L. R. Puglia 25/02/2010, n. 3 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Puglia 25/02/2010, n. 3

Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 30/11/2023, n. 34
- L.R. 23/05/2022, n. 9
- L.R. 30/11/2021, n. 45
- L.R. 30/04/2019, n. 19
- L.R. 09/08/2017, n. 36
- L.R. 20/05/2014, n. 24
- L.R. 28/12/2012, n. 45
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Art. 1 - Finalità

1. N1 È istituita l’Agenzia regionale per

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Art. 2 - Attività in ambito forestale

1. L’Agenzia, nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale e verticale, mira ad attuare:

a) un sistema coordinato e integrato, nell’ambito della forestazione, per la difesa del suolo e la gestione del patrimonio forestale, appartenente al patrimonio indisponibile della Regione Puglia, già facente parte del patrimonio dello Stato;

b) iniziative finalizzate alla valorizzazione e utilizzazione delle biomasse agro-forestali;

c) l’ammodernamento delle strutture forestali;

d) attività di supporto tecni

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Art. 3 - Attività irrigue

1. L’Agenzia, nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale e verticale, mira ad attuare:

a) un sistema coordinato e integrato della risorsa “acqua” a fini irrigui emunta dagli impianti già dell’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, trasferiti alla Regione Puglia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979 (Trasferimento parziale alle regioni Puglia, Basilicata e Campania di beni e del personale dell’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania) e dagli impianti direttamente condotti dalla Regione;

b) un sistema che soddisfi le esigenze collettive irrigue in funzione delle colture in atto e dell’allevamento d

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Art. 3-bis - Attività in ambito fitosanitario

N5

1. Sono assegnate all'Agenzia le ulteriori seguenti funzioni di supporto all'Osservatorio fitosanitario regionale:

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Art. 4 - Competenze della Giunta regionale e dei direttori di area

1. In relazione alle finalità e ai compiti assegnati all’Agenzia, la Giunta regionale:

a) approva gli obiettivi generali e di settore da perseguire nell’ambito della dotazione finanziaria dell’Agenzia fissata dalla legge di bilancio;

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Art. 5 - Autonomia organizzativa e gestionale dell’Agenzia

1. L’Agenzia è dotata di proprio personale e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e tecnica.

2. La gestione finanziaria dell’

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Art. 6 - Organi dell’Agenzia

1. Sono organi dell’Agenzia:

a) il Direttor

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Art. 7 - Direttore generale

1. Il Direttore generale è il rappresentante legale dell’Agenzia.

2. Il Direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su designazione della Giunta regionale.

3. Il Direttore generale è scelto tra dirigenti regionali in servizio a qualunque titolo, dirigenti dialtra pubblica amministrazione ovvero tra persone in possesso

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Art. 8 - Compiti del Direttore generale

1. Il Direttore generale, nell’ambito degli obiettivi e indirizzi fissati dalla Giunta regionale, esercita tutti i poteri di coordinamento, direzione, gestione e controllo dell’Agenzia e in particolare:

a) adotta il regolamento di cui all’articolo 5, comma 3;

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Art. 9 - Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su designazione della Giunta regionale, scelti tra gli iscritti al regi

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Art. 10 - Conferenza tecnica

1. Il Direttore generale, nell’esercizio delle sue funzioni, si avvale dell’attività consultiva e di supporto di un’apposita Conferenza tecnica costituit

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Art. 11 - Risorse strumentali

1. La Giunta regionale concede in gestione, gratuitamente e con vincolo di destinazione, tutti i beni mobili e immobili, le attrezzature e ogni altra risorsa strumentale per la migliore realizzazione delle attività e dei compiti affidati all’Agenzia. La proprietà dei beni demaniali, degli impianti e delle attrezzature strumentali al servizio dell’Agenzia restano in ogni caso in capo alla Regio

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Art. 12 - Risorse umane

1. Per lo svolgimento dei compiti istituzionali l’Agenzia si dota di proprio personale tecnico, amministrativo e operaio nel rispetto della dotazione organica, approvata dalla Giunta regionale su proposta del Direttore generale anche in considerazione dei processi assunzionali e di primo inquadramento di cui ai commi successivi nonché dell’articolo 16, comma 5.

2. In fase di prima istituzione l’Agenzia si avvale:

a) degli operai di ruolo e degli operai e impiegati a tempo indeterminato alle dipendenze della Regione Puglia, già addetti alle attività forestali e irrigue, che transitano alle dipendenze dell’Agenzia ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni);

b) degli operai stagionali forestali e agricoli già assu

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Art. 13 - Risorse finanziarie

1. L’Agenzia realizza i propri compiti e provvede alla gestione del personale mediante le seguenti entrate:

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Art. 14 - Accesso alla documentazione e all’ informazione.

1. L’attività dell’Agenzia si conforma ai principi di trasparenza, imparzialità e buona amministrazione.

2. L’Agenzia assicura l’informazione agli utenti mediante avvisi sui giornali, comunic

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Art. 15 - Abrogazione

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Art. 16 - Disposizioni finanziarie e transitorie

1. Per l’anno 2010, alla dotazione finanziaria dell’Agenzia si provvede mediante il trasferimento alla stessa degli stanziamenti stabiliti nel bilancio di previsione della Regione Puglia, ovvero nella inferiore misura a seguito di provvedimenti di impegno esecutivi già assunti alla data dell’adozione del provvedimento di trasferimento delle somme ancora disponibili, sui seguenti capitoli:

a) capitolo 131055 - UPB 8.4.1 “Interventi previsti dall’art. 15, lett. b), L.R. n. 54/1981 - oneri pregressi derivanti dalla gestione diretta degli impianti irrigui collettivi” = - € 0,00;

b) capitolo 131060 - UPB 8.4.1 “Spesa per la fornitura di energia elettrica per il funzionamento dei pozzi irrigui di proprietà regionale. L.R. n. 15/1994” = - € 3.000.000,00;

c) capitolo 131072 - UPB 8.4.1 “Spese per la gestione degli impianti irrigui regionali - compresi oneri per transazioni giudiziali e sentenze - L.R. n. 15/1994” = - € 1.360.000,00;

d) capitolo 131076 - UPB 8.4.1 “Interventi di manutenzione straordinaria degli impianti irrigui regionali” = - € 800.000,00;

e) capitolo 131079 - UPB 8.4.1 “Spese per il personale impiegato nella gestione degli impianti irrigui regionali” = - € 7.800.000,00;

f) capitolo 3020 - UPB 8.1.1 “Stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo

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