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D. Min. Lavoro e Prev. Soc. 12/12/2000

Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni: industria, artigianato, terziario, altre attività, e relative modalità di applicazione.
Con le modifiche introdotte da:
- D.P.R. 14/05/2001, n. 314
- D.M. D.M. 28/03/2002
- D.M. 03/12/2010
- D. Min. Lavoro e Pol. Soc. 03/03/2015
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630022 1788743
Art. 1

Sono approvate, nel testo annesso al presente decreto di cui formano parte integrante, le tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e le modalità di applicazione, relative alle seguenti gestioni:

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Art. 2

Fermo restando quanto disposto dagli articoli 1 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1

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Tariffa gestione INDUSTRIA

Parte di provvedimento in formato grafico

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Tariffa gestione ARTIGIANATO

Parte di provvedimento in formato grafico

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Tariffa gestione TERZIARIO

Parte di provvedimento in formato grafico

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Tariffa gestione ALTRE ATTIVITA’

Parte di provvedimento in formato grafico

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630022 1788749
MODALITA' PER L'APPLICAZIONE DELLE TARIFFE E PER IL PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI


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Art. 1 Tariffe dei premi

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 sono istituite distinte tariffe dei premi per ciascuna delle seguenti gestioni individuate ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, di seguito denominato "decreto legislativo n. 38/2000":

a) "Industria", per le

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Art. 2 Modalità e criteri di inquadramento nelle gestioni tariffarie

1. I datori di lavoro di cui all'articolo 9 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche ed integrazioni, di seguito denominato "Testo Unico", sono inquadrati nelle gestioni tariffarie di cui all'articolo 1 secondo la classificazion

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630022 1788752
Art. 3 Inquadramento provvisorio nelle gestioni tariffarie

1. Nei casi previsti dal comma 1 dell'articolo 2, al fine di consentire il pagamento anticipa

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630022 1788753
Art. 4 Lavorazioni

1. Agli effetti delle tariffe, per lavorazione si intende il ciclo di operazioni nece

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Art. 5 Classificazione delle lavorazioni

1. Le lavorazioni sono classificate, secondo i criteri indicati nell' articolo 4, alla corrispondente voce della tariffa relativa alla gestione nella quale è inquadrato il datore di la

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Art. 6 Esercizio di attività complesse

1. Se un datore di lavoro esercita un'attività complessa, articolata in più lavorazioni espressamente previste dalla tariffa della relativa ges

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Art. 7 Lavorazione non prevista

1. Qualora la lavorazione non sia prevista dalla tariffa della gestione nella quale &

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630022 1788757
Art. 8 Tasso medio nazionale

1. Per ciascuna lavorazione è applicato il tasso di premio previsto nella corr

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Art. 9 Calcolo degli oneri

1. Gli oneri considerati del periodo di osservazione di cui al comma 2 dell'articolo 8, sono quelli diretti relativi agli infortuni e alle malattie professionali direttamente attribuibili alle specifiche lavorazion

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Art. 10 Denuncia dei lavori

1. Il datore di lavoro deve presentare, nei termini previsti dall'articolo 12, comma 1, del Testo Unico, apposita denuncia contenente, per ogni singola sede di lavoro, tutti gli elementi, le notizie e le indicazioni richiesti con il modulo di denuncia predisposto dall'INAIL. Tale denuncia può essere presentata presso qualsiasi Unità territoriale dell'INAIL.

2. Qualora siano svo

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Art. 11 Denunce di variazione

1. Il datore di lavoro deve presentare, nei termini previsti dall'articolo 12, commi 3 e 4, del Testo Unico apposite denunce per ogni variazione totale o parziale dell'attività già assicurata (cessazione di una o più lavorazioni, modificazione di estensione e di natura del rischio, ecc.), inclusa ogni variazione soggettiva ed oggettiva che determini la variazione dell'inquadramento nelle gestioni tariffarie di cui all'articolo 1.

2. Qualora la variazione comporti un inquadramento diverso da quello in precedenza applicato, l'INAIL provvede al nuovo inquadramento con decorrenza dal

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Art. 12 Denuncia dei lavori a carattere temporaneo

1. Per i lavori a carattere temporaneo, esercitati da uno stesso datore di lavoro in più sedi di lavoro comprese ciascuna in diverse circoscrizioni territoriali dell'INAIL e clas

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Art. 13 Accentramento delle posizioni assicurative

1. Il datore di lavoro, per ottenere l'autorizzazione all'accentramento presso un'unica Sede dell'INAIL delle posizioni assicurative concernenti lavori diversi da quelli a carattere temporaneo di cui all' articolo 12, deve presentare motivata istanza, corredata dalla copia del provvedimento di autorizzazione all'accentramento della tenuta dei documenti di lavoro rilasciata dalla Direzione provinciale del lavoro nella cui circoscrizione è ubicata la Sede dell'INAIL presso la quale si chiede l'accentramento. Detta istanza dev

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Art. 14 Rettifica d'ufficio dell'inquadramento nelle gestioni tariffarie

1. L'INAIL, accertato in qualsiasi momento che l'inquadramento del datore di lavoro è errato, procede alle necessarie rettifiche con provvedimento motivato.

