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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Infrastrutture e Trasp. 04/06/2009
D. Min. Infrastrutture e Trasp. 04/06/2009
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[Premessa]IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166, che dispone, al comma 1, che i concessionari delle dighe di cui all'art. 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono tenuti a corrispondere al Registro italiano dighe (RID) un diritto di istruttoria per le attività che il medesimo è tenuto a svolgere nelle fasi di progettazione e costruzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, recante il regolamento concernente l'organizzazione, i compiti ed il funzionamento del RID, a norma dell'art. 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 |
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Art. 1. Criteri di determinazione del diritto di istruttoria1. Per le attività che la direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è tenuta ad espletare nelle fasi di progettazione e costruzione delle dighe di cui all'art. 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con mod |
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Art. 2. - Diritto progetto preliminare1. Il diritto di istruttoria per l'esame per il parere sul progetto preliminare, distinto in funzione dell'importo totale |
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Art. 3. - Diritto progetto definitivo e/o esecutivo e foglio di condizioni per la costruzione1. Il diritto di istruttoria per l'esame per l'approvazione del progetto definitivo e/o esecutivo e la redazione del fogli |
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Art. 4. - Diritto vigilanza lavori1. Il diritto per le attività di vigilanza sui lavori di costruzione, stabilito su base annua e distinto in funzione dell'importo dei lavori, è articolato come segue: |
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Art. 5. - Modalità di riscossione dei diritti1. L'importo dei diritti di cui agli articoli 2 e 3 è quantificato dalla direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche prima dell'avvio delle relative istruttorie e comunicato, unitamente alle modalità di pagamento, ai soggetti richiedenti la concessione o ai concessionari. Detti diritti devono essere versati entro trenta giorni dalla ric |
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Art. 6. - Sanzioni1. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 5, da parte della direzione gen |
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Art. 7. - Norme transitorie1. Per le attività istruttorie già avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto i diritti di |
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