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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Infrastrutture e Trasp. 17/12/2004
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[Premessa]Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136: «Regolamento concernente l’organizzazione, i compiti ed il funzionamento del Registro Italiano Dighe - RID, a norma dell’art. 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112»; Visto l’art. 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166, che dispone, al comma 1, che i concessionari delle dighe di cui all’art. 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono tenuti ad iscriversi al RID e a corrispondere al medesimo un contributo annuo per le attività di vigilanza e controllo svolte dallo stesso; |
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Art. 1. - Criteri di determinazione del contributo annuoIl contributo annuo di iscrizione al RID per ogni diga, di cui al comma 3 dell’art. 6 della legge 1 |
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Art. 2. - Quota base fissaLa quota base fissa, articolata in funzione dell’utilizzazione prevalente della risorsa concessa, è stabilita come segue: |
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Art. 3. - Quota variabile in relazione all’altezza dello sbarramento ed al volume di invasoPer le dighe aventi caratteristiche dimensionali superiori o uguali a quelle indicate all’art. 2, la quota base fissa è incrementata di una quota variabile dipendente dall’altezza dello sbarramento e dal volume d’invaso, così determinata: |
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Art. 4. - Modalità di riscossione del contributo annuoL’importo del contributo annuo dovuto per ciascuna diga è quantificato dal RID sulla bas |
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Art. 5. - SanzioniIl termine di trenta giorni di cui all’art. 6, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, decorre dalla data di ricezione della prima comunicazione di cui al preceden |
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Art. 6. - ValiditàIl presente decreto è soggetto a revisione biennale, secondo le modalità di cui all&rsq |
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