Regolam. R. Calabria 09/04/2020, n. 2 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Regolam. R. Calabria 09/04/2020, n. 2

Regolamento di attuazione della legge regionale 12 ottobre 2012 n. 45 "Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale".
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TITOLO I - Disposizioni generali
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Capo I - Oggetto e ambito di applicazione
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Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento costituisce il regolamento di attuazione della

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Art. 2 - Ambito di applicazione

1. La Regione Calabria regolamenta le attività silvo-pastorali per lo sviluppo dell'economia regionale e per la tutela attiva degli ecosistemi e dell'assetto paesaggistico e idrogeologico del territorio. Inoltre, in attuazione del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, come integrato con il Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120, salvaguarda lo stato di conservazione delle specie e degli habitat della Rete Natura 2000 (aree SIC e ZPS).

2. La Regione riconosce e promuove la pianificazione forestale quale strumento per la gestione sostenibile del patrimonio boschivo. La pianificazione si attua attraverso l'elaborazione e l'applicazione dei piani di assestamento o di gestione di proprietà pubbliche e private, singole, associate e collettive. In assenza di tali piani, i criteri d'intervento sono stabiliti dal Piano Forestale Regionale in vigore e dal presente regolamento.

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TITOLO II - Soprassuoli boscati
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Capo II - Norme di tutela forestale
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Art. 3 - Finalità e materie disciplinate

1. La Regione Calabria, in armonia con i principi della gestione forestale sostenibile, sanciti dal decreto del Ministro dell'ambiente 16 giugno 2005 (Linee guida di programmazione e forestale) e dal Programma Quadro del Settore Forestale in relazione all'interesse fondamentale della collettività, considera il bosco un sistema biologico complesso multifunzionale, in un contesto produttivo sostenibile, e promuove:

a) la difesa idrogeologica;

b) la multifunzionalità degli ecosistemi forestali;

c) la conservazione e l'appropriato sviluppo della biodiversità;

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Art. 4 - Definizioni

1. Con la definizione di "bosco" si individuano i terreni coperti da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, che abbiano estensione superiore a 2.000 metri quadrati, larghezza media non inferiore ai 20 metri, misurata al piede delle piante di confine e copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento. Non costituiscono interruzione della superficie boscata le infrastrutture e i corsi d'acqua presenti all'interno delle formazioni vegetali di larghezza pari o inferiore a 4 metri, le golene e le rive dei corsi di acqua in fase di colonizzazione arbustiva o arborea. Sulla determinazione dell'estensione e della larghezza minima non influiscono i confini delle singole proprietà.

2. Ai soli fini statistici, di inventario e monitoraggio è adottata la definizione di bosco usata dall'ISTAT e dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per l'Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio.

3. Sono assimilati a bosco i castagneti da frutto abbandonati e rinaturalizzati con specie spontanee e non più soggetti ad alcuna pratica agronomica e, le sugherete così come definite dalla Legge 18 luglio 1956 n. 759.

4. Con l'espressione "selvicoltura" si intende la coltivazione e l'uso del bosco al fine di conseguire le seguenti finalità:

a) l'ottenimento di produzione legnosa;

b) il mantenimento del sistema bosco in equilibrio con l'ambiente;

c) la conservazione della biodiversità, l'aumento della stessa e, più in generale, della complessità del sistema; d) la congruenza dell'attività colturale con gli altri sistemi con i quali il bosco interagisce.

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Art. 5 - Trattamento dei boschi di neoformazione

1. La trasformazione dei boschi di neoformazione, insediatisi su pascoli ed altri terreni agrari, ferma restando la tutela idrogeologica, è valutata in rapporto alle seguenti esigenze:

a) il ripristino vegetazionale del territorio, ai fini della conservazion

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Capo III - Pianificazione e progetto di taglio
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Art. 6 - Piano Forestale Regionale

1. Nelle more di approvazione della strategia forestale nazionale, che definisce gli indirizzi nazionali per la tutela, la valorizzazione e la gestione attiva del patrimonio forestale nazionale e per lo sviluppo del settore e delle sue filiere produttive, ambientali e socio-culturali, ivi comp

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Art. 7 - Piano di Gestione o Assestamento Forestale o strumenti equivalenti

1. Il Piano di Gestione e Assestamento Forestale si configura come lo strumento di programmazione degli interventi selvicolturali per l'uso sostenibile delle risorse forestali e dei miglioramenti al patrimonio silvo-pastorale di aree pubbliche e di quelle private con superfice forestale maggiore o uguale a 100 ettari, di proprietà singola o associata.

2. A tal proposito, i piani devono conseguire obiettivi economici e ambientali, con particolare riferimento alla conservazione della biodiversità e in armonia con gli obiettivi definiti con le risoluzioni delle conferenze interministeriali, concernenti la promozione della gestione forestale sostenibile, al fine di garantire al bosco il mantenimento delle proprie funzioni ecologiche, economiche e sociali sul piano locale, nazionale e globale.

3. Il piano di assestamento o di gestione forestale e gli strumenti equivalenti devono essere elaborati in conformità alle linee guida emanate dalla Regione

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Art. 8 - Piano di assestamento e di gestione per i boschi pubblici

1. I boschi degli enti pubblici devono essere utilizzati in conformità ad un piano di assestamento o di gestione adottato dall'ente proprietario e trasmesso alla Regione Calabria, ai fini della necessaria approvazione. Il Piano di Gestione Forestale è obbligatorio per tutte le proprietà pubbliche.

2. Fino all'approvazione del piano di assestamento o di gestione, i provvedimenti di autorizzazione delle utilizzazioni sono adottati dal Dipartimento competente in materia di foreste e forestazione della Regione Calabria, secondo le procedure dettate dal presente regolamento.

3. I Comuni e gli altri Enti che intendono utilizzare boschi, in attesa dell

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Art. 9 - Piano di assestamento e di gestione per i boschi privati

1. I proprietari di boschi con superfici contigue maggiori o uguali a 100 ettari devono fare redigere un Piano di Gestione o Assestamento Forestale sottoposto all'approvazione del dirigente gen

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Art. 10 - Piano Poliennale di taglio

1. I proprietari di boschi e di pascoli con superficie contigua superiore a 50 ettari e inferiore a 100 ettari devono redigere un Piano Poliennale dei Tagli, redatto in conformità all'

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Art. 11 - Progetto di taglio

1. Il progetto di taglio deve essere redatto da tecnici con specifica competenza professionale, abilitati all'esercizio di tale funzione ed iscritti nei rispettivi albi professionali, in conformità allo schema di cui all'allegato D al presente regolamento. L'uso del martello forestale è consentito nel territorio della Regione Calabria solo a seguito dell'avvenuto deposito del sigillo identificativo del tecnico secondo quanto previsto all'art. 2 dell'Allegato C al p

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Capo IV - Norme comuni a tutti i boschi
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Art. 12 - Finalità e criteri dei tagli boschivi

1. Le norme che disciplinano i tagli boschivi hanno la -finalità di garantire la conservazione della biodiversità, la conservazione del suolo e la stabilità dei versanti, il miglioramento della funzionalità e dei servigi resi dal bosco, senza compromettere le potenzialità evolutive dello stesso.

