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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.G.R. Piemonte 06/07/2015, n. 4/R
D. P.G.R. Piemonte 06/07/2015, n. 4/R
D. P.G.R. Piemonte 06/07/2015, n. 4/R
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[Premessa]IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE |
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Art. 1. - (Modifiche all’articolo 2 del regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8/R)1. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 2 del regolamento regionale 20 set |
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Art. 3. - (Sostituzione dell’articolo 4 del regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8/R)1. L’articolo 4 del r.r. 8/R/2011R è sostituito dal seguente: “Art. 4. (Comunicazione semplice) — 1. Per gli interventi selvicolturali finalizzati all’autoconsumo del proprietario, del possessore o dell’acquirente del bosco in piedi fino a 150 quintali per anno solare non è richiesta la comunicazione semplice. 2. Indipendentemente dall’estens |
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Art. 4. - (Sostituzione dell’articolo 6 del regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8/R)1. L’articolo 6 del r.r. 8/R/2011R è sostituito dal seguente: “Art. 6. (Autorizzazione con progetto di intervento) — 1. È presentata una richiesta di autorizzazione accompagnata da un progetto di intervento per: |
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Art. 5. - (Sostituzione dell’articolo 7 del regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8/R)1. L’articolo 7 del r.r. 8/R/2011R è sostituito dal seguente: “Art. 7. (Procedure per la realizzazione di interventi selvicolturali nei siti della rete Natura 2000 e nelle aree protette) — 1. Nei siti della rete Natura 2000 e nelle aree protette, gli interventi selvicolturali rispettivamente conformi alle misure di conservazione di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 54-7409 del 7 aprile 2014, come modificata dalla d.g.r. n. 22-368 del 29 settembre 2014, o a misure sito-specifiche o a piani di gestione dei singoli siti, e all’articolo 30 che riguardano superfici inferiori a 0,5 ettari, per singola proprietà e per anno solare, sono eseguiti previa comunicazione semplice di cui all’articolo 4. In tutti gli altri casi si applicano i commi 2 e 3. 2. Gli interventi selvicolturali ricadenti nei siti della rete Natura 2000 sono realizzati applicando le seguenti procedure: a) in presenza di strumenti di |
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Art. 6. - (Sostituzione dell’articolo 9 del regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8/R)1. L’articolo 9 del r.r. 8/R/2011R è sostituito dal seguente: “Art. 9. (Assegno al taglio) — 1. Nei tagli di utilizzazione delle fustaie interessanti superfici superiori ai 5.000 metri quadrati o dieci alberi, le piante da prelevare devono essere assegnate con bollo d |
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Art. 9. - (Modifiche all’articolo 18 del regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8/R)1. Al comma 1 dell’articolo 18 del r.r. 8/R/2011R dopo le parole: “boschi cedui”, sono inse |
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Art. 17. - (Sostituzione dell’articolo 30 del regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8/R)1. L’articolo 30 del r.r. 8/R/2011R è sostituito dal seguente: “Art. 30. (Misure di conservazione per i boschi inseriti in aree protette non facenti parte di siti della rete Natura 2000) — 1. Per i boschi inseriti in aree protette non facenti parte di siti della rete Natura 2000 gli strumenti di pianificazione con valenza forestale definiscono, sulla base di specifici motivi di tutela, le norme particolari per la conservazione della biodiversità. 2. Fino all’approvazione degli strumenti di cui al comma 1, ai fini dell’applicazione dell’articolo 7, le misure di conservazione pe |
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Art. 18. - (Sostituzione dell’articolo 31 del regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8/R)1. L’articolo 31 del r.r. 8/R/2011R è sostituito dal seguente: “Art. 31. (Requ |
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Art. 20. - (Sostituzione dell’articolo 35 del regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8/R)1. L’articolo 35 del r.r. 8/R/2011R è sostituito dal seguente: “Art. 35. (Boschi compresi in aree iscritte al registro regionale dei materiali di base) — 1. Nei boschi compresi in aree iscritte al registro regionale dei materiali di base, redatto ai sensi degli articoli 22 e 23 della l.r. 4/2009, per migliorare la produzione e la raccolta |
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Art. 21. - (Modifiche all’articolo 37 del regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8/R)1. Il comma 7 dell’articolo 37 del r.r. 8/R/2011 è sostituito dal seguen |
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Art. 22. - (Modifiche all’articolo 38 del regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8/R)1. Al comma 3 dell’articolo 38 del r.r. 8/R/2011 dopo le parole: “tutto l |
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Art. 23. - (Inserimenti degli articoli 42 bis e 42 ter nel regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8/R)1. Dopo l’articolo 42 del r.r. 8/R/2011 sono inseriti i seguenti: “Art. 42 bis. (Alberi da conservare ad invecchiamento indefinito) — 1. Ai fini del mantenimento e dell’incremento della biodiversità, nell’esecuzione dei tagli di u |
