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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Molise 18/01/2000, n. 6
L. R. Molise 18/01/2000, n. 6
- L.R. 09/09/2011, n. 19
- L.R. 26/01/2012, n. 2
- L.R. 22/01/2014, n. 2
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Articolo 1 - Finalità1. La presente legge persegue, nel quadro degli obiettivi di sviluppo economico e sociale del Molise, le seguenti finalità: |
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Articolo 2 - Natura degli interventi1. Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, si attuano i seguenti interventi: a) redazione del Piano ed Inventario Forestale Regionale; b) ampliamento delle superfici forestali con imboschimenti a fini protettivi e produttivi nonché c |
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Articolo 3 - Programma degli interventi1. Il Piano forestale regionale, da approvare entro diciotto mesi dalla pubblicazione della presente legge, è sottoposto a revisione ogni cinque anni. |
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Articolo 4 - Commissione Tecnica ForestaleN1 “1. Con deliberazione della Giunta regionale è costituita la Commissione tecnica forestale per il coordinamento tecnico degli interventi previsti dalla presente legge. La Commissione tecnica forestale è presieduta dal Presidente della Giunta regionale, o da un suo delegato, ed è composta da: a) il dirigente regionale competente in materia di foreste, o suo delegato; b) il dirigente re |
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Articolo 5 - Definizione di bosco1: Agli effetti della presente legge si considera bosco qualunque superficie ricoperta da specie legnose forestali a portamento arboreo od arbustivo, di origine naturale od artificiale, in qualunque stadio di sviluppo. Conservano qualità di bosco le superfici private, per qualsiasi causa, della copertura forestale. Si considerano, altresì, come bosco: a) i castagneti da frutto; b) i popolamenti ripari e rupestri; |
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Articolo 6 - Gestione dei beni silvo-pastorali1. I beni silvo-pastorali sono gestiti ed utilizzati in conformità dei Piani di Assestamento forestali. 2. 1 beni silvo-pastorali con superfici forestali inferiori a 100 Ha sono gestiti con Piani di taglio sulla base di un documento di ricognizione e verifica delle proprietà boscate. |
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Articolo 7 - Taglio dei boschi di proprietà pubblica1. Le utilizzazioni forestali, comunque previste dal Piano di taglio o Assestamento Forestale, devono essere effettuate in conformità di un progetto di taglio (martellata) redatto da un libero professionista, Agronomo o Forestale, o da un funzionario dipendente dell'Ente proprietario o gestore, professionalmente competente, a seguito di incarico conferito dall'Ente medesimo. 2. Sia le matricine nei boschi cedui sia le piante nelle fustaie coetanee o disetanee, cadenti al tag |
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Articolo 8 - Taglio dei boschi di proprietà privata1. Ogni privato che intende effettuare un taglio di bosco deve comunicare, 30 giorni prima dell'inizi |
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Articolo 9 - Norme comuni a tutti i boschi1. Tutti i tagli dei boschi devono essere effettuati in conformità dei Piani di Assestamento ed, in assenza, delle presenti norme e delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale. 2. I boschi pubblici, in assenza di Piano di assestamento vigente, possono essere assoggettati a taglio per superfici maggiori di quindici ettari, a condizione che non venga superata la media dell'ultimo decennio. 3. Per i boschi, sia pubblici che privati non provvisti di Piano, s |
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Articolo 10 - Realizzazione degli interventi1. Gli Enti a cui la L.R. Molise n. 29/1999 delega funzioni e compiti in campo forestale promuovono la redazione dei Piani di Assestamento e redigono un programma di interventi in armonia con il Piano di assestamento e col Piano forestale regionale, dando priorità agli interventi di difesa fitopatologica, ambientale ed idrogeologica. |
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Articolo 11 - Definizione ed esercizio del pascolo1. Si definiscono pascoli, agli effetti della presente legge, i terreni ricoperti da un manto erboso, parzialmente anche arborati o cespugliati, adibiti permanentemente alla produzione foraggera utilizzata dal bestiame mediante il pascolamento. |
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Articolo 12 - Divieti di transito e di sosta1. Sulle superfici boscate e sui pascoli degli Enti, sono vietati il transito e la sosta dei mezzi motorizzati, ad eccezione di quelli autorizzati dall'Ente gestore per comprovati moti |
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Articolo 13 - Difesa fitopatologica1. Nell'ambito degli interventi per la difesa e conservazione del patrimonio forestale la Regione pro |
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Articolo 14 - Difesa delle superfici forestali dagli incendi1. La difesa delle superfici forestali dagli incendi viene attuata in conformità delle prescri |
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Articolo 15 - Abrogazione di norme1. Le disposizioni della presente legge: |
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“Art. 16 - Istituzione dell’Albo regionale delle imprese boschiveN3 1. È istituito l’Albo regionale delle imprese boschive, di seguito denominato “Albo”, secondo |
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“Art. 16-bis - Classi delle impreseN4 1. L’Albo è suddiviso in due classi di iscrizione, “classe A” e “classe B”. 2. Per l’iscrizione alla “classe A”, |
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“Art. 16-ter - Modalità e requisiti per l’iscrizione all’AlboN4 1. Per ottenere l’iscrizione all’Albo le imprese boschive devono presentare alla Commissione tecnica forestale apposita istanza corredata, secondo legge, di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà attestanti: a) l’iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA, con la qualità di impresa boschiva; |
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“Art. 16-quater - Sospensione e cancellazione dall’AlboN4 1. La Commissione tecnica forestale dispone la sospensione dell’iscrizione nell’Albo quando l’impresa: a) abbia in corso procedimento fallimentare, di concordato o procedure analoghe; b) abbia in corso procedimenti penali per danneggiamento al soprassuolo boschivo nel corso di utilizzazioni; c) non abbia provveduto a pagare l |
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“Art. 16-quinquies - Ricorso in opposizioneN4 1. Avverso i provvedimenti di diniego |
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Articolo 17 - Norma di rinvio1. Per quanto non previsto dalla presente legge, valgono le disposizioni di cui al Regio Decreto Legg |
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Articolo 18 - Norma finanziaria1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 2000 si provvederà mediante istituzione di apposito capitolo di spesa con |
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Articolo 19 - Dichiarazione d'urgenzaLa presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del |
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