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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Basilicata 06/04/1995, n. 42
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[Premessa] |
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Art. 1. - Oggetto della leggeIn attuazione del comma 3 dell'art. 1 del D.L. 8.8.1994, n. 507, convertito con modifiche con L. 21.10.94, n. 584R, il progetto di opere di sbarramento, dighe di ritenuta o traverse che non superino i 15 mt di altezza o che determinino un volume di invaso inferiore a 1.000.000 di metri cubi, di seguito denominate dighe, è soggetto, ai fini della tutela della pubblica incolumità in particolare delle p |
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Art. 2. - Richiamo delle disposizioni statali e regionaliFino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 bis dell'art. 2 della L. 21.10.1994, n. 584, co |
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Art. 3. - Autorizzazione in sanatoria1. Per le opere di cui all'art. 1, commi 1 e 4, già realizzate o in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge, in assenza delle approvazioni previste dalla normativa vigente al momento della costruzione, ovvero in difformità ai progetti approvati, deve essere richiesta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'approvazione in sanatoria. 2. Tenuto a chiedere l'approvazione in sanatoria è il soggetto che a qualunque titolo esercisce attualmente la diga ed il relativo invaso, ovvero ne ha intrapreso la realizzazione. 3. La domanda di approvazione in sanatoria, è presentata o inviata all'Ufficio OO.PP. e Difesa del suolo. La domanda è corredata da una relazione tecnica a firma, per quanto di competenza, di un ingegnere e di un geologo iscritti ai relativi Albi professionali che riporti i dati tecnici caratteristici della diga, delle opere accessorie e del serbatoio, il volume d'invaso e le modalità di valutazione dello stesso, le fonti di energia per la manovra degli organi di intercettazione degli scarichi, le modalità di vigilanza e controllo ivi comprese le vie di accesso, una sommaria descrizione dei terreni interessati dalle opere. |
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