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Art. 24. - (Sostituzione dell’articolo 52 del regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8/R)1. L’articolo 52 del r.r. 8/R/2011 è sostituito dal seguente: “Art. 52. (Vie di esbosco) — 1. Le vie di esbosco sono realizzazioni temporanee funzionali all’esecuzione degli interventi selvicolturali e si distinguono in: |
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Art. 25. - (Modifiche all’articolo 53 del regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8/R)1. Dopo il comma 1 dell’articolo 53 del r.r. 8/R/2011 sono inseriti i seguenti: |
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Art. 26. - (Modifiche all’articolo 54 del regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8/R)1. Il comma 2 dell’articolo 54 del r.r. 8/R/2011 è sostituito dal seguen |
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Art. 27. - (Sostituzione dell’articolo 55 del regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8/R)1. L’articolo 55 del r.r. 8/R/2011 è sostituito dal seguente: “Art. 55 (Robinieti e castagneti) — 1. In deroga a quanto previsto dagli articoli dal 19 al 27, i robin |
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Art. 28. - (Modifiche agli allegati A, B, C, E, F, G e I del regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8/R)1. Gli Allegati A, B, C ed E del r.r. 8/R/2011 sono modificati come riportato nell&rs |
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Art. 29. - (Abrogazioni)1. Sono abrogate le seguenti disposizioni del r.r. 8/R/2011: |
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Art. 30. - (Entrata in vigore)1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 2015. |
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Allegato 1) - Modifiche agli Allegati A, B, C, ed e del Regolamento Regionale 20 settembre 2011, n. 8/R(Art. 28, comma 1) 1. L’Allegato A) del regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8/R è modificato come segue: a) il punto 3 del glossario è cosi modificato: “interventi selvicolturali in situazioni speciali”. b) il punto 1.1.2.1 è sostituito dal seguente: “1.1.2.1. Correlazioni fra Habitat forestali d'interesse comunitario e Tipi forestali. La Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992, "Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, cosiddetta “Direttiva Habitat" è stata recepita dall'Italia con il .8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche". Alcuni allegati del D.P.R. sono stati successivamente aggiornati dal D.M. 31 luglio 2013 "Modifica degli allegati A, B e D del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i., in attuazione della Direttiva 2013/17/UE del Consiglio del 13.5.2013, che adegua talune direttive in materia ambientale a motivo dell’adesione della Repubblica di Croazia. La Tabella 1 descrive le correlazioni tra i Tipi forestali e gli habitat di interesse comunitario presenti sul territorio piemontese elencati nell'Allegato I (A) del D.M. 31 luglio 2013 del Ministero dell'Ambiente. L’utilizzo del simbolo * indica gli habitat di interesse prioritario. La Tabella 2 riporta la denominazione degli habitat (Fonte: Sindaco R., G.P. Mondino, A. Selvaggi, A. Ebone, G. Della Beffa, 2003 “Guida al riconoscimento di Ambienti e Specie della Direttiva Habitat in Piemonte”. Regione Piemonte). TABELLA 1 CORRISPONDENZA FRA TIPI FORESTALI E HABITAT NATURA 2000 Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA 2 - HABITAT FORESTALI NATURA 2000 PRESENTI IN PIEMONTE
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Allegato F - Requisiti professionali(Art. 31) Unità formativa “Utilizzo in sicurezza della motosega nelle operazioni di abbattimento ed allestimento” (UF3) Profilo professionale di riferimento: Operatore forestale estratto da www.collegamenti.org Direttiva: Corsi Riconosciuti Tipo percorso: Normale Codice identificativo: ID120004 Ore previste: 40 Descrizione del corso di formazione Il modulo F3 è il corso intermedio per i lavori forestali, rivolto a chi utilizza la motosega in lavori di abbattimento e allestimento e che voglia migliorare le conoscenze dell’uso in sicurezza della motosega nelle operazioni di abbattimento ed allestimento di alberi di piccole e medie dimensioni in condizioni semplici (inferiori a 30 cm di diametro). Il corso è composto da una parte teorica di 8 ore e da una parte pratica di 32 ore da svolgere in un cantiere forestale adeguato alle attività del modulo. Per la parte teorica e pratica del corso deve essere garantita la specifica professionalità del personale docente in relazione ai contenuti e la presenza di un tutor con esperienza pratica in ambito forestale. I docenti della parte pratica del corso devono essere in possesso della qualifica di Istruttore forestale in abbattimento e allestimento o di analoga qualifica. Per la parte pratica è sempre necessaria la presenza anche di un docente in possesso della qualifica di Istruttore capocorso in ambito forestale ed ambientale o di analoga qualifica. |
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Allegato G - Modello di comunicazione semplice(Art. 4) La comunicazione semplice deve contenere le seguenti informazioni: |
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Allegato I - Modello di autorizzazione(Art. 6) Il progetto d’intervento deve contenere (oltre a quanto stabilito per la comunicazione semplice): a) Descrizione della stazione e del soprassuolo (a livello di tipo forestale) b) Descrizione degli obiettivi e delle caratteristiche dell’intervento e delle modalità di rinnovazione, inquadrate nella dinamica del soprassuolo, con terminologia conforme al glossario allegato al regolamento. Per interventi in deroga ai PFA o al regolamento occorre dettagliare le mot |
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