2. Ciascun prelievo di massa legnosa per rispondere alle finalità di cui al comma 1, deve essere eseguito seguendo i criteri stabiliti in un piano di assestamento o di gestione o di strumenti equivalenti; in mancanza di questi si applicano le disposizioni relative alla tutela della biodiversità, con i criteri e le modalità indicate ai commi successivi.

3. Gli interventi di cui al presente regolamento, se debitamente previsti ed autorizzati, sono considerati tagli colturali ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm. ii.

4. In caso di coesistenza di piante da seme e di polloni di origine agamica, la forma di governo viene attribuita stabilendo l'origine della provvigione prevalente all'interno dell'unità colturale, o sezione di taglio o lotto boschivo.

5. Nei boschi cedui a regime i tagli devono essere eseguiti rispettando in particolare i turni, l'epoca di taglio, il rilascio delle matricine, l'ampiezza e la disposizione delle tagliate.

6. Nei boschi governati a fustaia, i tagli devono essere eseguiti con criteri colturali, in funzione della struttura e della consistenza del soprassuolo, in modo da favorire la sua stabilità complessiva e garantire il rispetto dei livelli di provvigione minimale e di percentuale di prelievo, secondo quanto previsto dall'art. 40, commi 7 e 8.

7. La conversione delle fustaie in cedui e quella dei cedui composti in cedui semplici è vietata. Essa tuttavia potrà essere autorizzata dal Dipartimento competente in materia di foreste e forestazione in via del tutto eccezionale e per giustificata esigenza di ripristinare un bosco danneggiato da incendi, da calamità o da azioni di carattere fitosanitario.

8. Devono essere autorizzati dal Dipartimento competente in materia di foreste e forestazione, ricorrendone i presupposti di legge, sulla scorta di uno specifico progetto di taglio, redatto da professionista con specifiche competenze abilitato e iscritto al relativo Albo professionale:

a) i tagli di alberi destinati ad assicurare l'efficienza

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Art. 13 - Modalità di abbattimento

1. Per abbattimento si intende la recisione dei fusti alla base ed il loro atterramento.

2. L

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Art. 14 - Potatura e spalcatura

1. La potatura dei rami verdi delle latifoglie è consentita da ottobre a marzo e l'asportazione dei rami non deve superare il quarto inferiore della chioma verde.

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Art. 15 - Allestimento e sgombero delle superfici utilizzate

1. L'allestimento dei prodotti del taglio e lo sgombero dai boschi dei prodotti stessi deve compiersi il più prontamente possibile e comunque non oltre 15 giorni dall'abbattimento.

2. Nei cedui, detti prodotti devono essere asportati dalle tagliate, o almeno concentrati negli spazi vuoti delle tagliate stesse e a detto scopo destinati, non oltre il termine consentito per il taglio, di cui all'art. 34. Le operazioni di esbosco non devono danneggiare il soprassuolo e in particolare il novellame.

3. È soggetto ad autorizzazione da par

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Art. 16 - Esbosco dei prodotti

1. Ferma restando l'osservanza delle leggi relative al trasporto dei legnami, l'esbosco dei prodotti deve compiersi, per strade, condotti e canali di avvallamento già esistenti, evitando il transito e il rotolamento nelle parti di bosco tagliate di recente o in rinnovazione. In particolare, per quanto riguarda il trasporto con teleferica o filo a sbalzo, si richiamano le disposizioni di cui agli artt. 30 e seguenti del Decreto Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771.

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Art. 17 - Rinnovazione dei boschi

1. La rinnovazione dei boschi, nonché l'ampliamento della superficie forestale e il rinfoltimento di aree boscate deve avvenire, ove possibile, per vi

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Art. 18 - Taglio del cespugliame

1. Il taglio del cespugliame costituente il piano arbustivo di un bosco è vietato, in quanto elemento di diversificazione strutturale ed arricchimento della biodiversità.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, il taglio del cespugliame può

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Art. 19 - Tutela della Biodiversità

1. Si considerano sporadiche le specie forestali che si presentano nel bosco allo stato isolato, e non superino complessivamente il 10% del numero di piante.

2. Devono essere salvaguardate dagli interventi di taglio non espressamente autorizzati, qualora siano presenti in modo sporadico in bosco, le seguenti specie:

a) abete bianco;

b) tasso;

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Art. 20 - Alberi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito

1. Ai fini del mantenimento e dell'incremento della biodiversità nelle fustaie sono obbligatori l'individuazione e il rilascio per l'invecchiamento indefinito di almeno due alberi ogni ettaro o loro frazione, scelti tra quelli di maggiore diametro e sviluppo.

2. Gli alberi ri

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Art. 21 - Alberi monumentali

1. La Regione tutela gli alberi monumentali di pregio naturalistico, storico, paesaggistico e culturale sia su proprietà pubblica sia su proprietà pr

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Art. 22 - Norme per il transito e la sosta dei veicoli a motore

1. Fermo restando quanto previsto nei rispettivi regolamenti dei Parchi e delle "Aree protette" del territorio della Regione Calabria, al fine di evitare l'innesco di fenomeni erosivi e di prevenire danni alla vegetazione ed al cotico erboso, è vietato a chiunque:

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Capo V - Gestione dei boschi che assolvono funzioni particolari
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Art. 23 - Boschi posti in situazioni speciali

1. Nei boschi in situazione speciale il taglio è soggetto alle specifiche disposizioni vigenti in rapporto alla classificazione e ai vincoli insistenti sull'area. In difetto, trovano applicazione le norme del presente capo V.

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Art. 24 - Boschi in aree a rischio idrogeologico

1. Per i boschi che insistono in aree rientranti nelle classi di rischio a gravosità crescente ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 1998 (Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del Decreto Legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 1998, n. 267, riportati nel piano di assetto idrogeologico - PAI), gli interventi devono essere finalizzati a prevenire le cause di attivazione dei dissesti e a favorire le opere e situazioni che assicurano una maggiore stabilizzazione del terreno ed una riduzione del rischio idrogeologico.

