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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Lombardia 23/03/1998, n. 8
L.R. Lombardia 23/03/1998, n. 8
L.R. Lombardia 23/03/1998, n. 8
L.R. Lombardia 23/03/1998, n. 8
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[Premessa] |
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Titolo I - Disposizioni generali |
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Art. 1. (Oggetto)1. La presente legge disciplina la costruzione, l'esercizio e la vigilanza delle opere di sbarramento, quali argini, dighe e traverse e relativi bacini di accumulo ai fini della tutela della pubblica incolumità, in particolare delle popolazioni e dei territori a valle delle opere stesse, secondo le attribuzioni trasfer |
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Art. 2. (Classificazione)1. Le opere di cui all'art. 1, comma 1, sono classificate nelle seguenti categorie: |
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Titolo II - Progettazione delle opere |
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Art. 3. (Presentazione del progetto di massima)"1. Ogni intervento riguardante la costruzione o la modifica strutturale di opere esistenti di cui all'articolo 1, comma 1, deve essere preceduto da un progetto di massima, redatto secondo le specifiche competenze professionali da tecnici iscritti ai relativi albi, da presentarsi all'ufficio provinciale del genio civile territorialmente competente unitamente, ove previsto, alla relativa domanda di concessione di derivazione d'acqua ed alla richiesta della pronuncia di compatibilità ambientale di cui alla legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale)."N1 |
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Art. 4. (Presentazione del progetto esecutivo)1. Qualora la conferenza di servizi si esprima per l'ammissibilità delle opere, il richiedente presenta al Genio civile il progetto esecutivo, redatto da tecnici iscritti ai relativi albi e sottoscritto anche dal richiedente, che deve contenere i seguenti elaborati: a) relazione tecnico-economica, con indicazione delle campagne di indagini svolte, delle conseguenti scelte progettuali delle misure di prevenzione dei rischi a tutela della pubblica incolumità, delle modalità di sorveglianza e di disattivazione o svuotamento dell'invaso e delle finalità economiche da conseguire |
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Art. 5. (Approvazione del progetto esecutivo)1. Su relazione del dirigente del Genio civile, il progetto esecutivo con il relativo disciplinare per l'esercizio, la manutenzione e la vigilanza delle opere è so |
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Art. 6. (Disposizione in ordine a particolari categorie di opere)1. Il dirigente del Genio civile in sede di istruttoria di cui all'art. 3, può disporre il non |
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Titolo III - Costruzione ed esercizio delle opere |
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Art. 7. (Sorveglianza sui lavori)1. La sorveglianza sui lavori è affidata al Genio civile. 2. Il proprietario comunica al Genio civile la data di inizio, il programma |
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Art. 8. (Collaudi)1. Il proprietario è tenuto ad informare il Genio civile dell'avvenuta ultimazione dei lavori ed a richiedere la designazione del collaudatore, ovvero di una commissione di collaudo, al presidente della Giunta regionale o all'assessore competente per materia, se delegato, |
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Art. 9. (Esercizio e vigilanza)1. Il gestore, ad avvenuto collaudo, può iniziare l'esercizio delle opere realizzate. Lo stesso cura la vigilanza e la costante manutenzione delle opere e della strumentazione di controllo della sicurezza dello sbarramento e del territorio circostante; invia periodici rapporti al Genio civile, secondo le modalità e le frequenze ind |
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Art. 10. (Rinvio a normative tecniche)1. Nella progettazione ed esecuzione delle opere di cui all'art. 1, comma 1, resta l'obbligo del risp |
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Titolo IV - Opere esistenti |
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Art. 11. (Denuncia delle opere esistenti)1. I proprietari delle opere di cui all'art. 1, comma 1, in esercizio all'entrata in vigore della presente legge e non denunciate ai sensi della L.R. 28 novembre 1986, n. 57 (Costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo di competenza regionale), ovvero realizzate in difformità ai progetti approvati, sono tenuti a denunciarne l'esistenza al Geni |
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Art. 12. (Regolarizzazione delle opere esistenti)1. Ai fini della regolarizzazione delle opere esistenti, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il proprietario deve presentare il progetto esecutivo completo dello stato di fatto e comprensivo della certificazione di idoneità statica delle opere, redatt |
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Art. 13. (Disattivazione)1. In caso di cessazione dell'utilizzo delle opere esistenti a seguito di rinuncia, decadenza o revoca della concessione della derivazione d'acqua, in mancanza di rinnovazione ed a seguito della non approvazione di cui al comma 3 dell'art 12, il proprietario ha l'obbligo di eseguire, a proprie spese e con le prescritte c |
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Titolo V - sanzioni e norme finali |
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Art. 14. (Sanzioni)1. Coloro i quali realizzano opere di cui agli artt 1, comma 1 e 13 senza le prescritte approvazioni dei progetti, soggiacciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 6.000.000 a L. 20.000.000. 2. Coloro i quali realizzano opere di cui agli artt. 1, comma 1, e 13 in difformità dal progetto approvato e dalle eventuali prescrizioni contenute nell'atto di approvazione, soggiacciono alla sanzione amministrativa del pagamento di |
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"Art. 14 bis - (Svolgimento delle attività tecniche)1. Nel caso in cui le attività tecniche previste dalla presente legge non possano essere svolt |
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Art. 15. (Norma finanziaria)1. Alla determinazione delle spese da anticipare per l'esecuzione d'ufficio delle opere di cui all'art. 9, comma 5 ed all'art. 12, comma 4 nonché alle relative entrate derivanti dal recupero delle somme anticipate ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n. 639, |
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Art. 16. (Abrogazione di norme)1. É abrogata la L.R. 28 novembre 1986, n. 57 (Costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarra |
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