D.L. 09/09/2002, n. 195 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D.L. 09/09/2002, n. 195

Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari.
(Testo coordinato - Le modifiche apportate in sede di conversione in legge sono riportate in corsivo, e sono entrate in vigore dal 13.10.2002. Le altre disposizioni sono invece in vigore dal 10.9.2002 - Aggiornato con l'Avviso di rettifica pubblicato in G.U. 17.10.2002, n. 244)
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[Premessa]



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Art. 1. - Legalizzazione di lavoro irregolare

1. Chiunque, nell'esercizio di un'attività di impresa sia in forma individuale che societaria, ha occupato, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, alle proprie dipendenze lavoratori extracomunitari in posizione irregolare, può denunciare, entro la data dell'11 novembre 2002, la sussistenza del rapporto di lavoro alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente per territorio, mediante la presentazione, a proprie spese, di apposita dichiarazione attraverso gli uffici postali. Qualora si tratti di società operanti in Italia, la denuncia è sottoscritta e presentata dal legale rappresentante. A tutti gli effetti, la data di presentazione è quella recata dal timbro dell'ufficio postale accettante. La dichiarazione di emersione è presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali.

2. La dichiarazione contiene, a pena di inammissibilità:

a) i dati identificativi dell'imprenditore o della società e del suo legale rappresentante;

b) l'indicazione delle generalità e della nazionalità del lavoratore straniero occupato al quale si riferisce la dichiarazione;

c) l'indicazione della tipologia e delle modalità di impiego;

d) l'indicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.

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Art. 2. - Disposizioni transitorie e finali

1. Fino alla data di conclusione della procedura di cui all'articolo 1, non possono essere adottati provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale nei confronti dei lavoratori compresi nella dichiarazione di cui allo stesso articolo, salvo che risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato.

2. Il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 1, comma 5, comporta la contestuale revoca degli eventuali provvedimenti di espulsione già adottati nei confronti dello straniero che ha stipulato il contratto di soggiorno.

3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come introdotto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 30 luglio 2002, n. 189, i lavoratori extracomunitari che stipulano il contratto di soggiorno per lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del presente decreto ovvero altro contratto di lavoro, sono sottoposti a rilievi fotodattiloscopici entro un anno dalla data di rilascio del permesso di soggiorno e, comunque, in sede di rinnovo dello stesso.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3, nonché le modalità di presentazione della dichiarazione di legalizzazione di cui all'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, si osservano anche per la presentazione delle dichiarazioni di emersione di lavoro irregolare previste dall'articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189.

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Art. 3. - Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 3, valutato in euro 1.420.160 per l'anno 2002 ed in euro 5.955.640 per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e del

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Art. 4. - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella

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