2. Gli interventi da realizzars

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Art. 25 - Boschi ripariali, boschi nei fossi e negli alvei

1. I boschi ripariali sono oggetto di manutenzione ordinaria e straordinaria in modo specifico o unitamente ai soprassuoli forestali contigui, per assicurare la conservazione degli ecosistemi e la loro funzionalità. Gli interventi devono essere finalizzati a prevenire i processi di degrado o di dissesto idrogeologic

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Art. 26 - Boschi in aree naturali protette

1. La gestione dei boschi inclusi in aree naturali protette deve attuarsi in conformità a quanto previsto dal piano e dal regolamento dell'area natura

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Art. 27 - Boschi inclusi nei siti di cui al D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357

1. Nei siti della rete Natura 2000, gli interventi selvicolturali, sono sottoposti alla disciplina e alle norme di cui al Reg.

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Art. 28 - Boschi ed aree ad uso ricreativo

1. Negli arredi delle aree boscate ad uso ricreativo deve privilegiarsi l'uso di materiali legnosi e biodegradabili, nonché materiale inerte e lapideo locale presente in superficie e ottenibile senza effettuare spietramenti o alterand

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Art. 29 - Boschi adiacenti alle sorgenti

1. I boschi adiacenti alle sorgenti sono tutelati con le modalità indicate dai commi 2 e 3.

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Art. 30 - Boschi ed alberi di sughera

1. La sughereta e le tipologie forestali correlate, sono soggette alle seguenti disposizioni, anche se non ricadenti in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico:

a) la sughereta è tale se occupa una superficie minima di 2000 mq e una densità non inferiore a 30 piante per ettaro ne

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Capo VI - Norme particolari per i boschi governati a ceduo
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Art. 31 - Epoca di taglio

1. Sono consentiti in qualsiasi periodo dell'anno silvano:

a) le operazioni colturali di sfollo e diradamento ed il taglio occorrente per la conversione dei boschi cedui in fustaia con le modalità previste dalle norme vigent

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Art. 32 - Turno minimo

1. Per i boschi cedui puri, il turno non può essere inferiore:

1) per gli eucalipti, ad anni 10;

2) per i pioppi in formazione naturale, ad anni 10;

3) per i castagni, ad anni 12;

4) per gli ontani, robinie, salici, aceri, e noccioli, ad anni 12;

5)

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Art. 33 - Estensione delle tagliate e autorizzazioni

1. I tagli dei boschi cedui, devono essere condotti in modo che la superficie della tagliata non sia superiore a 10 ettari per stagione silvana, ridotte sino a 5 ettari per boschi su pendenze medie superiori al 40%. Sono consentite tagliate di superiori a 10 ettari in boschi cedui non contigue

2. Per i boschi cedui di estensione superiore a 10 ettari e fino a 50 ettari, sono consentite più tagliate per anno silvano, non contigue, in base ad una calendarizzazione progettuale degli interventi, di superficie pari a quella di cui al comma 1.

3. La contiguità tra le tagliate di cui al comma 2, è interrotta dal rilascio di aree boscate di superfice pari a quella della tagliata, da utilizzarsi, trascorsi almeno 3 anni a decorrere dal termine della stagione silvana in cui è stato ultimato il taglio. Per i boschi cedui a prevalenza di robinia, eucalitti e castagno, il periodo di attesa è ridotto a due anni.

4. Per i boschi cedui di superficie superiore a 50 ettari, il piano dei tagli è fissato nel Piano di Gestione o Assestamento Forestale o nel Piano Poliennale dei tagli, applicando il metodo planimetrico spa

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Art. 34 - Comunicazioni di taglio

1. Chiunque intenda sottoporre a taglio i boschi cedui di superficie inferiore a 2 ha deve presentare al dipartimento competente in materia di foreste e forestazione una comunicazione di taglio.

2. Nei successivi trenta giorni, il dipartimento effettua l'istruttoria della comunicazione e detta eventuali prescrizioni; in assenza di prescrizioni, decorso il predetto termine di trenta giorni i lavori possono essere eseguiti.

3. La comunicazione deve indicare:

a) estremi per la individuazione del bos

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Art. 35 - Sfolli e diradamenti

1. Chiunque intenda procedere a tagli di diradamento, sfolli, operazioni di spollonatura e spalcatura, deve acquisire l'autorizzazione presentando al dipartimento competente in materia di foreste e forestazione apposita istanza, corredata di progetto di taglio, se trattasi di superficie di taglio maggiore o uguale a 2 ettari, corredata degli elaborati progettuali definitivi e degli elementi cono

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Art. 36 - Cedui matricinati

1. Il taglio dei boschi cedui matricinati deve essere eseguito in modo da riservare almeno 50 matricine per ettaro, a eccezione dei cedui di castagno nei quali le matricine riservate non possono essere inferiori a 30 per ettaro.

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Art. 37 - Cedui composti

1. Si definiscono composti i boschi cedui in cui, prima del taglio, sono presenti almeno 50 matricine per ettaro di età pari o superiore a tre volte il turno minimo.

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Art. 38 - Cedui senza matricine

1. Nei boschi cedui puri di robinia, nocciolo, pioppo, salice ed eucalipto non è obbligatoria la riserva di matricine.

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Art. 39 - Modalità dei tagli

1. Il taglio dei polloni deve essere eseguito al colletto e in modo che la corteccia non risulti slabbrata. La superficie di taglio deve essere inclina

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Capo VII - Norme per i boschi governati a fustaia
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Art. 40 - Definizioni e trattamento

1. Le fustaie sono costituite da piante originate esclusivamente da seme. In caso di coesistenza di piante da seme e polloni da ceppaia, la forma di governo viene attribuita stabilendo l'origine della provvigione prevalente.

2. Nelle fustaie è vietato il taglio raso.

3. In parziale deroga a quanto previsto al comma 2, il taglio raso può essere effettuato negli impianti di specie esotiche, negli impianti di arboricoltura da legno e negli altri impianti costituiti a scopo produttivo, secondo quanto disposto dai piani e programmi specifici, se previsto dal progetto o dal piano di assestamento, dal piano dei tagli o dal piano di coltura.

4. Nelle fustaie il taglio delle piante è consentito in tutte le stagioni dell'anno. In qualsiasi periodo dell'anno sono altresì consentite le ripuliture, gli sfolli e i diradamenti, nei limiti di cui al presente regolamento.

5. Nelle fustaie si interviene con criteri c

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Art. 41 - Tagli intercalari, sfollamenti e diradamenti

1. Chiunque intenda eseguire tagli intercalari (sfollamenti e diradamenti) nelle fustaie, deve presentarne progetto al dipartimento competente in materia di foreste e forestazione ai fini del rilascio della relativa autorizzazione.

2. Nelle fustaie coetanee i tagli di sfollamento e di diradamento, resi necessari dall

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Art. 42 - Estensione delle tagliate e autorizzazioni

1. Tutti i tagli boschivi relativi alle fustaie sono soggetti a preventiva autorizzazione rilasciata dal dipartimento competente in materia di foreste e forestazione.