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Art. 15 Rettifica dell'inquadramento nelle gestioni tariffarie su domanda del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro, qualora ritenga che l'inquadramento applicato dall'INAIL sia errato, tanto in sede di prima applicazione che in sede di successive modifiche, può chiedere le necessarie rettifiche con domanda motivata da presentare alla Sede dell'INAIL territorialmente competente.

2. In caso di accoglimento dell'istanza, il relativo provvedimento ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello

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Art. 16 Rettifica d'ufficio della classificazione delle lavorazioni

1. L'INAIL, accertato in qualsiasi momento che la classificazione delle lavorazioni e la relativa tassazione sono errati, procede alle necessarie rettifiche con provvedimento motivato.

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Art. 17 Rettifica della classificazione delle lavorazioni su domanda del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro, qualora ritenga che la classificazione delle lavorazioni e la relativa tassazione applicati dall'INAIL siano errati, tanto in sede di prima applicazione che in sede di successive modifiche, può chiedere le necessarie rettifiche con domanda motivata da presentare alla Sede dell'INAIL territorialmente c

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630022 1788767
Art. 18 Calcolo del premio di assicurazione

1. Il premio assicurativo dovuto dal datore di lavoro ai sensi degli articoli 28 e 44

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630022 1788768
Art. 19 Oscillazione del tasso medio nei primi due anni di attività

1. Nei primi due anni dalla data di inizio dell'attività può essere app

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Art. 20 Riduzione del tasso medio nei primi due anni di attività

1. Il datore di lavoro, per ottenere la riduzione di cui all'articolo 19, deve presentare, all'atto della denuncia dei lavori, motivata istanza corredata degli elementi, le notizie e le indicaz

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630022 1788770
Art. 21 Aumento del tasso medio nei primi due anni di attività

1. L'INAIL, qualora risulti da provvedimenti degli Organismi pubblici competenti in m

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630022 1788771
Art. 22 Oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico dopo i primi due anni di attività

1. Trascorsi i primi due anni dalla data di inizio dell'attività, il tasso medio di tariffa è ogni anno suscettibile di una oscillazione in riduzione o in aumento determinata, ai sensi dei commi 6 e 7, in relazione all'andamento degli infortuni e delle malattie professionali dell'azienda, tenuto conto del tasso specifico aziendale e del numero dei lavoratori - anno del periodo.

2. Il tasso specifico aziendale è quello risultante dal rapporto fra oneri e retribuzioni relativo ai primi tre anni del quadriennio precedente l'anno di decorrenza del provvedimento di oscillazione o del minor periodo, purché non inferiore ad un anno, nella ipotesi di attività iniziata da meno di quattro anni.

3. Il tasso specifico aziendale è calcolato con gli stessi criteri, elementi e norme tenuti presenti per la determinazione dei tassi medi di tariffa, sulle basi statistico - economiche, specifiche e generali, del periodo cui il tasso specifico si riferisce. Il tasso specifico aziendale comprende anche gli oneri presunti per i casi di infortunio e di malattia professionale ancora da definire alla data di determinazione degli stessi tassi specifici aziendali. Tali oneri sono calcolati a stima su base nazionale ed attribuiti alle singole posizioni assicurative con criterio statistico - attuariale. Sono esclusi dal computo di cui al presente articolo gli oneri effettivamente recup

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Art. 23 Comunicazione dell'oscillazione dei tassi medi per andamento infortunistico

1. L'INAIL comunica al datore di lavoro per ogni anno il tasso da applicare in base ai criteri di cui all'articolo 22. Il relativ

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Art. 24 Oscillazione del tasso medio per prevenzione dopo i primi due anni di attività

N3

L'oscillazione del tasso medio per prevenzione dopo i primi due anni di attività si articola con le seguenti modalità.

1. Trascorsi i primi due anni dalla data d'inizio dell'attività, l'INAIL, in relazione agli interventi effettuati per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, anche in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81R, e successive modifiche ed integrazioni, e delle specifiche normative di settore, può applicare al datore di lavoro che sia in regola con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e con gli adempimenti contrib

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630022 1788774
Art. 25 Disposizioni comuni in materia di oscillazioni

1. Il tasso di premio che scaturisce dalle oscillazioni previste dagli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 24 è applicato senza decimali, con arrotondamento pe

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Art. 26

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Art. 27 Pagamento dei premi in caso di ricorso

1. Il datore di lavoro che promuove ricorso al Consiglio di Amministrazione, ai sensi del precedente articolo, deve effettuare il pagamento dei premi, nel caso di prima applicazione in base al tasso medio della

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630022 1788777
Art. 28 Modalità di pagamento dei premi

1. Il pagamento dei premi e delle eventuali somme accessorie deve essere effettuato con le modalità e nei termini previsti dal decreto legislativo 9 lugli

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630022 1788778
Art. 29 Disposizioni transitorie

1. Per le posizioni assicurative in corso alla data di pubblicazione del decreto di approvazione delle presenti modalità di applicazione, l'INAIL comunica al datore di lavoro, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da spedire entro il novantesimo giorno successivo alla predetta data, l'inquadramento e la classificazione delle lavorazioni applicati per i lavori denunciati ed il relativo tasso medio.

2. Per le posizioni assicurative in riferimento alle quali, alla data

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