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Sent. C. Cass. civ. 01/10/1981, n. 5192

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1. Contratti in genere - Simulazione - Interposizione di persona - Fittizia - Coesistenza di rapporti giuridici e conflitto di diritti personali sul medesimo bene - Distinzione - Conseguenze. 2. Contratti agrari - Colonia - "ad meliorandum" - Colonia e contratti migliorativi innominati - Regolamentazione dell'affitto - Estensione ex art. 18 della legge n. 11 del 1971 - Contratti in genere - Contratto complesso o innominato o misto. 3. Agricoltura - Boschi e foreste - Vincoli forestali - Vincoli idrogeologici - Contenuto - Individuazione - Riferimento all'astratta previsione normativa - Esclusione - Agli specifici provvedimenti amministrativi - Necessità - Fattispecie relativa a contratto di affitto di un terreno da adibire a pascolo.

1. L'interposizione fittizia di persona, facendo risultare una situazione negoziale diversa da quella effettiva, ha insito in sé il limite di efficacia del negozio apparente rispetto a quello dissimulato e si differenzia dalla situazione di coesistenza di rapporti giuridici che incidono sullo stesso oggetto ma con effetti reciprocamente incompatibili ed in genere del conflitto di diritti personali sul medesimo bene, nel qual caso si verifica un concorso di negozi tutti in astratto efficaci, fra i cui partecipanti la legge (artt. 1374 e 1380 cod. civ.) dirime il conflitto riguardante la titolarità effettiva del rapporto, senza che siano applicabili le Disposizioni in materia di simulazione circa la prova testimoniale e l'inopponibilità ai terzi in buona fede.
2. Qualora il rapporto dedotto in giudizio presenti elementi di contratti diversi, la regolamentazione giuridica deve basarsi sul criterio della prevalenza, con la conseguente applicabilità all'intero rapporto del regolamento corrispondente al rapporto tipico di maggior rilievo nelle finalità negoziali delle parti. Criterio questo che, in materia agraria, trova testuale accoglimento all'art. 18 della legge 11 febbraio 1971 n. 11 che, con riferimento alle fattispecie anomale della Colonia e dei contratti migliorativi innominati, ha esteso la regolamentazione dell'affitto anche alle figure divergenti dallo schema legale tipico.
3. La incidenza sulla proprietà privata degli oneri derivanti dalle Disposizioni sui vincoli idrogeologici e forestali va riguardata non già in riferimento all'astratta previsione normativa, bensì in relazione agli specifici provvedimenti amministrativi che in base ad essa vengono in concreto imposti dalle competenti autorità. (nella specie, era stata assunta la nullità, per illiceità dell'oggetto e della causa, del contratto di affitto di un terreno da adibire a pascolo, attività invece non consentita dal R.d. 30 dicembre 1923 n. 3267. La suprema Corte, sulla scorta del principio che precede, ha disatteso tale motivo di gravame).

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A cura di:
  • Studio Groenlandia