2. Il proprietario o altro soggetto che ne a

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Art. 43 - Trattamento dei soprassuoli transitori

1. Di norma è fatto divieto di riconvertire in cedui i soprassuoli transitori. Per motivi fitosanitari o di ripristino da danni per incendio o avversità meteoriche, può essere concessa specifica autorizzazione da parte del Dipartimento competente in materia di foreste e forestazione.

2. Il trattamento dei soprassuoli transitori prevede l'esecuzione di tagli di avviamento consistenti in diradamenti sulle ceppaie al fine di ridurre progressivamente il numero di polloni e preparare il soprassuolo alla rinnovazione da seme.

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Capo VIII - Modalità di esecuzione delle altre attività in bosco
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Art. 44 - Carbonizzazione

1. Nell'ambito della gestione sostenibile delle risorse forestali è consentita la pratica della carbonizzazione.

2. La carbonizzazione deve avvenire, ove possi

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Art. 45 - Preparazione della carbonella

1. La preparazione della brace o carbonella non deve recare danno alle piante ed alle ceppaie, e può effettuarsi solo nelle giornate umide e piovose e

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Art. 46 - Raccolta dello strame, copertura morta o lettiera

1. La raccolta del terriccio, dello strame, copertura morta o lettiera è vietata in quanto trattasi di elementi peculiari della biocenosi.

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Art. 47 - Raccolta delle piante e dei prodotti secondari del bosco

1. Nei boschi pubblici, in mancanza di regolamenti comunali che ne disciplinano l'uso, è vietata la raccolta della legna secca e dei prodotti secondari quali asparago, agrifoglio, pungitopo.

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Art. 48 - Taglio di cespugliame

1. Il taglio dello strato arbustivo di un bosco è vietato, in quanto elemento di diversificazione strutturale ed arricchimento della biodiversità.

2. In parziale deroga alle disposizioni del comma 1, il taglio può essere effettuato

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Art. 49 - Estrazione del ciocco d'erica

1. L'estrazione del ciocco dell'erica arborea può effettuarsi, previa autorizzazione del dipartimento competente in materia di foreste e forestazione

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Art. 50 - Resinazione

1. È consentita la resinazione solo delle piante destinate a cadere al taglio nei successivi 5 anni e previa autorizzazione da parte del dipartimento

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Art. 51 - Raccolta e commercializzazione del materiale forestale di moltiplicazione. Definizione e ambito di applicazione

1. La Regione Calabria, in attuazione all'art. 2, comma 1, lettera n), del D.Lgs. 386/03 è l'Organismo Ufficiale responsabile per le questioni riguardanti il controllo della commercializzazio

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Art. 52 - Commissione tecnica sulle attività vivaistiche e sementiere

1. Il dipartimento competente in materia di foreste e forestazione istituisce la commissione regionale tecnico-consultiva sulle attività vivaistiche e sementiere riguardanti la produzione e la commercializzazione delle piante e dei relativi materiali di moltiplicazione.

2. La commissione di cui al comma 1 fornisce supporto tecnico-scientifico al dipartimento regionale competente in materia.

3. La commissione esprime pareri e formula proposte:

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Capo IX - Ricostituzione del soprassuolo forestale
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Art. 53 - Norme per i Boschi danneggiati dal fuoco

1. Nei boschi e nei pascoli danneggiati o distrutti dal fuoco si applicano i divieti, le prescrizioni e le sanzioni di cui all'art. 10 della legge 21 novembre 2000 n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi".

2. Fatto salvo quanto prescritto dalla Legge 21 novembre

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Art. 54 - Norme per le aree danneggiate da avversità meteoriche

1. Nelle aree forestali danneggiate dal vento e da altre avversità meteoriche è consentita l'asportazione del materiale danneggiato. Il dipartimento competente in materia di foreste e forestazione può autorizzare il taglio dei fusti troncati, delle piante sradicate, schiantate, in precario equilibrio meccanico e di quelle fortemente danneggiate senza possib

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Art. 55 - Ripristino dei boschi danneggiati per mancata gestione

1. Per la ricostituzione dei boschi danneggiati per cause imputabili a non corretta o mancata gestione, il Dipartimento competente in materia di forest

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Capo X - Viabilità forestale
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Art. 56 - Lavori sulla viabilità nell'ambito delle utilizzazioni forestali

1. La manutenzione e la realizzazione di piste forestali di cui all'art. 4 comma 22, considerate aree assimilate a bosco, non sono soggette ai procedim

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Art. 57 - Manutenzione ordinaria di strade o piste principali esistenti

1. La manutenzione ordinaria di strade o piste principali come definita dall'art. 4, comma 23, può prevedere il ripristino della sovrastruttura del piano rotabile mediante ricaric

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Art. 58 - Manutenzione straordinaria di strade esistenti

1. Si definisce manutenzione straordinaria di strade la serie di interventi che vengono eseguiti esclusivamente quando la percorribilità prevista risulta difficoltosa e deve essere migliorata; tali interventi non devono modificare lo sviluppo planimetrico del tracciato e possono modificare:

a) la larghezza del piano rotabile, fino ad un massimo di 3,5 metri comprese eventuali cunette e banchine;

b) le scarpate di

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Art. 59 - Manutenzione straordinaria di piste principali esistenti

1. Si definisce manutenzione straordinaria di piste principali esistenti la serie di interventi che vengono eseguiti esclusivamente quando la percorribilità prevista risulta limitata, a causa di invasione del tracciato da parte della vegetazione, crolli, smottamenti o erosione localizzata; gli interventi di ripristino non devono modificare lo sviluppo planimetrico del tracciato e, oltre a prevedere il taglio della vegetazione che ha invaso il tracciato, possono modificare:

a) la larghezza del piano rotabile, fino a un massimo di tre metri comprese e

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Art. 60 - Uso e manutenzione delle piste secondarie

1. La circolazione su piste secondarie dei mezzi cingolati deve essere limitata alle fasi di esbosco.

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Art. 61 - Costruzione di una nuova strada rurale o forestale

1. La costruzione di una nuova strada rurale o forestale deve essere autorizzata dal dipartimento competente in materia di foreste e forestazione, sulla base di un progetto redatto da un tecnico abilitato all'esercizio della professione. L'intervento deve essere realizzato conformemente all'autorizzazione ed al progetto.

2. Fanno parte del progetto di una nuova strada forestale:

a) relazione tecnica in cui si descrivono dettagliatamente le caratteristiche dell'opera, le modalità esecutive, le motivazioni che rendono necessaria la costruzione di una nuova strada o di una nuova pista forestale con indicazione del rapporto tra lo sviluppo

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Art. 62 - Costruzione di una nuova pista forestale principale

1. La costruzione di una nuova pista forestale principale deve essere autorizzata dal dipartimento competente in materia di foreste e forestazione, sulla base di un progetto redatto da un tecnico abilitato all'esercizio della professione. L'intervento deve essere realizzato conformemente all'autorizzazione ed al progetto.

