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Sent. C. Cass. civ. 14/02/2014, n. 3454

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Fisco e previdenza - Imposte indirette - Iva - Ristrutturazione di un fabbricato rurale adibito ad attività agrituristica - Detrazione - Legittimità.

La detraibilità dell'Iva non può essere esclusa per gli immobili che, seppur aventi natura abitativa, sono strumentali allo svolgimento di attività economiche. Occorre distinguere gli immobili «ad uso abitativo» secondo la corrispondente destinazione urbanistica e catastale (che implicano il godimento diretto da parte del consumatore finale), dagli immobili utilizzati invece per l'esercizio della impresa avente ad oggetto l'attività «agrituristica» (per i quali la funzione abitativa dell'immobile, costituendo mezzo di attuazione della prestazione di servizio concernente la ospitalità e ricettività alloggiativa della clientela, è direttamente strumentale allo svolgimento dell'attività economica assoggettata ad IVA), non potendo escludersi per questi ultimi l'applicazione del generale regime di detrazione delle spese inerenti. (Nel caso in esame la Cassazione ha riconosciuto la detraibilità dell’IVA pagata per la ristrutturazione di un fabbricato rurale utilizzato a fini abitativi nell’ambito di un’attività agrituristica).

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Trattamento IVA costruzione, compravendita e locazione di residenze turistico alberghiere

DEFINIZIONE DI RESIDENZA TURISTICO ALBERGHIERA - TRATTAMENTO IVA DELLE RESIDENZE TURISTICO ALBERGHIERE (IVA sui contratti di appalto per la costruzione; IVA sulle compravendite; IVA sulle locazioni; Differenza fra locazione ed altre prestazioni di servizi) - DETRAIBILITÀ DELL’IVA SU COSTRUZIONE, ACQUISTO O RISTRUTTURAZIONE.
A cura di:
  • Stefano Baruzzi
  • Redazione Legislazione Tecnica