Sent. C. Cass. civ. 11/02/1972, n. 395 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. civ. 11/02/1972, n. 395

9601458 9601458
Edilizia e immobili - Compravendita e locazione - Addizioni alla cosa locata - Ius tollendi del conduttore - Condizioni - Preavviso al locatore - Necessità.

Lo jus tollendi puo essere esercitato dal conduttore al termine della locazione sempre che il locatore non preferisca ritenere le addizioni; il conduttore che intenda esercitare tale diritto deve, pertanto, darne preavviso al locatore. 

Dalla redazione