2. Fanno parte del progetto per la costruzione di una nuova pista forestale principale:

a) relazione tecnica in cui si descrivono dettagliatamente le caratteristiche dell'opera, le modalità esecutive, le motivazioni che ne giustificano la costruzione;

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Capo XI - Disposizioni per la gestione dei castagneti
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Art. 63 - Taglio delle piante di castagno

1. Il taglio delle piante di castagno per la produzione da legno da opera è disciplinato, oltre che dal presente regolamento, anche dalle disposizioni

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Art. 64 - Gestione ordinaria dei castagneti da frutto

1. Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 3, nei castagneti da frutto è consentita:

a) l'esecuzione di innesti;

b) la conversione di polloni di ceppaie singole e di nuclei di ceppaie frammiste a piante di alto fusto di castagno;

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Art. 65 - Recupero di castagneti da frutto abbandonati

1. Per il recupero dei castagneti da frutto abbandonati, ovvero che non sono stati oggetto di manutenzione negli ultimi dieci anni, sono consentiti, ai sensi del presente articolo, i seguenti interventi:

a) taglio ed estirpazione delle ceppaie delle specie diverse dal castagno, sia arboree che arbustive, purché seguiti da rimodellamento morfologico del terreno;

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Art. 66 - Disposizioni per la prevenzione dei processi di degrado dei castagneti

1. Ai fini della prevenzione dei processi di degrado dei castagneti il dipartimento competente in materia di foreste e forestazione può disporre per il mal d'inchiostro da Phytophora spp.:

a) il taglio e l'asportazione delle ceppaie delle piante ammalate, da effettuarsi durante i periodi stagionali assolutamente secchi, nonché lo scalzamento dell'apparato rad

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Capo XII - Difesa fitosanitaria
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Art. 67 - Tutela Fitopatologica

1. Fermi restando gli obblighi prescritti per i proprietari o possessori dei boschi dalla vigente normativa in materia di lotta obbligatoria contro specifici agenti patogeni, quando in un bosco si sviluppa una infestazione di insetti, una infezione di funghi o un attacco di altri agenti biotici, il proprietario o possessore, venutone a conoscenza, è obbligato a darne tempestiva e contestuale comunicazione al dipartimento competente in materia di foreste e forestazione e a l dipartimento competente in materia Fitosanitaria.

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Capo XIII - Prevenzione, salvaguardia e tutela del territorio dagli incendi boschivi
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Art. 68 - Disposizioni generali

1. Durante il periodo considerato a rischio di incendi, nonché durante il periodo di allerta all'interno dei boschi e nelle aree ad essi adiacenti, si

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Art. 69 - Norme per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi

1. Salvo quanto diversamente prescritto dal Piano regionale AIB:

a) è vietato a chiunque accendere fuochi all'aperto nei boschi o a distanza minore di 50 m dai medesimi, aumentata a 100 m nel periodo di massima pericolosità;

b) è altresì vietato a chiunque, nel periodo di massima pericolosità, accendere fuochi nelle fasce dunali o rocciose retrostanti agli arenili;

c) l'accensione del fuoco negli spazi vuoti del bosco è consentita per coloro che, per motivi di lavoro, sono costretti a soggiornare nei boschi, limitatamente al riscaldamento ed alla cottura delle vivande. I fuochi debbono essere accesi, adottando le necessarie cautele e dovranno essere localizzati negli spazi vuoti preventivamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altre materie facilmente infiammabili. È fatto obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnerlo completamente prima di abbandonarlo; le stesse cautele debbono essere adottate anche da coloro che soggiornano temporaneamente nei stessi spazi vuoti per motivi ricreativi e di studio, e che sono obbligati a utilizzare le aree pic-nic all'uopo attrezzate;

d) l'abbruciamento dei residui vegetali, nonché la pulizia dei castagneti da frutto, è permesso, previa comunicazione al sindaco ed al dipartimento competente in materia di foreste e forestazione, quando la distanza dai boschi è superiore a quella indicata nella lettera a), purché il terreno su cui si effettua l'abbruciamento venga preventivamente circoscritto e isolato, con una striscia arata perimetrale della larghezza minima di 5 m. Comunque non si deve procedere all'abbruciamento in presenza di vento. È fatto obbligo di presiede

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Art. 70 - Misure per la salvaguardia di altre strutture

1. I gestori di insediamenti turistico-residenziali, di campeggi, di villaggi turistici e di altre strutture ospitanti temporaneamente o permanentemente persone ed animali, confinanti con boschi, terreni cespugliati o terreni non coltivati ovvero ubicati a distanza mediamente inferiore a 20 metri dagli stessi devono:

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Art. 71 - Divieto di impianto di fornaci e di fabbriche di fuochi d'artificio

1. Nell'interno dei boschi, o a meno di 100 m da essi, non è permesso impiantare fornaci, depositi e fabbriche di qualsiasi genere che possano innescare incendio ed esplosioni.

2. Sono altresì vietati i fuochi di artificio nei boschi e ad una distanza di un chilometro da essi.

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Capo XIV - Norme per gli arbusteti
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Art. 72 - Taglio dei cespugli e degli arbusti, dichiarazione

1. Chiunque intenda sottoporre a taglio raso arbusti e cespugli, che non costituiscono bosco, macchia mediterranea e garighe montane, deve presentare f

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Art. 73 - Periodo e modalità per il taglio e la eliminazione dei cespugli e degli arbusti

1. Il taglio dei cespugli e degli arbusti di cui all'art. 48 deve essere eseguito il più radente possibile al suolo, a mano o con mezzi meccanici (dec

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Art. 74 - Piante da frutto

1. Nei terreni ricadenti nell'ambito di applicazione del presente regolamento, qualora la vegetazione non sia evoluta in bosco, ai sensi dell'art. 5 ed esistano co

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Capo XV - Norme per l'arboricoltura da legno, per gli imboschimenti, per i rimboschimenti e per la commercializzazione degli alberi di natale
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Art. 75 - Norme per l'arboricoltura da legno

1. Le lavorazioni del terreno per la realizzazione e manutenzione di impianti di arboricoltura da legno devono essere eseguite nel rispetto delle norme previste dall'art. 86.

2. La realizzazione e l'espianto di un impianto di arboricoltura da legno sono soggetti a comunicazione. Nella comunicazione deve essere altresì indicata l'eventuale estirpazione di piante o ceppaie in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico connessa all'espianto.

