L. R. Calabria 16/10/2014, n. 20 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Calabria 16/10/2014, n. 20

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 30 ottobre 2012, n. 48, 8 luglio 2002, n. 24, 12 ottobre 2012, n. 45, 7 marzo 2000, n. 10, 17 maggio 1996, n. 9.
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[Premessa]

Omissis


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Art. 2 - (Modifiche alla legge regionale n. 48 del 2012)

1. Alla legge regionale 30 ottobre 2012, n. 48 R (Tutela e valorizzazione del patrimonio olivicolo della Regione Calabria) sono apportate le seguenti modifiche:

a) l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

“Art. 3 - (Divieti e prescrizioni)

1. È vietata, nel territorio della Regione Calabria, l'estirpazione di alberi di ulivo in qualsiasi stato vegetativo, salvo i casi consentiti e prescritti dalla presente legge.

2. In deroga alla presente disciplina è consentito estirpare:

a) gli alberi di ulivo con finalità esclusivamente ornamentale o decorativa dei giardini e dei parchi;

b) gli alberi di ulivo nell'ambito di azienda vivaistica.

3. È comunque vietata l’estirpazione degli alberi monumentali di ulivo inseriti nel registro di cui all'articolo 2.”;

b) l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

“Art. 4 - (Disciplina autorizzatoria per l’estirpazione ed il reimpianto)

1. I proprietari legittimi, o i conduttori muniti di consenso scritto del proprietario delle piante di olivo, possono richiedere al dipartimento competente in materia di agricoltura l'autorizzazione all'estirpazione di piante di olivo, qualora ne sia accertata la morte fisiologica.

2. I soggetti previsti dal comma 1 possono richiedere al dipartimento competente in materia di agricoltura l'autorizzazione all'espianto con obbligo di eventuale reimpianto di alberi di olivo quando ricorra uno dei seguenti casi:

a) sia riconosciuta l'eccessiva densità dell'impianto, tale da arrecare danno all'oliveto;

b) sia riconosciuta indispensabile l'estirpazione per una delle seguenti realizzazioni:

1) opere di pubblica utilità;

2) opere di miglioramento fondiario;

3) fabbricati, capannoni e serre inamovibili, dotati già di tutte le autorizzazioni necessarie.

3. Nei casi previsti dal comma 2, lettera a) e lettera b), numeri 1) e 3), è fatto obbligo di reimpianto degli ulivi estirpati secondo la procedura disciplinata dall'articolo 7, comma 1, lettere a) e b).

4. Il dipartimento competente in materia di agricoltura, esaminata la richiesta ed espletati gli accertamenti necessari, rilascia apposito provvedimento autorizzativo, riguardante l'estirpazione e l'eventuale reimpianto delle piante di olivo nel rispetto dei vincoli e delle norme regolamentari specifiche finalizzate alla conservazione del paesaggio ed alla qualità dell'ambiente. Sono, in ogni c

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Art. 3 - (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 45 del 2012)

1. Alla legge regionale 12 ottobre 2012, n. 45 (Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale) sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) dopo il comma 1 dell’articolo 3 sono aggiunti i seguenti commi: fonte: http:/burc.regione.calabria.it

“1bis. Ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la Regione Calabria è titolare delle funzioni di polizia amministrativa nelle materie ad essa trasferite e attribuite dallo Stato.

1ter. Le competenze amministrative in materia di sanzioni, per le violazioni delle disposizioni

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Art. 6 - (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale

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