 

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Accesso al documento elaborato da datori di lavoro pubblici

Per i documenti di valutazione dei rischi elaborati o detenuti da Pubbliche Amministrazioni, salvo il rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali, si applica la disciplina sull'accesso civico ai documenti delle Amministrazioni disciplinato dal D. Leg.vo 14/03/2013, n. 33 (art. 209, D. Leg.vo 81/2008).

Pertanto chiunque ha diritto di accedere ai dati in discorso nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti tra i quali, per quanto rileva maggiormente in questa sede, quelli relativi a:

1) difesa e questioni militari;

2) conduzione di indagini sui reati e loro perseguimento;

3) regolare svolgimento di attività ispettive;

4) protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;

5) libertà e segretezza della corrispondenza;

6) interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali (artt. 5 e 5-bis, D. Leg.vo 33/2013).

 

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Aggiornamento della valutazione dei rischi in caso di manifestazioni di malessere dei lavoratori e di deroga ai VLE

Nei casi di deroga al superamento dei VLE, nonché nell'ipotesi in cui il lavoratore riferisce la comparsa di sintomi transitori, il datore di lavoro aggiorna, se necessario, la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione. I sintomi transitori possono comprendere:

a) percezioni ed effetti sensoriali nel funzionamento del sistema nervoso centrale, nella testa, indotti da campi magnetici variabili nel tempo;

b) effetti indotti da campi magnetici statici, quali vertigini e nausea (art. 210, D. Leg.vo 81/2008).

 

 

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Informazione e formazione dei lavoratori e loro rappresentanti

Il datore di lavoro garantisce che i lavoratori che potrebbero essere esposti ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici sul luogo di lavoro e i loro rappresentanti ricevano le informazioni e la formazione necessarie in relazione al risultato della valutazione dei rischi con particolare riguardo:

a) agli eventuali effetti indiretti dell'esposizione;

b) alla possibilità di sensazioni e sintomi transitori dovuti a effetti sul sistema nervoso centrale o periferico;

c) alla possibilità di rischi specifici nei confronti di lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio, quali i soggetti portatori di dispositivi medici o di protesi metalliche e le lavoratrici in stato di gravidanza (art. 210-bis, D. Leg.vo 81/2008).

Anche in caso di superamento consentito dei VLE (vedi art. 208, D. Leg.vo 81/2008, commi 3 e 4) è prevista una specifica informazione e formazione dei lavoratori (art. 210, D. Leg.vo 81/2008).

 

 

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Misure specifiche alla luce degli esiti della valutazione dei rischi
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Superamento dei VA

Nel caso in cui l’esposizione superi i VA, il datore di lavoro non deve adottare misure specifiche se la valutazione effettuata dimostri che non sono superati i pertinenti VLE e che possono essere esclusi rischi per la sicurezza.

In caso contrario egli deve elaborare ed applicare un programma d'azione che comprenda misure tecniche e organizzative intese a prevenire esposizioni superiori ai valori limite di esposizione relativi agli effetti sensoriali e ai valori limite di esposizione relativi agli effetti sanitari, tenendo conto in particolare:

a) di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione ai campi elettromagnetici;

b) della scelta di attrezzature che emettano campi elettromagnetici di intensità inferiore, tenuto conto del lavoro da svolgere;

c) delle misure tecniche per ridurre l'emissione dei campi elettromagnetici, incluso se necessario l'uso di dispositivi di sicurezza, schermature o di analoghi meccanismi di protezione della salute;

d) degli appropriati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro;

e) della progettazione e della struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro;

f) della limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione;

g) della disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale;

h) di misure appropriate al fine di limitare e controllare l'accesso, quali segnali, etichette, segnaletica al suolo e barriere;

i) in caso di esposizione a campi elettrici, delle misure e procedure volte a gestire le scariche elettriche e le correnti di contatto mediante mezzi tecnici e mediante la formazione dei lavoratori (art. 210, D. Leg.vo 81/2008).

 

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Superamento dei VLE

Nei casi di superamento di determinati VLE (vedi art. 208, D. Leg.vo 81/2008, commi 3 e 4; v. paragrafi precedenti), sono adottate misure di protezione specifiche, quali:

- l'uso di strumenti tecnici;

- la protezione individuale, da realizzarsi anche mediante la messa a terra degli oggetti di lavoro, il collegamento elettrico dei lavoratori con gli oggetti di lavoro nonché, se del caso con l'impiego di scarpe e guanti isolanti e di indumenti protettivi (art. 210, D. Leg.vo 81/2008).

Sono adottate misure di protezione specifiche, quali il controllo dei movimenti nel caso di superamento dei VLE di cui alle tabelle A1 e A3 della Parte II, e tabella A2 della Parte III dell'allegato XXXVI (art. 210, comma 6, D. Leg.vo 81/2008) (vedi paragrafo precedente sui valori limite).

 

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Misure specifiche in caso di superamento di VLE relativi agli effetti sanitari

I lavoratori non devono essere esposti a valori superiori ai VLE relativi agli effetti sanitari e ai VLE relativi agli effetti sensoriali (salvo i casi eccezionali in cui è consentito - vedi art. 212, D. Leg.vo 81/2008; art. 208, D. Leg.vo 81/2008, commi 3, 4 e 5 - v. paragrafi precedenti). Qualora, nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro, i VLE relativi agli effetti sanitari o i VLE relativi agli effetti sensoriali sono superati, il datore di lavoro adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei VLE. Il datore di lavoro individua e registra le cause del superamento dei VLE relativi agli effetti sanitari e dei VLE relativi agli effetti sensoriali e modifica di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento. Le misure di protezione e prevenzione modificate per eliminare o ridurre i rischi sono conservate su supporto informatico e cartaceo nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali - modalità di cui all'art. 53, D. Leg.vo 81/2008.