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Art. 76 - Norme per gli imboschimenti e per i rimboschimenti

1. Si definiscono imboschimenti gli impianti artificiali di specie forestali su terreni in aree non agricole, compresi i terreni agricoli incolti. Si definiscono "terreni agricoli incolti" i terreni che da almeno 5 anni non siano sottoposti a ordinarie lavorazioni agricole e sui

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Art. 77 - Impianto e commercializzazione degli alberi di Natale

1. I terreni destinati alla produzione di "alberi di Natale" non sono considerati bosco.

2. Nei terreni soggetti a vincolo idrogeologico la realizzazione di impianti destinati alla produzione di alberi di Natale e la coltivazione degli impianti esistenti sono consentite previa comunicazione di

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Capo XVI - Protezione degli alberi e della flora spontanea
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Art. 78 - Elenchi specie arboree, arbustive tutelate

1. L'elenco delle specie arboree e arbustive, sottoposte a tutela ai sensi dell'

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TITOLO III - Pascoli
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Capo XVII - Norme per i terreni pascolivi
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Art. 79 - Pascoli nei terreni pascolivi

1. Sono definiti pascoli i terreni non soggetti a lavorazioni e a pratiche agronomiche intensive coperti in prevalenza da vegetazione erbacea perenne e spontanea, in cui è presente una copertura arborea forestale inferiore al v enti per cento. Rientrano in tale definizione i terreni agricoli abbandonati che presentano le medesime caratteristiche di copertura e gli arbusteti, nonché le superfici indicate all'art. 3, lettere i), l) del Decreto Legislativo 3 aprile 2018 n. 34.

2. Il pascolo dei bovini ed equini transumanti è consentito sulle porzioni di versante con pendenza inferiore all'ottanta per cento.

3. Il pascolo nei terreni pascolivi è disciplinato dalle seguenti disposizioni:

a) il pascolo tra i 1000 ed i 1500 metri sul livello del mare può esercitarsi dal 15 maggio al 30 novembre, mentre il pascolo al di sopra dei 1500 metri sul livello del mare si esercita dal 15 giugno al 15 ottobre;

b) il pascolo vagante o brado, cioè senza idoneo custode, è consentito solo sui terreni liberi di proprietà o al consegnatario del pascolo, opportunamente recintati da apposite chiudende;

c) le deiezioni degli animali non possono essere asportate dai pascoli e quelle provenienti da animali adulti bovini

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Art. 80 - Pascolo nei boschi

1. Il pascolo nei boschi è disciplinato dalle disposizioni seguenti:

a) nei boschi cedui, il pascolo del bestiame ovino è vietato per un periodo di 4 anni dal taglio e quello del bestiame bovino e equino per un periodo di 6 anni dal taglio; nelle fustaie il pascolo degli animali ovini e suini è vietato prima che il novellame abbia raggiunto l'altezza media di 1.50 m e quello degli animali bovini e equini prima che il novellame abbia raggiunto l'altezza media di 3 m;

b) nei boschi distrutti o gravemente danneggiati dagli incendi o da altre cause, nei boschi troppo radi o deperienti, il pascolo è vietato per 10 anni e comunque fino a quando il dipartimento competente in materia di f

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Art. 81 - Pascoli degradati

1. Nei pascoli degradati da eccessivo carico di bestiame, per eventi calamitosi o per motivi di dissesto idrogeologico è vietato il pascolo per un per

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Art. 82 - Miglioramento dei pascoli

1. Sono considerate azioni di miglioramento del pascolo:

a) la turnazione delle superfici a pasc

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TITOLO IV - Norme per terreni saldi e trasformazioni
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Capo XVIII - Terreni saldi
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Art. 83 - Trasformazioni di terreni saldi soggetti a periodica lavorazione agraria

1. La trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione, può essere effettuata solo in seguito al rilascio di autorizzazione del dipartimento competente in materia di foreste e forestazione.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è sostituita da comunicazione, per gli interventi che riguardano superfici non superiori ad un ettaro e su terreni con pendenza media non superiore al 20 per cento.

3. Nell'esecuzione dei lavori di cui al presente articolo sono o

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Art. 84 - Spietramento

1. Fermo restando il rispetto della vigente disciplina delle attività estrattive, nei terreni coltivati e nei pascoli montani, sono consentiti, nell'ambito delle lavorazioni del suolo e ai fini del miglioramento strutturale, la raccolta e il prelievo di pietrame affiorante in superficie, sia a mano sia con mezzi meccanici.

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Art. 85 - Livellamento

1. Nei terreni soggetti a messa a coltura sono consentite le ordinarie lavorazioni profonde e superficiali del terreno, che lascino salda una fascia di almeno 2 metri dal bordo superiore di sponde o scarpate stradali, dalla base di argini di fiumi o torrenti, o dal bordo di calanchi.

2. Nell'esecuzione delle lavorazioni di cui al comma 1 deve essere sempre assicurata:

a) la d

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Art. 86 - Lavorazione del terreno agrario

1. Tutte le pratiche colturali agronomiche che hanno per oggetto i terreni agrari, sono consentite.

2. Il proprie

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Art. 87 - Dissodamento dei terreni nudi e saldi

1. Si definiscono terreni saldi i pascoli non permanenti, gli incolti e gli ex-coltivi che da almeno cinque anni non siano sottoposti a ordinarie lavorazioni agricole e sui quali si è insediata una vegetazione spontanea erbacea, arbustiva o arborea, che presenta valori di estensione inferiori a quelli indicati nel precedente art. 4 comma 1 del presente Regolamento.

2. Le modalità cui o

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Art. 88 - Trasformazione e reimpianto dei boschi

1. Ai fini del presente regolamento s'intende per trasformazione dei boschi, ivi inclusi quelli di neoformazione di cui all'art. 4 comma 7, ogni intervento finalizzato ad una utilizzazione del suolo diversa da quella forestale attraverso l'eliminazione permanente della vegetazione arborea e arbustiva esistente.

2. La trasformazione dei boschi è vietata, salvo per la realizzazione di opere costruttive, non in contrasto con gli strumenti di pianificazione urbanistica e con le norme vigenti in materia, 3. La trasformazione dei boschi è attuabile, inoltre, per motivi eccezionali di pubblica utilità finalizzata alla tutela dell'ambiente e all'assetto idrogeologico, ed è valutata

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Art. 89 - Coltivazione, trasformazione e reimpianto di superfici boscate soggette a vincolo idrogeologico inibitorio di terreni in occupazione

1. I rimboschimenti effettuati con fondi pubblici e riconsegnati al proprietario e soggetti al vincolo di cui all'art. 54 del Regio Decreto Legislativo 30 dicembre 1923, n. 3267, sono governati e trattati secondo il piano di coltura e di conservazione e secondo gli indirizzi del piano forestale regionale, favorendo nel tempo, in caso di specie non autoctone, la rinaturalizzazione dei rimboschimenti.

