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Acc. Conf. Stato-Regioni 21/12/2011, n. 223/CSR

Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Acc. Conf. Stato-Regioni 07/07/2016, n. 128/CSR

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Testo del provvedimento

La Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano


Nella odierna seduta del 21 dicembre 2011

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto l'art. 34, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il quale prevede che il datore di lavoro debba frequentare corsi di formazione di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni;

Visto il comma 3 del predetto art. 34, il quale prevede che il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 è altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell'accordo di cui al precedente comma;

Vista la proposta di accordo indicata in oggetto, elaborata congiuntamente dal Co

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Allegato A - Corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'art. 34, commi 2 e 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni


Premessa

Il presente accordo disciplina, ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni (di seguito D. Leg.vo n. 81/08), i contenuti e le articolazioni e le modalità di espletamento del percorso formativo e dell'aggiornamento per il Datore di Lavoro che intende svolgere, nei casi previsti dal decreto stesso, i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (di seguito DLSPP).

Il suddetto percorso formativo contempla corsi di formazione per DLSPP di durata minima di 16 ore e una massima di 48 ore in funzione della natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, delle modalità di organizzazione del lavoro e delle attività lavorative svolte.

Durata e contenuti dei corsi di seguito specificati sono da considerarsi minimi. I soggetti formatori, d'intesa con il datore di lavoro, qualora lo ritengano opportuno, possono organizzare corsi di durata superiore e con ulteriori contenuti «specifici» ritenuti migliorativi dell'intero percorso.

Ai fini di un migliore adeguamento delle modalità di apprendimento e formazione all'evoluzione dell'esperienza e della tecnica e nell'ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l'impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all'Allegato I.


Precisazione

Il corso oggetto del presente accordo non ricomprende la formazione necessaria per svolgere i compiti relativi all'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, e di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.

Per tale formazione si rimanda alle disposizioni indicate all'art. 37, comma 9, e agli articoli 45, comma 2, e 46, comma 3, lettera b), e comma 4, del D. Leg.vo n. 81/08.


1. Individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento

Sono soggetti formatori del corso di formazione e dei corsi di aggiornamento:

a) le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, etc.) e della formazione professionale; le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono, altresì, autorizzare, o ricorrere a ulteriori soggetti operanti nel settore della formazione professionale accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell’intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2009;N1

b) l'Università e le scuole di dottorato aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione;

c) l'INAIL;

d) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco o i corpi provinciali dei vigili del fuoco per le Province autonome di Trento e Bolzano;

e) la Scuola superiore della pubblica amministrazione;

f) altre Scuole superiori delle singole amministrazioni;

g) le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori;

h) gli organismi paritetici quali definiti all’art. 2 comma 1 lettera ee), del D.Lgs. n. 81/08 e per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 51 del D.Lgs. n. 81/08;N1

i) i fondi interprofessionali di settore;

j) gli ordini e i collegi professionali del settore di specifico riferimento.

Qualora i soggetti sopra indicati ai punti dalla lettera b) alla lettera j) intendano avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi devono essere in possesso dei requisiti previsti nei modelli di accreditamento definiti in ogni Regione e Provincia Autonoma ai sensi dell' intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 23 gennaio 2009.

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Allegato 1 - La formazione via e-learning sulla sicurezza e salute sul lavoro


Premessa

La formazione alla sicurezza svolta in aula ha rappresentato tradizionalmente il modello di formazione in grado di garantire il più elevato livello di interattività.

L'evoluzione delle nuove tecnologie, del cambiamenti dei ritmi di vita (sempre più frenetici e, quindi, con poco tempo a disposizione) e della stessa concezione della formazione, ai sensi delle linee guida per il 2010 concordate tra Governo, Regioni e parti sociali, in uno con l'esigenza sempre più pressante di soddisfare gli interessi dell'utente, hanno reso possibile l'affermazione di una modalità peculiare e attuale di formazione a distanza, indicata con il termine e-Learning.

Per e-Learning si intende un modello formativo interattivo e realizzato previa collaborazione interpersonale all'interno di gruppi didattici strutturati (aule virtuali tematiche, seminari tematici) o semistrutturati (forum o chat telematiche), nel quale operi una piattaforma informatica che consente al discenti di interagire con i tutor e anche tra loro. Tale modello formativo non si limita, tuttavia, alla semplice fruizione di materiali didattici via internet, della mail tra docente e studente o di un forum online dedicato ad un determinato argomento ma utilizza la piattaforma informatica come strumento di realizzazione di un percorso di apprendimento dinamico che consente al discente di partecipare alle attività didattico-formative in una comunità virtuale. In tal modo si annulla di fat

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Allegato 2 - Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002_2007


Rischio basso


ATECO 2002

ATECO 2007

Commercio all'ingrosso e al dettaglio Attività Artigianali non assimilabili alle precedenti e riparazione di autoveicoli e motocicli (carrozzerie, riparazione veicoli lavanderie, parrucchieri, panificatori, pasticceri, ecc.)

G

G – Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli
45 - Commercio all'ingrosso e al dettaglio riparazione di autoveicoli e motocicli
46 - Commercio all'ingrosso, escluso quello di autoveicoli e di motocicli
47 - Commercio al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e di motocicli

Alberghi, Ristoranti

H

I - Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione
55 – Alloggio
56 - Attività dei servizi di ristorazione

Assicurazioni

J

K - Attività finanziarie e assicurative
64 - Attività di servizi finanziari, (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)
65 - Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione, escluse le assicurazioni sociali obbligatorie
66 - Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative

Immobiliari, Informatica

K

L - Attività immobiliari
68 - Attività immobiliari
M - Attività professionali, scientifiche e tecniche
69 - Attività legali e contabilità
70 - Attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale
71 - Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
72 - Ricerca scientifica e sviluppo
73 - Pubblicità e ricerche di mercato
74 - Altre attività professionali, scientifiche e tecniche
75 - Servizi veterinari
77 - Attività di noleggio e leasing operativo
78 - Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale
79 - Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse
80 - Servizi di vigilanza e investigazione
81 - Attività di servizi per edifici e paesaggio
82 - Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese

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O

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