 

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Personalizzazione delle misure di sicurezza

Il datore di lavoro adatta le misure di prevenzione e protezione alle esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio e, se del caso, a valutazioni individuali dei rischi.

Ciò riguarda in particolare i lavoratori che hanno dichiarato, anche a seguito delle informazioni ricevute in occasione della sorveglianza sanitaria:

- di essere portatori di dispositivi medici impiantati attivi o passivi;

- l'uso di dispositivi medici sul corpo;

- lo stato di gravidanza (art. 210, D. Leg.vo 81/2008).

 

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Segnaletica

Sulla base della valutazione dei rischi i luoghi di lavoro in cui i lavoratori possono essere esposti a campi elettromagnetici che superano i VA sono indicati con un'apposita segnaletica. Le aree in questione sono inoltre identificate e l'accesso alle stesse è limitato in maniera opportuna (art. 210, D. Leg.vo 81/2008).

 

 

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Sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente:

- di norma una volta l'anno o

- con periodicità inferiore decisa dal medico competente o

- con la diversa periodicità stabilita dall’organo di vigilanza.

Essa ha particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio di esposizione, tenuto conto dei risultati della valutazione dei rischi trasmessi dal datore di lavoro.

L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità diversi da quelli forniti dal medico competente.

I controlli e la sorveglianza sanitari sono effettuati in orario scelto da lavoratore (art. 211, D. Leg.vo 81/2008).

 

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Lavoratori che segnalano effetti indesiderati

Nel caso in cui un lavoratore segnali effetti indesiderati o inattesi sulla salute, ivi compresi effetti sensoriali, il datore di lavoro garantisce che siano forniti al lavoratore o ai lavoratori interessati:

- un controllo medico appropriato;

- se necessario, una sorveglianza sanitaria appropriata (art. 211, D. Leg.vo 81/2008).

 

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Superamento dei VLE

Un controllo medico appropriato è assicurato dal datore di lavoro e dal medico competente nei casi in cui sia stata rilevata:

- un’esposizione superiore ai VLE per gli effetti sensoriali o

- un’esposizione superiore ai VLE per gli effetti sanitari (art. 211, D. Leg.vo 81/2008).

 

 

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Sanzioni

Salve le sanzioni per l’inosservanza delle norme che, in genere, disciplinano la tutela dei lavoratori dall’esposizione da agenti fisici, con particolare riguardo all’inosservanza delle misure per la protezione dall’esposizione a campi elettromagnetici, sono stabilite le seguenti.

 

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Sanzioni a carico del datore di lavoro (violazione di obblighi non delegabili)

 

Obbligo/Violazione

Sanzione

Fonte normativa

Valutare tutti i rischi per i lavoratori derivanti da campi elettromagnetici sul luogo di lavoro e, quando necessario, misurare o calcolare i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori come previsto dall’art. 209, comma 1, D. Leg.vo 81/2008

Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 Euro

Vedi art. 209, D. Leg.vo 81/2008, comma 1; art. 219, comma 1, D. Leg.vo 81/2008

Precisare nel documento di valutazione del rischio le misure adottate, previste dall’art. 210, D. Leg.vo 81/2008

Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 Euro

Vedi art. 209, D. Leg.vo 81/2008, comma 6; art. 219, comma 1, D. Leg.vo 81/2008

Nell’ambito della valutazione del rischio, prestare particolare attenzione agli elementi di cui all’art. 209, comma 5, D. Leg.vo 81/2008

Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.847,69 a 5.695,36 Euro

Vedi art. 209, D. Leg.vo 81/2008, comma 5; art. 219, comma 1, D. Leg.vo 81/2008

 

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Sanzioni a carico del datore di lavoro e/o del dirigente (obblighi delegabili)

 

Obbligo/Violazione

Sanzione

Fonte normativa

Applicare un programma d’azione nei casi previsti e con i contenuti indicati dall’art. 210, commi 1 e 2, D. Leg.vo 81/2008

Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.847,69 a 5.695,36 Euro

Vedi art. 210, D. Leg.vo 81/2008, commi 1 e 2; art. 219, comma 2, D. Leg.vo 81/2008

Osservare le misure cui all’ art. 210, commi da 3 a 8, D. Leg.vo 81/2008 (adattare le misure alle esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio; sulla base della valutazione dei rischi, indicare con apposita segnaletica i luoghi dove esistono particolari situazioni di rischio; etc.)

Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.067,88 a euro 5.695,36 Euro

Vedi art. 210, D. Leg.vo 81/2008, commi da 3 a 8; art. 219, comma 2, D. Leg.vo 81/2008

 

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Sanzioni a carico del medico competente

Il medico competente che viola i propri obblighi di sorveglianza sanitaria (in particolare gli obblighi di cui agli artt. 185 e 186, D. Leg.vo 81/2008) è punito, quando questi si riferiscono all’esposizione dei lavoratori a campi elettromagnetici, con l’arresto fino tre mesi o con l’ammenda da 569,53 a 2.278,14 Euro (art. 220, D. Leg.vo 81/2008).

 

 

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Rapporto con la disciplina sugli agenti fisici

La disciplina dettata dal D. Leg.vo 81/2008 sulla protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici (Capo IV del Titolo VIII, artt. 206-2012 del D. Leg.vo 81/2008) è integrativa di quella generale per la protezione dei lavoratori dai rischi da esposizione ad agenti fisici (Capo I del Titolo VIII, artt. 180-186 del D. Leg.vo 81/2008 medesimo).

 

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