2. Nei terreni in cui permane soprassuolo boschivo, che siano stati formalmente riconsegnati, giusta verbale corredato da piano di coltura e conservazione,

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Art. 90 - Rimboschimento compensativo

1. Nei casi in cui la trasformazione prevista dall'art. 88 interessi superfici boscate, o le aree di cui all'art. 89, comma 2, la stessa è condizionata al rimboschimento di terreni nudi di superficie pari a quelle trasformate, ovvero di superfici doppie, qualora la trasformazione consista nella realizzazione di opere pubbliche dichiarate di pubblica utilità, su terreni rimboschiti con fondi pubblici. Il rimboschimento è soggetto alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. Il dipartimento competente in materia di foreste e forestazione prescrive le modalità e i tempi di realizzazione del rimboschimento compensativo e le aree in cui deve

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Art. 91 - Trasformazione della destinazione d'uso dei terreni

1. Si considera mutamento di destinazione d'uso dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico:

a) la destinazione ad usi diversi da quello forestale dei terreni coperti da boschi, attuata con la realizzazione di opere costruttive;

b) il mutamento della destinazione d'uso dei terreni saldi vincolati non boschivi, come definito all'art. 87, comma 1, qualunque sia la destinazione attuale degli stessi, attuata con la realizzazione di opere costruttive quali edifici, annessi agricoli, strade, piazzali.

2. Gli interventi di trasformazione e mutamento di destinazione dei boschi e la trasformazione dei terreni saldi vincolati in terreni soggetti a periodica lavorazione, sono soggetti all'autorizzazione del dipartimento competente in materia di foreste e forestazione, .

3.

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TITOLO V - Movimenti di terra
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Capo XIX - Finalità, ambito di applicazione
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Art. 92 - Ambito di applicazione

1. Le norme del presente capo, in attuazione della legge regionale 12 ottobre 2012 n. 45, si applicano a tutti i lavori inerenti la realizzazione di opere e movimenti terra nei terreni vincolati a scopi idrogeologici.

2. La disciplina del vincolo idrogeologico è rivista e ridefinita, nell'ottica della sempli

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Capo XX - Tipologia di interventi
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Art. 93 - Procedimenti amministrativi

1. I singoli procedimenti tesi al rilascio del parere di competenza o di presa d'atto, nonché quelli soggetti a comunicazione di inizio attività sono

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Art. 94 - Parere di competenza per nuove opere (Movimenti Terra > 50,00 mc

1. La richiesta di parere di competenza per le opere di cui all'Allegato H - Elenco 1, corredata dalla relativa documentazione ed elaborati tecnici, deve essere presentata, in ossequio a quanto previsto dalla Legge 221/2015, all'Ufficio Tecnico del Comune competente territorialmente, ovvero allo Sportello Unico ove già istituito, che provvede all'istruttoria di compe

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Art. 95 - Sanatoria di abusi edilizi ai sensi della normativa vigente

1. Il Dipartimento competente in materia di foreste e forestazione esprime il parere di cui all'art. 32 della

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6294049 11104692
Art. 96 - Imposizione di rimessa in pristino

1. Qualora le opere eseguite sul territorio, sia in assenza di richiesta di parere di competenza sia in caso di mancato rispetto delle prescrizioni ivi

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Art. 97 - Presa d'Atto (Movimenti Terra ≤ 50,00 mc

1. Per le opere che comportano movimenti terra di modesta entità di cui all'Allegato H - Elenco 2, gli elaborati tecnico amministrativi necessari, tra cui la relazione tecnico-illustrativa, nonché

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6294049 11104694
Art. 98 - Opere soggette a semplice Comunicazione

1. Le opere di modesta entità individuate nell'Allegato H - Elenco 3, che comportano per la propria realizzazione scavi molto modesti, e che non pregi

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Art. 99 - Lavori pubblici di "pronto intervento"

1. Le opere di "pronto intervento", si configurano come interventi di carattere urgente ed inderogabile, ai sensi dell'

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Art. 100 - Interventi di regimazione idraulica negli alvei demaniali dei corsi d'acqua regionali

1. I terreni laterali ai fiumi ed ai torrenti sono esclusi dalla normativa del vincolo idrogeologico in base all'

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Art. 101 - Opere di difesa idraulica ed idrogeologica Manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere esistenti di regimazione idraulica o idraulico-forestale

1. Le opere di cui al presente articolo, promosse dalla Regione, dagli Enti strumentali della Regione Calabria, quali Azienda Calabria Verde o ARSAC e

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Art. 102 - Sportello unico

1. Il rilascio dei pareri e di presa d'atto nonché la presentazione delle comunicazioni di inizio attività, ai sensi della disciplina del vincolo idr

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Art. 103 - Parere in materia di vincolo idrogeologico sugli strumenti urbanistici comunali

1. Nella fase di formazione del P.SC., preliminarmente alla sua adozione, il Sindaco indice la Conferenza di pianificazione; a tale Conferenza partecip

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Capo XXI - Norme per i movimenti di terreno
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Art. 104 - Cambiamenti permanente di destinazione d'uso dei terreni per attività edilizia ed infrastrutturali

1. Si considera cambiamento di destinazione d'uso dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico:

a) la destinazione ad usi divers

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Art. 105 - Esercizio di cave e miniere

1. L'apertura e l'esercizio di cave e miniere sono regolamentate è disciplinate dalle leggi e regolamenti regionali in materia.

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Art. 106 - Indagini geologiche

1. La realizzazione di opere, l'esecuzione di scavi finalizzati alla modificazione dell'assetto morfologico dei terreni vincolati, con la realizzazione di opere costruttive, nonché l'esecuzione di riporti di terreno devono essere precedute da indagini geologiche atte a verificare la compatibilità degli stessi con la stabilità dei terreni.

2. I sondaggi e le altre prove necessarie alle indagini geologiche di cui al comma 1 sono eseguibili senza parere, o presa d'atto o comunicazione, purché comportino limitati movimenti di terreno senza la realizzazione di nuova viabilità di accesso o l'estirpazione di piante o ceppaie forestali.

3. In particolare deve essere preliminarmente

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Art. 107 - Lavorazione del terreno in zona acclive

1. I terreni agrari in zone acclivi, con una pendenza media superiore al 30%, devono essere coltivati rispettando le norme delle buone conduzioni agronomiche e ambientali, onde evitare i danni di cui all'art. 1 del Regio decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 3267 e per assicurare la regimazione delle acque meteoriche, la salvaguardia della stabilità dei versanti e la conservazione del suolo, secondo i criteri di buona pratica agronomica. In ogni caso la la

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Art. 108 - Materiali di risulta

1. La gestione delle terre e rocce da scavo provenienti dalle attività connesse alla realizzazione di lavori e opere pubbliche o private, che comportano la movimentazione di terreno deve essere conforme alla normativa vigente in materia.

2. Il terreno di risulta proveniente da scavi può essere conguagliato in loco per la risistemazione dell'area oggetto dei lavori, purché non si determinino modificazioni di asse

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Art. 109 - Regimazione delle acque

1. Tutte le acque provenienti da fabbricati, da altri manufatti e da aree comunque trasformate, devono essere raccolte, canalizzate e smaltite, senza determinare fenomeni di erosione dei terreni o di ristagno delle acque.

2. Al di fuori dei casi espressamente autorizzati, è vietato:

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Art. 110 - Validità del parere e della comunicazione

1. I lavori e le attività soggette a comunicazione sono eseguite entro il termine massimo di un anno prorogabile fino a tre anni dalla data di presentazione della stessa

2. I pareri, le prese d'atto o le comunicazioni relative ad opere o lavori per i quali è necessario anche il rilascio di titolo autorizzatorio, ai sensi delle norme urbanistiche o paesaggistiche, hanno validità fino alla scadenza di quest'ultimo provvedimento abilitativo comunale, fatto salvo che nel parere ai

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Art. 111 - Sanzioni amministrative

1. Ai sensi del Titolo V del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 la Regione Calabria è titolare delle funzioni di polizia amministrativa nelle materie a essa trasferite e attribuite dallo Stato.

2. Le competenze amministrative in materia di sanzioni, per le violazioni delle disposizioni contenute nelle presenti norme, sono attribuite al dipartimento competente in materia di foreste e forestazione nel rispetto delle procedure generali e speciali previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e dalle norme regionali vigenti.

3. Nella tabella A, Allegato F al presente regolame

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TITOLO VI - Tariffario vincolo idrogeologico forestale
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Capo XXII - Tariffario
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Art. 112 - Determinazione delle tariffe

1. Le spese occorrenti per l'effettuazione dei rilievi, accertamenti e sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle istanze ai fini del rilascio del

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TITOLO VII - Ripartizione delle competenze
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Capo XXIII - Ripartizione delle competenze
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Art. 113 - Ripartizione delle competenze

1. I titoli abilitativi previsti dal presente Regolamento sono costituiti da:

a) Comunicazione di inizio lavori;

b) Autorizzazione del Dipartimento competente in materia di foreste e forestazione;

c) Parere di competenza;

d) Presa d'atto.

1. I titoli abilitativi di cui al comma 1, si applicano agli interventi rispettivamente previsti, secondo le disposizioni che seguono:

a) Comunicazione di inizio lavori:

1) per il taglio di cedui inferiori a 2 ettari di cui all'art. 34 comma 1;

2) per l'abbruciamento di ristoppie e residui vegetali di cui all'art. 69, comma 1;

3) per la ripulitura dei viali parafuoco e della viabilità forestale di cui all'art. 69, comma 7;

4) per l'esecuzione di fuochi d'artificio di cui all'art. 71;

5) per il taglio del cespugliame fuori dal bosco di cui all'art. 72 comma 1;

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TITOLO VIII - Norme per terreni tenuti in occupazione temporanea
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Capo XXIV - Riconsegna dei rimboschimenti e terreni rinsaldati (art. 24 della legge regionale 12 ottobre 2012, n. 45)
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Art. 114 - Oggetto

1. Il presente capo disciplina le modalità di riconsegna dei terreni in occupazione temporanea, rimboschiti ai sensi del

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Art. 115 - Ambito di applicazione

1. I terreni in occupazione temporanea, rinsaldati o rimboschiti con finanziamento pubblico a totale carico dello Stato o della Regione, sono riconsegn

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Art. 116 - Procedure per la restituzione dei terreni in occupazione

1. Il dipartimento regionale competente in materia di foreste e forestazione, acquisisce dall'ente che ha realizzato gli interventi, oppure dall'ente occupante, gli elenchi dei terreni in occupazione, distinti per comune, foglio, particella, superficie e uso del suolo.

2. Per i terreni in occupazione temporanea di cui all'art. 115, ai fini della migliore conservazione e produttività del bosco, è necessaria alla riconsegna la prescrizione di specifiche modalità per la gestione, la coltivazione e l'utilizzazione, ovvero specifico piano di coltura.

3. Ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge regionale 12 ottobre 2012, n. 45 sono escluse dagli elenchi di cui al comma 1, le aree edificate (costruzioni appartenenti al demanio pubblico o privato) in costanza di occupazione temporanea dei terreni. Tali aree non sono comprese tra quelle da riconsegnare ad eccezione delle costruzioni preesistenti all'occupazione.

4. Gli elenchi di al comma 1 sono pubblicati per trenta giorni all'albo dei comuni nei quali sono situati i terreni. Nei successivi trenta giorni gli interessati alla restituzione possono presentare osservazioni ed eventuali oppos

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TITOLO IX - Sanzioni
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Capo XXV - Sanzioni
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Art. 117 - Sanzioni

1. Per tutto quanto non diversamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alle previsioni dell'Allegato F.

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TITOLO X - Gestione istanze di autorizzazione
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Capo XXVI - Gestione procedimenti informatizzata
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Art. 118 - Gestione Procedimenti VIDRO

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TITOLO XI - Norme finali e transitorie
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Capo XXVII - Norme finali

N1

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Art. 119 - Norme transitorie

N2

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Art. 120 - Abrogazioni

1. Il presente Regolamento sostituisce integralmente, abrogandole, tutte le precedenti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, il Regolamento p

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Art. 121 - Entrata in vigore

N4

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TITOLO XII - Allegati

Allegato A - Albo Regionale delle imprese forestali

Allegato B - Schema capitolato d'oneri per la vendita dei boschi dei comuni e degli enti pubblici

Allegato C - Martello forestale

Allegato D - Elaborati progettuali

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Allegato A - Albo Regionale delle imprese forestali

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato B - Schema capitolato d'oneri per la vendita dei boschi dei comuni e degli enti pubblici

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato C - Martello forestale

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato D - Elaborati progettuali

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato E - Tariffario vincolo idrogeologico

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato F - Sanzioni in aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del Regio decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 3267, legge regionale n. 45 del 12 ottobre 2012. riferimento art. 37 comma 2. e art. 12 legge regionale n. 51 del 22 dicembre 2017

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato G - Specie arboree forestali autoctone utilizzabili per nuovi impianti di forestazione e imboschimento in Calabria

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato H - Elenco opere soggette ad autorizzazione, quelle soggette a comunicazione di inizio attivita e quelle non soggette né ad autorizzazione ne a comunicazione

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato I - Schema dichiarazione di compiutezza dei lavori di sistemazione idraulico-forestale (Relazione di collaudo terreni rinsaldati e terreni rimboschiti)

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato J - Schema Piano di coltura e di conservazione

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato K - Schema Verbale di riconsegna

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6294049 11104743
Allegato L - Criteri e modalità tecniche per il controllo della provenienza e certificazione del materiale forestale di moltiplicazione

Parte di provvedimento in formato grafico

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